Sentenza n. 390/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento a carico
di Alleruzzo Giuseppe, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Alleruzzo
Giuseppe, imputato del reato di oltraggio a magistrato in udienza, di
cui all'art. 343 del codice penale, il Pretore di Catania, con
ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 232 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce
una deroga al criterio di determinazione della competenza
territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa
o danneggiata dal reato un magistrato, nell'ipotesi in cui il
reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato sia commesso
in udienza.
Il giudice a quo ha ravvisato in tale disposizione un contrasto
con l'art. 3 della Costituzione per la irrazionale disparità di
trattamento che si determinerebbe tra cittadini imputati in
procedimenti in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata
del reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o
meno in udienza. Mentre, anche in caso di reato commesso in udienza,
sarebbe ugualmente apprezzabile quella esigenza di evitare
l'insorgere di sospetti di parzialità del giudizio, che in via di
principio giustifica la sottrazione dei procedimenti in questione al
giudice naturale territorialmente competente.
Né la ratio della norma censurata, quale si ricava dai lavori
preparatori, e cioè la "presunta" esigenza di celerità, potrebbe
prevalere su valori costituzionalmente tutelati, quale è
l'imparzialità.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso per l'infondatezza della questione, osservando che le
peculiarità dei reati commessi in udienza a danno dei magistrati
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno rappresentato da
sempre (v. art. 61, ult. cpv c.p.p. abrogato) ipotesi specificamente
caratterizzate e meritevoli di particolare considerazione, sotto il
profilo della immediatezza delle acquisizioni probatorie, tali da
giustificare deroghe ai principi della rimessione. Del resto, per
espresso disposto dall'art. 11, terzo comma, del codice di procedura
penale, restano salve anche per i reati in esame le norme
sull'astensione e sulla ricusazione del giudice.
Aggiunge, poi che non vale l'assunto secondo cui le esigenze di
celerità non si concilierebbero con il meccanismo introdotto
dall'art. 476 del codice di procedura penale che, per i reati
commessi in udienza, a differenza del corrispondente art. 435 del
codice di procedura penale abrogato, esclude la possibilità di una
contestuale celebrazione del giudizio, perché il P.M. potrebbe
instaurare un giudizio direttissimo o immediato, caratterizzato da
una pronta valutazione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede una deroga
al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i
procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un
magistrato, allorché il reato sia commesso in udienza, si ponga in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che determinerebbe tra cittadini imputati in un
procedimento in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata
dal reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o
meno in udienza.
2. - La questione è fondata.
L'art. 11, primo comma, del codice di procedura penale stabilisce
i criteri di determinazione della competenza per territorio del
giudice dei procedimenti nei quali un magistrato riveste la qualità
d'imputato o di persona offesa o di danneggiato dal reato. La
competenza è attribuita all'ufficio giudiziario che ha sede nel
capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino oppure nel
capoluogo di altro distretto, sempre tra quelli più vicini, nel caso
in cui, successivamente al fatto-reato, il magistrato, imputato,
parte offesa o danneggiato dal precedente distretto sia venuto a
esercitare le sue funzioni nel primo di tali distretti.
Il detto articolo, riproducendo sostanzialmente l'art. 41- bis del
del codice di procedura penale del 1930, enuncia un criterio di
individuazione automatica del giudice competente come regola
originaria, posta a specificazione del regime attributivo della
competenza per territorio, nella realizzazione della tendenza
normativa che privilegia la predeterminazione rigorosa dei criteri
attributivi della competenza territoriale, abbandonando la scelta di
rimettere a un organo sovraordinato, quale la Corte si Cassazione, la
individuazione di detto giudice, come avveniva prima della riforma di
cui alla legge n. 879 del 1980 in base all'art. 60 del codice di
procedura penale.
Delineandosi ex ante ed in via astratta la regola disciplinatrice
della competenza territoriale, valida per tutte le fattispecie
previste ed escludendosi in radice qualsiasi effetto remissivo, anche
se depurato dai margini di discrezionalità, non risulta vulnerato
l'art. 25 della Costituzione.
La ratio della norma da un lato è quella di tutelare il diritto
di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato
danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la
terzietà e l'imparzialità del giudice.
Tuttavia, al foro determinato dal primo e secondo comma del detto
art. 11 del codice di procedura penale è sottratta, dal successivo
terzo comma, l'ipotesi in cui il reato nel quale il magistrato è
parte offesa o danneggiato sia stato commesso in udienza: per essa la
competenza viene determinata secondo le regole generali, ferme
restando le norme sull'astensione o ricusazione del giudice.
L'eccezione è stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari
con l'intento d'impedire ogni e qualunque ritardo al corretto e
sollecito corso della giustizia che si sarebbe potuto verificare per
effetto di un possibile mezzo usato per ritardare la celebrazione del
procedimento, quale può essere la consumazione di reati a danno del
magistrato in udienza; nonché per la necessità di affermare la
inammissibilità di ogni sorta di espediente processuale.
2.1. - A proposito l'Avvocatura Generale dello Stato ha ricordato
che questa Corte, sia pure nella vigenza dello abrogato codice di
procedura penale, ha messo in rilievo (sent. n. 92 del 1967)
l'esigenza che, per il suo peculiare carattere, il procedimento in
esame si svolga immediatamente dopo la commissione del reato
affinché, per i particolari effetti che si verificano nell'ambiente
e per le circostanze in cui avviene la consumazione del reato, si
riaffermi senza indugio il diritto e trovi applicazione la sanzione:
esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse sospendere il
procedimento e attendere la decisione del giudice, sia pure esso
quello vicino.
Inoltre, si è rilevato che l'eccezione in esame troverebbe anche
fondamento nella esemplarità del giudizio per la riaffermazione del
diritto nella medesima sede giudiziaria in cui si è verificata la
sua lesione, oltre che nella più agevole acquisizione degli elementi
di prova, posto che il reato cade, di regola, sotto la diretta
percezione del giudice.
L'immediatezza degli elementi probatori renderebbe possibile alla
stessa difesa e al giudice di assolvere tempestivamente i propri
compiti.
3. - La Corte osserva che, a seguito e per effetto delle modifiche
apportate dal nuovo codice di procedura penale, non sono più
puntuali e rilevanti le considerazioni svolte nella precedente
sentenza, peraltro remota, la quale trovava riscontro nel codice di
rito allora vigente, in ordine alla celerità del giudizio e del
dibattimento relativi al reato consumato in udienza.
Ora, l'art. 476 del codice di procedura penale, a differenza del
corrispondente art. 435 del codice di procedura penale abrogato e
preso in esame dalla citata sentenza di questa Corte, esclude la
possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati
consumati in udienza in quanto è rimesso alla valutazione
discrezionale del P.M. di procedere a "norma di legge" e quindi non
si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito
direttissimo o immediato.
L'opportunità di una immediata riaffermazione del diritto violato
con le altre possibili implicanze non trova più possibilità di
attuazione.
Inoltre, la inammissibilità del ricorso ad un espediente
dilatorio, così come l'esigenza di esemplarità, non sono ragioni
idonee a giustificare il mantenimento della regola generale e dei
criteri ordinari di determinazione della competenza.
Sono, invece, prevalenti la garanzia della serenità e
obiettività dei giudizi, la imparzialità e la terzietà del
giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di
uguaglianza dei cittadini, che, a differenza di ogni altro principio,
hanno fondamento nella Costituzione (artt. 101, 107, 24 e 3 della
Costituzione).
Dette garanzie devono essere salvaguardate anche se il loro
pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione
dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed
anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato
nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale.
4. - La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
11, terzo comma, del codice di procedura penale comporta, ex art. 27
della legge 2 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16
febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi
in udienza", il cui contenuto è stato trasfuso nella disposizione
che ha formato oggetto del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, del codice di procedura penale;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n.
18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in
udienza".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte