Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3legge 1689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma

primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno

1982 dal Pretore di Biella, iscritta al n. 649 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Biella, con ordinanza 25 giugno 1982,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 200,

primo comma, cod. pen., in quanto, con l'imporre l'applicazione delle

misure di sicurezza (nella specie della misura della confisca del

veicolo, prevista dall'art. 80- bis del codice della strada,

introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 1689) anche

per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le

prevede, concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza

(art. 3) e del principio della irretroattività della legge penale

(art. 25, secondo e terzo comma);

Considerato che non è condivisibile la premessa della ritenuta

retroattività delle misure di sicurezza, da cui erroneamente muove

l'ordinanza del Pretore di Biella, in quanto, come già la Corte ha,

in altra occasione, messo in rilievo, tale retroattività deve

negarsi "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che

è situazione, per sua natura, attuale" (cfr. sent. n. 19 del 1974),

che non vengono addotte valide ragioni per mutare, in punto tale

orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo co., legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo co., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore

di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e

25, secondo e terzo co., della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta il

29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte