Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 566, ottavo

comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990

dal Pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Arimatea

Massimo, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio

1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 566,

ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sindacabilità,

da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato;

Considerato che oggetto di censura è in effetti il solo art. 452,

secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti

disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimità

soltanto perché l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452,

secondo comma, e l'altra perché contempla la riduzione di un terzo

della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del rito;

e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Pretore di

Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte