Sentenza n. 39/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 253r.d. 645/1936
- art. 2legge 399/1946
- art. 3legge 399/1946
- art. 4legge 399/1946
- art. 5legge 399/1946
- art. 6legge 399/1946
- art. 7legge 399/1946
- art. 8legge 399/1946
- art. 11legge 399/1946
applicata al caso
- art. 269r.d. 645/1936
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 269,
capoverso, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9
ottobre 1961 dal Pretore di Chiusa nel procedimento penale a carico di
Talbon Francesco, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2
dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale contro Taibon Francesco, imputato del reato
previsto e punito dagli artt. 253 e 269, capoverso, del R.D. 27
febbraio 1936, n. 645 (Codice postale), per avere esercitato il
commercio e la riparazione di apparecchi radioelettrici senza essere
munito della speciale licenza rilasciata dal Circolo delle costruzioni
telegrafiche (CIR.COS.TEL.), il difensore ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dei suindicati articoli.
Il Pretore di Chiusa - con ordinanza del 9 ottobre 1961 - ha
sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa Corte rilevando che
le norme suddette limitano l'esercizio dell'attività meramente
economica del commercio degli apparecchi radiofonici e appaiono in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché non sono dettate ai
fini dell'accertamento di requisiti necessari per esercitare
l'attività stessa, ma trovano il loro fondamento logico-giuridico
esclusivamente nelle esigenze autoritarie proprie di istituzioni
costituzionali ormai superate.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2
dicembre 1961.
Nel presente giudizio il Taibon non si è costituito. Con atto 7
novembre 1961 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa, premesso che la questione è stata sollevata soltanto per
quella parte dell'art. 253 del R.D. del 1936, n. 645, relativa al
"commercio" ed alla riparazione (e non anche alla costruzione e al
montaggio) degli apparecchi radioelettrici, rileva che l'art. 41 della
Costituzione contiene soltanto una generica enunciazione della libertà
della iniziativa economica privata. E siffatta libertà garantisce a
condizione che essa abbia ad oggetto un'attività che non si svolga in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Senza contrastare con le
norme della Costituzione, anzi conformemente ad esse, il controllo
sulle vendite e sulla riparazione degli apparecchi radioelettrici (che
peraltro investirebbe le modalità di svolgimento della iniziativa e
non lo svolgimento in quanto tale) soddisferebbe esigenze che appaiono
preminenti. Questa forma di controllo - sempre secondo l'Avvocatura - a
prescindere da taluni casi, pur in dottrina ritenuti leciti, di divieto
assoluto dell'iniziativa privata (artt. 105, 117 e 121 del T.U. delle
leggi di p.s.) rappresenta del resto un fenomeno ben noto e diffuso
nell'ordinamento amministrativo. Considerato in diritto :
Dopo aver proclamato il principio della libertà dell'iniziativa
economica privata, l'art. 41 della Costituzione delinea il contenuto di
essa, ed ammette limiti, programmi e controlli opportuni affinché
l'attività economica pubblica e privata possa essere coodinata ed
indirizzata a fini sociali. E poiché le telecomunicazioni hanno
rilevanza sociale ed economica, ed impegnano molteplici interessi della
collettività sotto l'aspetto sia tecnico, fiscale, di polizia, sia
della sicurezza e della tutela fisica e morale dei cittadini, è
evidente la necessità che l'attività ad esse relativa sia coordinata
con l'interesse generale. Onde non può essere disconosciuto il potere
del legislatore di istituire - attraverso l'imposizione di una
particolare licenza - il controllo dell'autorità amministrativa su
coloro che intendono costruire, riparare, commerciare apparecchi
radioelettrici. E non può - per le stesse ragioni- essere condivisa
la opinione del Pretore di Chiusa, secondo il quale, la speciale
licenza suindicata trova "il suo fondamento logico - giuridico soltanto
nelle esigenze autoritarie proprie delle istituzioni costituzionali
oramai abrogate". Tanto più che il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399,
promulgato in periodo di piena libertà, ha confermato la esigenza di
tale licenza.
L'art. 41, però, contiene una espressa riserva di legge, che va
osservata. Tale riserva - siccome ha avuto già occasione di affermare
questa Corte (sentenze nn. 4 e 5 del 1962) - esige, quanto meno, che il
legislatore "determini i criteri e le direttive idonee a contenere in
un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attività normativa
secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione
affidate al Governo, evitando che esse si svolgano in modo
assolutamente discrezionale".
La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di
circoscrivere il controllo e di disciplinarne l'esercizio, allo scopo
di evitare che - attraverso la indefinita espansione del controllo
stesso - venga annullato il diritto primario di libertà garantito
dalla Costituzione. Perciò, l'assoluta mancanza di tale disciplina fa
sorgere il vizio di incostituzionalità.
Esaminata alla luce di tali principi, la norma contenuta nell'art.
253 del Codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645,
appare viziata, in quanto la potestà conferita alla pubblica
Amministrazione non è contenuta entro limiti che ne circoscrivono la
discrezionalità. Essa dispone soltanto che "chiunque intenda costruire
o commerciare materiale radioelettrico di qualsiasi specie, ovvero
eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o
di parti di essi, deve essere munito di speciale licenza da rilasciarsi
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Ed è opportuno
notare che trattasi di licenza, che occorre richiedere oltre ed
indipendentemente dalla comune licenza di commercio. Orbene, né
l'art. 253, né alcuna altra disposizione dello stesso Codice postale
contengono alcun accenno alle ragioni sociali, alle finalità, alle
condizioni del rilascio di tale licenza, ovvero ai requisiti necessari
per lo svolgimento dell'attività di radiotecnico. Ed anche nel D.L.L.
2 aprile 1946, n. 399 - che pur contiene dettagliate norme in merito
alle formalità del rilascio della licenza, del rinnovo di essa, del
pagamento della tassa di concessione, della cessione di apparecchi
radio ecc. - non si rinviene alcuna indicazione dell'oggetto del
controllo della pubblica Amministrazione e dei criteri in base ai quali
esso deve essere esercitato. Dal che deriva una discrezionalità così
lata da rendere possibile l'arbitrio.
Alla dichiarazione della illegittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 253 del Codice postale, segue come conseguenza - a
termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la
illegittimità costituzionale anche degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399, i quali dettano norme di
esecuzione sulla attività di fabbricazione, di riparazione e di
commercio degli apparecchi radioelettrici e sul rilascio della relativa
licenza.
Non può essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 269, secondo comma, del Codice postale, perché le sanzioni
ivi previste non si riferiscono solo all'ipotesi dell'art. 253.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27
febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle
telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e
dichiara, in conseguenza, la illegittimità costituzionale degli artt.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte