Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 28 marzo 1973 dalla Corte d'assise di Bari,

il 26 e il 22 marzo 1973 dalla Corte d'assise di Livorno nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Carone Michele,

Ciampini Pietro e Palamidessi Massimo ed altri, iscritte ai nn. 211,

214 e 217 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

2) ordinanze emesse il 9 aprile 1973 dalla Corte d'assise di

Firenze e il 16 maggio 1973 dalla Corte d'assise di Lecce nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Spagnesi Renzo ed altri

e Trigona Liborio, iscritte ai nn. 252 e 268 del registro ordinanze

1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205

dell'8 agosto 1973;

3) ordinanze emesse il 12 aprile 1973 dalla Corte d'assise di La

Spezia e il 16 aprile 1973 dalla Corte d'assise di Trani nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Ramat Marco ed altri e

di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi, iscritte ai nn. 269 e 295 del

registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

4) ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di Panatta Domenico

e Caminiti Franco, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12

settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa dalla Corte d'assise di Bari il

28 marzo 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Carone

Michele è stata sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 104 della

Costituzione nonché alla legge 24 marzo 1958, n. 195, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice

penale, nella parte in cui subordina il promuovimento o proseguimento

dell'azione penale alla discrezionale valutazione di un organo del

potere esecutivo nell'ipotesi di vilipendio dell'ordine giudiziario;

che analoghe questioni, in riferimento però al solo articolo 104

della Costituzione, sono state sollevate dalla Corte di assise di

Lecce, con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 nel corso di un

procedimento penale a carico di Trigona Liborio e dalla Corte di assise

di Trani, con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 nel corso di un

procedimento penale a carico di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi;

che analoghe questioni relativamente alla stessa norma, nella parte

in cui attribuisce il potere di concedere l'autorizzazione a procedere

per tale reato al Ministro di grazia e giustizia anziché al Consiglio

superiore della magistratura, sono state sollevate in riferimento agli

artt. 104 e 110 della Costituzione dalla Corte di assise di Livorno

con due ordinanze emesse rispettivamente il 26 marzo 1973 nel corso di

un procedimento penale a carico di Ciampini Pietro ed il 22 marzo 1973

nel corso di un procedimento penale a carico di Palamidessi Massimo ed

altri e dalla Corte di assise di Firenze con ordinanza emessa il 9

aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Spagnesi

Renzo ed altro; nonché in riferimento al solo art. 104 della

Costituzione, dalla Corte di assise di La Spezia con ordinanza emessa

il 12 aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Ramat

Marco ed altri;

che ulteriore questione, relativamente sempre alla stessa norma ed

allo stesso reato, è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 101,

104 e 112 della Costituzione dal giudice istruttore presso il tribunale

di Locri con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 nel corso di un

procedimento penale a carico di Panatta Domenico e Caminiti Franco.

Considerato che le medesime questioni e questioni strettamente

analoghe sono state dichiarate tutte non fondate da questa Corte con le

sentenze 16 aprile 1959, n. 22, 22 aprile 1971, n. 91, 28 giugno 1973,

n. 142, ed alcune manifestamente infondate con l'ordinanza 9 gennaio

1974, n. 5, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano

indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella

parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario,

attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al

Ministro per la grazia e giustizia, sollevate in riferimento agli artt.

3, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione ed alla legge 24 marzo 1958,

n. 195, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarate non

fondate con le sentenze n. 22 del 16 aprile 1959, n. 91 del 22 aprile

1971, n. 142 del 28 giugno 1973 e manifestamente infondate con

l'ordinanza n. 5 del 9 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte