Ordinanza n. 389/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto
e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive
modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale)
promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di
Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di
Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91,
commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive
modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento
prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di
investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia
revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di
sentenza assolutoria;
Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non
costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è
diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi
natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché
manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;
che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente
ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non
influisca sulla efficacia di quella tutela;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno
1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16
ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte