Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1988

Altra decisione · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice

di procedura civile (Incapacità a testimoniare), promosso con

ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma,

iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione della Fasco Europe s.a. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 nel

procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il Banco di

Roma s.p.a. ed altra la Corte di appello di Roma ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella

parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile

sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo

penale: a) contrasterebbe con il principio nemo tenetur contra se

edere, che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; b)

violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla ricerca della

verità, e quindi al corretto svolgimento del processo civile,

l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto imputato di un

reato avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto

od in parte, con quello che forma oggetto della prova testimoniale

civile; c) sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di

cui all'art. 3 Cost., per il motivo di riservare,

ingiustificatamente, al teste-imputato nel processo civile un

trattamento differente rispetto a quello previsto, per la medesima

fattispecie, nel processo penale, ai sensi dell'art. 348, comma

terzo, c.p.p.;

che avanti la Corte si è costituita la Fasco Europe s.a.

concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha

richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di

infondatezza della questione medesima;

Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché

motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva

qualità di imputati dei testimoni Barone, Ventriglia e Carli,

dedotta a seguito di una mera affermazione di parte senza il

necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per

il riesame del requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte