Sentenza n. 390/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 21/1986
- art. 9legge 45/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e
26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza
emessa il 17 agosto 1994 dal Pretore di Bologna, sezione distaccata
di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Zapparata
Vittorio contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei dottori commercialisti, al fine di sentir dichiarare il
proprio diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico di
vecchiaia a partire dal mese di luglio del 1992, il Pretore di
Bologna, sezione distaccata di Imola, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza emessa il 17 agosto 1994, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione - degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2
e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché
dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i
liberi professionisti), in quanto modificativi in senso peggiorativo
della precedente disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1140, relativa ai requisiti minimi di età e di contribuzione
richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico.
Affermata la rilevanza della questione, in quanto il ricorrente
(nato il 6 giugno 1922) avrebbe avuto diritto alla pensione di
vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 1140 del 1970
ma non secondo quella nuova di riforma - avendo compiuto il 65° anno
di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza
che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di
iscrizione e contribuzione, ed avendo maturato i 20 anni di
iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del
compimento del 70° anno di età -, osserva il giudice remittente come
la riforma introdotta con la legge n. 21 del 1986 (che, all'art. 2,
ha prolungato di cinque anni il periodo minimo di contribuzione
richiesto rispettivamente al raggiungimento del 65° e del 70° anno di
età) abbia inciso negativamente su posizioni sostanziali di
aspettativa del diritto, quale quella di cui al giudizio a quo. E
ciò, pur nella previsione (risultante dagli artt. 26 della legge n.
21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990) di un regime transitorio
di tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di
ottenere il trattamento secondo i vecchi criteri.
Con riguardo al primo profilo rileva il remittente che -
conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale - non
può dirsi consentita una modificazione legislativa la quale,
intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, venga a
peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in
maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza
spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle
aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.
Con riguardo al secondo profilo, osserva lo stesso remittente come
la disciplina transitoria prevista dai citati artt. 26 della legge n.
21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, pur essendo diretta ad
evitare mutamenti in senso peggiorativo di situazioni in corso di
maturazione, rimane irrazionalmente inapplicabile ai casi - del tutto
assimilabili a quelli contemplati dalle norme - quali quello oggetto
del giudizio a quo (in cui il soggetto iscritto alla Cassa, che abbia
maturato i requisiti di età e di contribuzione oltre i termini
previsti dalle disposizioni de quibus, ha la sola alternativa di
richiedere la restituzione dei contributi ovvero di attendere il
maturarsi dei requisiti minimi). Casi che perciò resterebbero
caratterizzati dalla lamentata compressione delle aspettative.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine,
d'infondatezza della questione. In una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza, osserva l'Avvocatura come l'innalzamento
del periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione risponda
alle esigenze economiche della Cassa di previdenza de qua ed alla
necessità di adeguare i suddetti limiti a quelli già previsti per
le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, nel contesto
di un più ampio disegno del legislatore volto a porre una disciplina
unitaria delle diverse categorie professionali.
Sottolinea, inoltre, che i diritti quesiti dei soggetti
interessati sono tutelati - nel pieno rispetto del principio di
uguaglianza - proprio dalla censurata disciplina transitoria,
specificamente diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo
delle situazioni in corso di maturazione.
3. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei dottori commercialisti, osservando che
l'aspettativa alla pensione di vecchiaia - diritto soggettivo a
formazione progressiva ovvero sottoposto a termine - risulta comunque
tutelata attraverso l'istituto dell'automaticità della prestazione,
che si consegue al verificarsi dei relativi fatti costitutivi, cioè
della maturazione dell'età pensionabile e del minimo contributivo
richiesto: la cui determinazione risulta in ogni caso necessaria per
la configurabilità di una qualsiasi garanzia dello stesso diritto
alla pensione, sia pure nelle forme della aspettativa. Se così non
fosse - aggiunge la Cassa - il legislatore si troverebbe
impossibilitato a varare qualsiasi tipo di riforma in materia
previdenziale che muti in peius le condizioni per ottenere la
pensione: il diritto alla quale non comporta certo che il soggetto
abbia un'assicurazione a vita sull'immutabilità delle norme che ne
regolano l'attribuzione. Secondo la deducente, è del tutto
ragionevole la riforma attuata dalla normativa de qua, chiaramente
intesa alla garanzia del diritto di tutti gli iscritti a godere del
trattamento di vecchiaia, attraverso un più equo reperimento delle
risorse finanziarie; donde l'insussistenza della denunciata
violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha
sollevato questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione - dell'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio
1986, n. 21, nella parte in cui ha prolungato di cinque anni il
periodo minimo, originariamente stabilito dall'art. 5 della legge n.
1140 del 1970, richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia da
parte dei dottori commercialisti al raggiungimento del
sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, elevandolo
rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore degli stessi dottori commercialisti, con ciò venendo ad
incidere in senso peggiorativo su situazioni sostanziali di
aspettativa di diritto sorte in capo agli iscritti alla Cassa nella
vigenza della normativa riformata.
Il giudice a quo, con riferimento agli stessi parametri
costituzionali sopra menzionati, ha altresì censurato il combinato
disposto degli artt. 26, commi 1, 2 e 3, della legge n. 21 del 1986 e
9 della legge n. 45 del 1990, in quanto non includono nel proprio
àmbito di applicazione quegli iscritti, quali il ricorrente nel
giudizio a quo, che abbiano raggiunto i limiti minimi di iscrizione e
di contribuzione alla Cassa, previsti dalla nuova normativa, in un
momento successivo ai periodi contemplati dalla disciplina
transitoria.
2. - Le due questioni, strettamente connesse fra loro e perciò da
esaminare congiuntamente, non sono fondate.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n.
573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro
sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di
emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,
anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi
perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite
imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni
non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con
riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti,
l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi
quale elemento fondamentale dello stato di diritto.
3. - Ebbene, la denunciata normativa ha osservato detta condizione
essenziale e dunque deve ritenersi esente dalle prospettate censure.
Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina
nel quadro d'una più generale riforma della previdenza dei liberi
professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase
della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un
diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della
gestione a ripartizione. Il che ha fra l'altro comportato la
necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione
alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.
Con ciò si è ovviamente venuti ad incidere in senso peggiorativo
su pregresse posizioni assicurative in itinere. Ma è innegabile che
il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione
trovi razionale giustificazione nell'inderogabile esigenza di
assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di
previdenza dei dottori commercialisti ed ovviare così all'insorgenza
di notevoli difficoltà finanziarie (v. relazione del presidente
della Commissione lavoro del Senato in data 25 settembre 1985), che
avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in
futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto.
D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi
pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti (v.
sentenze n. 88 del 1995 e n. 133 del 1984), comporta una non
necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni
erogate. Al che consegue anche la insussistenza di un diritto
dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico
vigente nel momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.
Né con ciò può venirsi a configurare una lesione dell'art. 38
della Costituzione, per il cui rispetto infatti è sufficiente che al
lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (v.
sentenza n. 307 del 1989). Le quali, nella fattispecie, appaiono
sufficientemente garantite dalla possibilità del ricorrente
(sottolineata anche nell'ordinanza di rimessione) di attendere il
maturarsi dei requisiti minimi, salvo a richiedere la restituzione
dei contributi versati, ex art. 21 della legge n. 21 del 1986.
4. - Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre
un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui aspettative,
maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al
trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di
consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la
specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nel
pure denunciato art. 26 della citata legge n. 21 del 1986 (come
successivamente interpretato ed integrato dall'art. 9 della legge n.
45 del 1990).
Trattasi di una previsione normativa che appare adeguata al
prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si
coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di
aspettative già legittimamente createsi ed, insieme, irragionevoli
disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo,
sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le
loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione
seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale -
non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da
creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore
costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale
trattamento pensionistico.
Per escludere la lamentata disparità di trattamento, basta
considerare l'evidente disomogeneità fra le posizioni normativamente
previste e quella del ricorrente nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio
1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo
1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte