Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto

e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive

modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale)

promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di

Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di

Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91,

commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive

modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento

prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di

investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia

revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di

sentenza assolutoria;

Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non

costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è

diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi

natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché

manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;

che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente

ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non

influisca sulla efficacia di quella tutela;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno

1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16

ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte