Sentenza n. 391/1999
Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del 20 dicembre 1996, emesso dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Venezia, che ha disposto il giudizio nei
confronti del consigliere regionale Michele Boato per il reato di
diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito della pubblicazione
di un articolo connesso ad una interpellanza riguardante la
valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in
relazione all'estrazione di metano da parte dell'AGIP S.p.a.,
promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 27 dicembre
1997, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 64
del registro conflitti 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli Avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Veneto ha impugnato, per regolamento di competenza, il decreto 20
dicembre 1996, con il quale il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Venezia ha disposto il giudizio nei confronti del
consigliere regionale Michele Boato, imputato del reato di
diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del
codice penale).
Espone la Regione ricorrente che i consiglieri regionali Boato e
Cacciari, in data 28 giugno 1995, avevano presentato un'interpellanza
- avente ad oggetto: "Esperti super partes per salvare Venezia,
Chioggia ed il delta del Po dalla subsidenza irreparabile" -
concernente la valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna
di Venezia, in relazione all'estrazione di metano da parte dell'AGIP
S.p.a.
L'interpellanza faceva riferimento ai possibili componenti,
indicati dal Ministro dell'ambiente, dell'istituenda Commissione
incaricata di effettuare la predetta valutazione, operando, ad avviso
della ricorrente, uno "stretto collegamento tra l'imprescindibile
imparzialità degli esperti chiamati a pronunciarsi e
l'irreparabilità dei danni" che ne sarebbero potuti seguire, ove gli
accertamenti fossero stati inadeguati al caso; con essa si
sottolineava, quindi, la necessità che la Commissione fosse
"composta da geologi esperti sul fenomeno della subsidenza e super
partes (che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro con l'AGIP)".
Successivamente - prosegue il ricorso - "in una linea di assoluta
continuità con una simile formale ed istituzionale presa di
posizione", il consigliere Boato stilava un testo - pubblicato sul
quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996 - dal titolo "Quegli
esperti sono troppo amici dell'AGIP". Ivi dava conto, tra l'altro,
della rilevanza ambientale dell'argomento; della nomina di una
commissione di esperti per valutare l'impatto dell'eventuale
estrazione di metano al largo di Venezia e Chioggia; della
circostanza che i Consigli provinciale e comunale di Venezia avevano
avanzato riserve in proposito, anche perché era stato chiamato a far
parte dell'organo collegiale "un solo geologo", mentre i componenti
erano "in gran parte di lunga consuetudine di lavoro per l'AGIP: e,
proprio questo, Boato riteneva non confacente al caso".
Essendo stata presentata dagli esperti nominati nello scritto
querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, il
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia
disponeva il rinvio a giudizio del consigliere regionale Michele
Boato.
2. - La Regione ricorrente sostiene che la descritta vicenda viene
a configurare, sul piano strettamente oggettivo, della articolazione
temporale degli eventi e della loro connessione causale, "la più
classica delle violazioni" dell'art. 122, quarto comma, della
Costituzione.
Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in argomento, la
Regione Veneto rileva che "l'interpellanza ed il successivo scritto
presentati dal consigliere Boato" - non concretizzando "quel fatto
materiale" che esclude l'operatività della guarentigia -
"individuano uno dei modi secondo cui si estrinseca, in forma non
legislativa, la funzione di indirizzo politico e di controllo del
Consiglio sulla Giunta regionale".
Ritiene, inoltre, la ricorrente che, "attraverso la lesione delle
prerogative stabilite dall'art. 122, quarto comma, della
Costituzione, sono state violate ulteriori disposizioni della
Costituzione: quelle degli artt. 121 e 123, poiché l'alterazione
delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al consigliere
regionale che esprime opinioni e dà voti si riverbera sull'intera
organizzazione dell'ente e sull'esercizio delle relative funzioni,
entrambi costituzionalmente protetti".
La Regione Veneto chiede, perciò, che venga dichiarato "che non
spetta allo Stato (e, per esso, al giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Venezia) emettere decreti che dispongono
il giudizio (ex art. 429 del codice di procedura penale), atti
finalizzati all'accertamento di responsabilità penali riconducibili
all'area di operatività dell'art. 122, quarto comma, della
Costituzione e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 della
Costituzione". Chiede, altresì, che la Corte annulli il decreto
emesso il 20 dicembre 1996 dal predetto giudice.
3. - Con memoria illustrativa depositata in prossimità
dell'udienza, la Regione Veneto ha insistito per l'accoglimento del
ricorso, ribadendo - in linea con le considerazioni svolte nell'atto
di promovimento del giudizio e attraverso il richiamo della più
recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 382 e n. 289 del
1998) - la sussistenza di "un evidente nesso funzionale" tra la
"manifestazione di pensiero politico delineata" dal consigliere
regionale Boato, con lo scritto pubblicato il 20 gennaio 1996 sul
quotidiano "Il Gazzettino" e la precedente interpellanza, presentata
il 28 giugno 1995. Considerato in diritto
1. - La Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 dicembre 1996, con
il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Venezia ha disposto il giudizio nei confronti del consigliere
regionale Michele Boato, per il reato di diffamazione aggravata a
mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del codice penale); fatto
consistito, secondo quanto è dato desumere dagli atti, nelle
espressioni usate, in uno scritto pubblicato sul quotidiano "Il
Gazzettino" del 20 gennaio 1996, nei confronti di coloro che erano
stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare
il fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia.
Ritiene la ricorrente che detto atto sia invasivo delle prerogative
garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122,
quarto comma, della Costituzione, nonché, in via mediata, delle
attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di funzioni
degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 della Costituzione.
Ciò in quanto il fatto per il quale si procede penalmente nei
confronti del predetto consigliere regionale si porrebbe in
"connessione causale" con le funzioni esercitate dal medesimo
attraverso una interpellanza, che in precedenza (il 28 giugno 1995)
egli aveva presentato, unitamente ad altro consigliere, sul fenomeno
della subsidenza nella laguna di Venezia e sui criteri che si
sarebbero dovuti seguire nella scelta degli esperti chiamati a
valutare il fenomeno stesso.
2. - Il ricorso è fondato.
L'art. 122, quarto comma, della Costituzione, dispone che i
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le
opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale esonero da
responsabilità, posto a salvaguardia dell'autonomia e
dell'indipendenza costituzionalmente riservate al Consiglio
regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono
esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle
attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa
Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia.
Altrettanto indubbio è, secondo la giurisprudenza, che fra gli atti
tipici, vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze, in
quanto strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei
confronti della Giunta (sentenza n. 274 del 1995).
Come, peraltro, questa Corte ha avuto occasione di precisare, sia
pure con riguardo all'analoga guarentigia prevista dall'art. 68,
primo comma, della Costituzione, per i membri del Parlamento,
l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur
non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso
funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di
appartenenza (sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998). Onde va
ritenuta ricompresa nella guarentigia la riproduzione all'esterno di
interpellanze o interrogazioni (v. la già menzionata sentenza n. 274
del 1995).
Alla luce di siffatto criterio è innegabile la sussistenza del
cennato nesso funzionale, dal momento che le opinioni e le
valutazioni manifestate dall'interessato sulla stampa non fanno altro
che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto dell'interpellanza a
suo tempo presentata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Venezia, disporre il giudizio
nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato
di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle
opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il
Gazzettino" del 20 gennaio 1996, e conseguentemente annulla il
decreto 20 dicembre 1996 con il quale il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Venezia ha disposto detto giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte