Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 46/1958

citata

  • art. 6legge 791/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims

Elena contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 424 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Cims Elena nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

(Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4,

primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), in quanto impongono il collocamento a

riposo dei dipendenti statali al compimento del sessantacinquesimo

anno di età anche in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità

di servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione,

fissata, per i dipendenti civili, in quindici anni di servizio

effettivo (art. 42 decreto del Presidente della Repubblica cit.);

che ciò darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto ai

dipendenti privati - cui è invece consentito, in tal caso, di

continuare a prestare la propria opera (art. 6 del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54) - e si risolverebbe in menomazione della tutela

previdenziale, comportando il mancato conseguimento di mezzi adeguati

alle esigenze di vita in caso di vecchiaia;

che la parte privata Cims Elena ha aderito alla prospettazione

dell'ordinanza, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la medesima questione, già sollevata in relazione

al solo art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata

dichiarata non fondata, in riferimento ad entrambi i profili sopra

prospettati, con la sentenza n. 461 del 1989; che l'estensione della

censura all'art. 1, primo comma, della legge n. 46 del 1958 non

modifica i termini della questione, trattandosi della medesima norma

nel testo vigente anteriormente all'emanazione del citato testo

unico; che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o

profili nuovi rispetto a quelli già considerati nella predetta

sentenza; che ciò vale anche quanto al richiamo al più elevato

limite di età (settanta anni) fissato ai fini del collocamento a

riposo per talune categorie di dipendenti statali, trattandosi di

disposizioni particolari derogatorie rispetto alla regola generale

vigente - come limite superiore non valicabile - sia per l'impiego

pubblico che per l'impiego privato;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello

Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza

del 22 marzo 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte