Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16

luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul

credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal

Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

39/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di

Torino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento

civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della

s.n.c. Cantele & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo

di Torino ed altri, il Tribunale di Alessandria ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16

luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 3, primo comma, della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella

parte in cui consente agli istituti di credito fondiario di

proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione

di fallimento del debitore, violerebbe il principio di eguaglianza,

di cui al cit. art. 3 Cost., perché sottrarrebbe ingiustificatamente

l'istituto di credito fondiario procedente in via esecutiva

all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare;

che il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa

questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del

1976, chiede che la Corte la riesamini insistendo, in particolare,

sull'irragionevolezza del trattamento privilegiato riservato agli

istituti di credito fondiario di fronte ad un fatto eccezionale,

quale il fallimento;

che avanti la Corte si è costituito l'Istituto Bancario S.

Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n.

211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del

presente giudizio, sostanzialmente ripetitiva di quella già

esaminata con la predetta sentenza, non è affatto idonea ad indurre

la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in cui è stato

posto in luce come la destinazione delle disponibilità finanziarie

degli istituti in questione all'esigenza primaria di assicurare il

buon funzionamento del credito fondiario giustifichi gli strumenti,

eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle

loro posizioni creditorie;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di

Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte