Sentenza n. 39/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 306/1992
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
usata come parametro
citata
- art. 2legge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e
dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché del combinato
disposto delle due predette norme, promossi con ordinanze emesse il 4
marzo 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di sorveglianza di Bari, il
6 aprile 1993 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ed il 29
giugno 1993 dal Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di
Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 363, 364, 365, 424 e 613 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 28, 35 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Strangio Sebastiano nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze recanti identica motivazione emesse il 4
marzo 1993 (r.o. nn. 363, 364 e 365/1993) nel corso di procedure di
ammissione alla semilibertà ed alla liberazione condizionale di
condannati (anche) per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., il
Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, primo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con
l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come
convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
stabilisce che ai detenuti per i delitti ivi indicati le predette
misure possono essere concesse solo se essi collaborano con la
giustizia a norma dell'art. 58- ter della medesima legge n. 354 del
1975, ravvisandone il contrasto con gli artt. 27, terzo comma, 3,
primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.
In riferimento al primo parametro, il giudice a quo osserva che la
collaborazione con la giustizia può mancare per cause indipendenti
dalla volontà degli interessati (ad es., perché ben poco sapevano
dell'organizzazione criminale o perché i fatti sono già stati
rapidamente e compiutamente accertati), sicché il privare costoro
della possibilità di provare ciò lederebbe il diritto alla verifica
del proprio stadio di risocializzazione che la giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 204 del 1974) ritiene implicito nell'art.
27, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 3 della Costituzione, poi, sarebbe violato, sia perché la
norma parifica chi può prestare la collaborazione con la giustizia a
chi è, senza sua colpa, nell'impossibilità di prestarla, sia
perché, attraverso la minaccia di un trattamento punitivo deteriore,
costringe alla delazione ed espone ad eventuali ritorsioni i
condannati per determinati delitti, mentre il comune cittadino è
tenuto a denunziare solo quelli contro la personalità dello Stato
puniti con l'ergastolo (art. 364 cod. pen.).
Sarebbe violato, infine, anche il principio di irretroattività di
cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che questo
dovrebbe comportare che possa essere conosciuto ante delictum il
complessivo regime punitivo stabilito per un determinato reato,
mentre la norma si applica anche a chi lo abbia commesso prima della
sua entrata in vigore.
2. - Con ordinanza del 6 aprile 1993, il Tribunale di sorveglianza
dell'Aquila (r.o. n. 424/1993) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 12 luglio 1991, n. 203 nella parte in cui, stabilendo che
per i condannati (tra l'altro) per il delitto di cui all'art. 630
cod. pen. la concessione della liberazione condizionale è
subordinata ai presupposti di cui all'art. 4- bis della legge n. 354
del 1975, prevede - per effetto della modifica di tale articolo
introdotta con l'art. 15 della legge n. 356 del 1992 - che detto
beneficio non possa essere concesso ai detenuti che non collaborano
con la giustizia.
La circostanza che tale divieto operi retroattivamente violerebbe,
secondo il giudice a quo, l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione in quanto tale principio impedirebbe l'applicazione
retroattiva di norme di diritto sostanziale meno favorevoli e fra
queste andrebbero incluse quelle che influiscono sulla qualità e
quantità della pena da scontare.
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione, a sua volta, sarebbe
violato in quanto, ad avviso del rimettente, il ravvedimento del
condannato non può aprioristicamente escludersi in caso di mancata
collaborazione, la quale può viceversa essere prestata per fini del
tutto estranei alla rieducazione.
3. - Il Tribunale di sorveglianza della Corte d'appello di
Potenza, a sua volta, dubita, con ordinanza del 29 giugno 1993 (r.o.
n. 613/1993), della legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge
n. 306 del 1992, come convertito con la legge n. 356 del 1992 e 2,
primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
la legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui precludono la
concessione della liberazione condizionale ai condannati per
determinati reati (nella specie, quello di cui all'art. 630 cod.
pen.) che non collaborano con la giustizia.
Pur dando atto che, secondo una pronuncia della Corte di
cassazione (sez. I, 13 novembre 1992, n. 4676), l'ambito di
applicazione della prima di tali norme sarebbe limitato alle misure
ivi espressamente indicate, il Tribunale ritiene che la seconda
contenga un rinvio formale all'art. 4- bis e che pertanto la modifica
di tale norma si estenda automaticamente alla liberazione
condizionale. A ritenere altrimenti, vi sarebbe un'irragionevole
differenziazione tra detto beneficio ed altri più limitati.
Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che sarebbe violato l'art.
3 della Costituzione perché la norma parifica chi non intende
collaborare e chi si trova nell'impossibilità di prestare
collaborazione (per aver avuto nella vicenda un ruolo secondario, o
per essere stata questa già chiarita).
Sarebbe violato, inoltre, il principio di irretroattività della
legge penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione).
Questo dovrebbe, infatti, ritenersi operante anche per le norme
che incidono sul quantum e sul quomodo della pena a partire dal
momento in cui essa inizia ad essere espiata, perché è proprio in
questo momento che prende via quel patto tra lo Stato e il
condannato, al quale quest'ultimo aderisce proprio perché
consapevole che l'impegno sul versante del trattamento rieducativo
comporterà anche un riesame qualitativo e quantitativo della pretesa
punitiva.
Il Tribunale rimettente ritiene, infine, violato l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, perché il diritto al riesame del
conseguimento della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 204
del 1974, cit.) viene fatto dipendere da una condizione (la
collaborazione con la giustizia) che, dipendendo essenzialmente da
motivi di convenienza processuale, non sempre equivale a ravvedimento
ed è estranea ai progressi compiuti nel processo di
risocializzazione. Né a ciò porrebbero sufficiente rimedio, secondo
il Tribunale, le ipotesi di collaborazione c.d. ridotta introdotte in
sede di conversione nell'impugnato art. 15, primo comma.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le
questioni di cui ai punti 2 e 3 siano dichiarate infondate alla
stregua di quanto deciso con la sentenza di questa Corte n. 306 del
1993.
Nei giudizi di cui al punto 1 ha sostenuto l'inammissibilità
delle censure ex artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione alla
luce di quanto statuito nella predetta sentenza (punto 11 della parte
motiva), rilevando che il giudice a quo non ha mosso specifici
rilievi circa la ristrettezza delle ipotesi di cui al secondo periodo
del comma 1 dell'impugnato art. 4- bis né ha evidenziato, ai fini
della rilevanza, l'ulteriore requisito della prova certa
dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Inammissibile per difetto di rilevanza sarebbe anche la censura ex
art. 25 della Costituzione, dato che nei casi di specie il detenuto
non sembrerebbe aver espiato i due terzi della pena prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1993 e quindi
aver maturato il diritto al beneficio della semilibertà.
Nel giudizio di cui al punto 2 si è costituita - a mezzo
dell'avv. Franca Vacca - la parte privata Strangio Sebastiano, che ha
aderito alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze propongono questioni identiche o analoghe ed è
perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.
2. - Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Tribunali di
sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza dubitano, rispettivamente,
della legittimità costituzionale: dell'art. 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel
testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.
356; dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; ovvero del
combinato disposto delle predette disposizioni, nella parte in cui
stabiliscono che ai condannati per determinati delitti di
criminalità organizzata (nei casi di specie, art. 630 cod. pen.) la
liberazione condizionale e la semilibertà possono essere concesse
solo se essi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58- ter
ord. penit.
La norma risultante dalle predette disposizioni contrasterebbe, ad
avviso dei giudici a quibus:
- con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché la norma
parifica chi può prestare la collaborazione e chi è
nell'impossibilità di prestarla e costringe alla delazione gli
autori di determinati reati (mentre il comune cittadino è tenuto a
denunciare solo quelli di cui all'art. 364 cod. pen.);
- con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che si
applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore e
che il principio di irretroattività della legge penale dovrebbe
comportare che le norme (di diritto sostanziale) che modificano la
quantità e qualità della pena da scontare non possono subire
variazioni in peius a partire dal tempo del commesso reato (Tribunale
di sorveglianza di Bari) ovvero dall'inizio dell'espiazione della
pena (Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di Potenza);
- con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione perché il
diritto al riesame del conseguimento della finalità rieducativa
della pena (sentenza n. 204 del 1974) viene fatto dipendere da una
condizione (collaborazione con la giustizia) che può essere estranea
al percorso rieducativo e dipendere da ragioni di convenienza
processuale e perché esclude aprioristicamente il ravvedimento in
caso di mancata collaborazione e non consente di provare
l'impossibilità di prestarla.
3. - I giudici a quibus muovono - esplicitamente, o implicitamente
- dal presupposto che le restrizioni introdotte dall'art. 15, primo
comma, della legge n. 356 del 1992 si applichino - anche se in esso
non ve ne è testuale menzione - all'istituto della liberazione
condizionale, in virtù del rinvio (formale) all'art. 4- bis ord.
penit. contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge n. 203 del
1991, a tenore del quale "I condannati per i delitti indicati nel
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se
ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la
concessione dei benefici ivi indicati".
Tale opzione interpretativa deve essere condivisa perché, pur se
inizialmente contrastata da un'isolata pronuncia della Corte di
cassazione, è stata poi fatta propria dalla successiva
giurisprudenza della medesima Corte ed è suffragata dalla dottrina.
4. - Questa Corte, con la sentenza n. 306 del 1993 - successiva
alle ordinanze di rimessione - ha già esaminato quasi tutte le
censure che queste prospettano. Ha ritenuto infondate quelle che, in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della
Costituzione, fanno leva sulla possibile estraneità al percorso
rieducativo della collaborazione con la giustizia, sulla mancata
distinzione tra i casi di possibilità o impossibilità di prestarla
e sulla preclusione alla prova di quest'ultima circostanza; non
senza, però, talune essenziali precisazioni (cfr. par. 11) - che qui
si ribadiscono - desunte dalle innovazioni apportate dalla legge di
conversione al testo dell'art. 4- bis, primo comma, introdotto con
l'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. I giudici a quibus non
prospettano profili né svolgono argomentazioni nuove, sicché
l'unico tratto differenziale è dato dal fatto che le ordinanze
coinvolgono il citato art. 4- bis in quanto riferito all'istituto
della liberazione condizionale. Poiché ciò, secondo quando si è
premesso, non muta i termini della problematica e non può quindi dar
luogo a valutazioni diverse, anche le questioni qui in esame vanno
dichiarate non fondate.
Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla dedotta
violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che
anche per le ordinanze in discorso valgono i rilievi e le
considerazioni svolte nella predetta sentenza (cfr. par. 12).
Infondata è, infine, anche la censura (nuova) con cui il
Tribunale di sorveglianza di Bari lamenta che la norma impugnata
"costringa" alla delazione attraverso la minaccia di un trattamento
punitivo deteriore e differenzi gli autori di determinati reati dai
comuni cittadini, tenuti alla denuncia dei soli delitti contro la
personalità dello Stato puniti con l'ergastolo.
L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che la norma
impugnata persegue non può infatti qualificarsi come "costrizione" a
tale comportamento, che il detenuto è libero di non adottare; e la
condizione di condannato per delitti di criminalità organizzata non
è certo comparabile con quella del comune cittadino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli: 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel
testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356; 2,
primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché del combinato
disposto delle due predette norme, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione,
sollevate, rispettivamente, dai Tribunali di sorveglianza di Bari,
L'Aquila e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte