Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice

penale militare di pace, promosso nell'ambito di un procedimento

penale con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000, iscritta al n. 202

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24,

25, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare

di pace;

che il rimettente premette di essere investito della

richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di

condanna nei confronti di un carabiniere scelto, imputato del reato

di disobbedienza (art. 173 cod. pen. mil. di pace) per essersi

rifiutato di eseguire l'ordine impartito da un maresciallo capo, suo

superiore in grado, "di spostarsi e cedere il posto anteriore della

vettura di servizio riservata al "capo macchina ";

che ad avviso del rimettente risulterebbero provati tutti gli

elementi in base ai quali ravvisare, "secondo consolidata

giurisprudenza", l'esistenza di un legittimo rapporto gerarchico e,

di conseguenza, di una legittima manifestazione di volontà del

superiore diretta ad imporre un facere o un non facere a un

inferiore;

che la riconducibilità della condotta al reato contestato

dipenderebbe, a parere del rimettente, dalla circostanza che la

fattispecie incriminatrice, "caratterizzata da astrattezza e

genericità del fatto tipico", è costruita in modo da demandare alla

volontà del superiore l'individuazione del comportamento penalmente

sanzionabile, in linea con la volontà del legislatore del 1941 di

"tutelare un concetto di disciplina militare eticamente inteso";

che alla luce dei principi costituzionali e della legge

11 luglio 1978, n. 382, recante le norme di principio sulla

disciplina militare, la norma censurata "dovrebbe essere riscritta"

dal legislatore, utilizzando criteri di maggiore determinatezza,

quali quelli contenuti nei reati di disobbedienza previsti dalle

leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 15 dicembre 1990, n. 395;

che ad avviso del rimettente l'attuale formulazione

dell'art. 173 cod. pen. mil. di pace si pone in contrasto, in primo

luogo, con il principio della riserva assoluta di legge in materia

penale dettato dall'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il

legislatore del 1941 avrebbe configurato una norma penale in bianco,

nella quale la definizione del precetto è totalmente demandata ad

"atti normativi secondari, sottordinati nella gerarchia delle fonti

del diritto", quali sono le contingenti e "particolari intimazioni

verbali di un qualsiasi superiore di un qualsiasi ente militare", sì

che la disposizione censurata è priva di "sufficiente determinazione

legale";

che il principio di legalità risulterebbe violato anche

sotto il profilo della mancanza di tassatività della fattispecie,

perché la norma in questione, demandando la determinazione del

precetto all'amministrazione, senza fissarne presupposti, contenuti e

limiti, non assicura la certezza della legge e rende il giudice

"arbitro assoluto" nella definizione della disobbedienza penalmente

rilevante;

che dalla violazione dei principi di riserva di legge e di

tassatività deriverebbe il contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto

il "cittadino militare" da un lato è posto nell'impossibilità di

conoscere con certezza ciò che è consentito e ciò che è vietato

dalla legge, dall'altro vede menomato il proprio diritto di difesa,

potendo opporre alla contestazione del reato di disobbedienza solo

argomentazioni basate su difformi precedenti giurisprudenziali,

nonché con l'art. 112 Cost., in quanto sarebbe impedito al pubblico

ministero di individuare con certezza i comportamenti in relazione ai

quali esercitare l'azione penale;

che la disciplina censurata violerebbe poi il principio di

eguaglianza per la possibilità di diverse letture della norma e,

quindi, per il pericolo di decisioni diverse e di differenti

trattamenti in presenza di identiche situazioni di fatto, nonché per

la disparità di trattamento tra militari e appartenenti alla Polizia

di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, in quanto gli artt. 72

della legge n. 121 del 1981 e 20 della legge n. 395 del 1990

prevedono per tali soggetti un reato di disobbedienza di "non incerta

prescrittività";

che, infine, sarebbero violati anche gli artt. 25, secondo

comma, e 13 Cost., in quanto la norma censurata istituirebbe un reato

di pericolo presunto e punirebbe condotte di mera disobbedienza,

disancorate dalla "effettiva lesione al bene giuridico servizio

militare";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Considerato che l'essenza delle censure mosse al reato di

disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. di pace, si basa

sulla supposta violazione dei princìpi di legalità e determinatezza

della fattispecie incriminatrice, non essendo gli altri parametri

costituzionali richiamati dal rimettente che corollari del dedotto

contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.;

che il rimettente lamenta che l'individuazione del

comportamento penalmente sanzionabile sia totalmente rimessa alla

volontà del superiore gerarchico, sì che l'art. 173 cod. pen. mil.

di pace sarebbe caratterizzato da assoluta genericità e

indeterminatezza del fatto tipico;

che, come rileva lo stesso rimettente senza peraltro dedurne

le logiche conseguenze interpretative, il quadro normativo nel quale

si inserisce il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod.

pen. mil. di pace è radicalmente mutato rispetto a quello vigente al

momento di emanazione del codice del 1941;

che il principio enunciato dall'art. 52, terzo comma, Cost.,

secondo cui l'"ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito

democratico della Repubblica", ha trovato compiuta attuazione nella

legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare)

e nel relativo regolamento (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) (cfr. da

ultimo sentenze n. 519 del 2000 e n. 4 del 1997);

che, con particolare riferimento al reato di disobbedienza,

da un lato l'art. 4, quarto comma, della legge n. 382 del 1978

stabilisce che "gli ordini devono, conformemente alle norme in

vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non

eccedere i compiti di istituto", dall'altro l'art. 5, comma 1, del

d.P.R. n. 545 del 1986 definisce l'obbedienza come l'esecuzione

"degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina";

che tali disposizioni si inseriscono in un contesto in cui la

disciplina non è più concepita come un valore fine a se stesso, ma

risulta funzionale "ai compiti istituzionali delle Forze armate ed

alle esigenze che ne derivano" (art. 2, comma 1, del regolamento);

che il nuovo assetto normativo è inconciliabile con la

costruzione, prospettata dal giudice rimettente, dell'art. 173 cod.

pen. mil. di pace come norma penale in bianco, nella quale

l'individuazione dei comportamenti penalmente sanzionabili sarebbe

rimessa alla mera volontà del superiore gerarchico, in linea con

l'intenzione del legislatore del 1941 di "tutelare un concetto di

disciplina militare eticamente inteso";

che la disposizione censurata, in cui il rifiuto, il ritardo

o l'omissione di obbedienza sono comunque puntualizzati con

riferimento a "un ordine attinente al servizio o alla disciplina", va

pertanto letta - come è preciso dovere dell'interprete - alla luce

del quadro normativo che si è progressivamente formato nel corso del

periodo repubblicano;

che le norme sopra menzionate rendono evidente che il reato

non si sostanzia nella disobbedienza ad un "ordine" qualsiasi

proveniente da un superiore gerarchico, in quanto solo la

disobbedienza a un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del

servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti di

istituto, integra gli estremi del modello legale di cui all'art. 173

cod. pen. mil. di pace;

che, infatti, oggetto della tutela apprestata dalla norma

censurata non è il prestigio del superiore in sé e per sé

considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in

vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come

puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di

legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre

avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non

può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti

di natura privata tra superiore e inferiore;

che, non essendo dato riscontrare alcuna violazione dei

parametri costituzionali evocati dal rimettente, la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, secondo

comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte