Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo

comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile

promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale per i

minorenni di Salerno nel procedimento civile vertente tra Anna Rossi

e Daniele Angrisani ed altri iscritta al n. 966 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di dichiarazione

giudiziale di paternità naturale il giudice istruttore del tribunale

per i minorenni di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt.

2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e

118 del codice di procedura civile;

che nel corso del predetto giudizio, a seguito della morte del

convenuto, la causa è stata riassunta dall'attrice nei confronti

degli eredi del presunto padre e che, richiesta la consulenza

immuno-ematologica al fine di accertare la paternità, uno dei

convenuti ha acconsentito e l'altro si è opposto a che tale indagine

venisse svolta sul cadavere del genitore;

che, in presenza di questa opposizione ed argomentando ex art.

118 cod. proc. civ., il giudice istruttore ha ritenuto di non poter

disporre la consulenza, sollevando nel contempo l'indicata questione

di legittimità costituzionale;

che ad avviso del rimettente le norme impugnate consentono al

diretto interessato di opporsi alle indagini sulla propria persona,

mentre nulla dispongono circa la necessità del consenso da parte

degli eredi in caso di morte, e che perciò tali norme devono

ritenersi costituzionalmente illegittime sia interpretandole nel

senso di ritenere sempre ammesso il prelievo dal cadavere sia

interpretandole nel senso contrario, ossia considerando tali prelievi

comunque vietati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,

il giudice deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione di costituzionalità delle norme sulla base della

interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in

assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali

lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri

ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando

l'interpretazione maggiormente conforme a Costituzione (cfr., ex

plurimis sentenza n. 350 del 1997);

che questa Corte ha in più occasioni dichiarato

l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale

sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 222 del

1995 e n. 48 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali

sono configurate due possibili (talvolta contraddittorie)

interpretazioni, con diversi esiti correttivi;

che tuttavia la prospettazione della questione con una duplice

ipotetica interpretazione delle norme impugnate non implica di per

sé la sanzione dell'inammissibilità, a condizione che soltanto la

prima di esse sia considerata preferibile dal giudice, oppure nel

caso in cui il rimettente indichi espressamente che il vizio di

costituzionalità consiste proprio nell'ambiguità del sistema, in

quanto suscettibile di opposte soluzioni interpretative tutte

egualmente plausibili;

che nel caso specifico il giudice a quo ha del tutto omesso di

prendere posizione sul problema interpretativo, limitandosi a

configurare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in

entrambe le letture da lui fornite, con la conseguente

contraddittoria conclusione di ritenere contrari alla Costituzione

sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei prelievi da

cadavere ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del

codice civile e 118 del codice di procedura civile sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, dal

giudice istruttore del tribunale per i minorenni di Salerno con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraiio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte