Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1999

Altra decisione · depositata il 19/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze

emesse il 12 novembre 1997 dal tribunale di Monza, il 13 novembre

1997 dal tribunale di Lecco e il 7 gennaio 1998 dal tribunale di

Crotone, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 66 e 144 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 6, 7 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Monza (r.o. n. 36 del 1998), il

tribunale di Lecco (r.o. n. 66 del 1998) e il tribunale di Crotone

(r.o. n. 144 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3,

24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo

delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,

citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267

del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le

parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle

dichiarazioni rese in precedenza;

che, secondo i rimettenti, la norma impugnata sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole

diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel

corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento

connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non

rispondere rispetto a quella dettata per le stesse dichiarazioni

quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile

ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell'art. 210 cod.

proc. pen. (r.o. n. 66 del 1998), nonché rispetto alla disciplina

riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle

indagini preliminari (r.o. n. 144 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata,

vietando in mancanza dell'accordo delle parti l'acquisizione di

quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento, deroghi

irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e

impedisca al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio,

così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui

fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione

anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in

contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della

Costituzione (r.o. n. 36 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 25,

101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. n. 144 del 1998 in riferimento

agli artt. 3, 111 e 112 Cost., nonché all'art. 24 Cost., sotto il

profilo della violazione del diritto dell'imputato raggiunto dalle

dichiarazioni accusatorie al contraddittorio sulle fonti di prova);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 36 e

144 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,

dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Monza, al tribunale di Lecco, al tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte