Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 del

codice di procedura penale e 164 del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dal Pretore di Roma - Sezione

distaccata di Frascati - nel procedimento penale a carico di Catoni

Mario, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede,

per gli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di

recupero, istituti processuali analoghi a quello previsto dall'art.

28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che

conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di

valutare la personalità dell'imputato;

b) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, per i processi

riguardanti imputati tossicodipendenti che abbiano in corso un

programma di recupero e che non possano usufruire dei benefici di

legge, non prevede "forme di sanzioni sostitutive alternative" a

quelle previste dall'art. 17 del codice penale;

c) degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, "laddove impediscono di concedere per la terza volta la

pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di

recupero, semprecché, il cumulo delle pene sole o congiunte a pene

pecuniarie non superi il tetto degli anni 2";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale, nel richiedere che le questioni siano dichiarate non

fondate, ha tuttavia osservato, in sede di memoria, che le recenti

modifiche legislative riguardanti il "trattamento dei detenuti

tossicodipendenti (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139)" sembrano

imporre la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame

della rilevanza alla stregua dello ius superveniens;

Considerato che il mutamento del quadro normativo evocato

dall'Avvocatura (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito,

con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222) non presenta

dirette interferenze con le disposizioni oggetto di impugnativa né

appare essere in alcun modo satisfattivo del petitum che il giudice a

quo fa mostra di perseguire, sicché difettano nella specie i

presupposti per assoggettare a nuovo esame del rimettente la

rilevanza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte;

che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, in

quanto la evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto

impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla

stregua dei parametri invocati, quella di estendere agli imputati

tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un

istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale è quello

previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicché qualsiasi

diversa opzione in proposito non può che essere frutto delle scelte

discrezionali riservate al legislatore;

che per analoghi rilievi questa Corte (v. ordinanza n. 100 del

1992) ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione

sub b) e che pertanto identica pronuncia deve adottarsi in merito

alla questione qui proposta, non adducendo il rimettente argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

che in merito alla questione sub c) questa Corte ha in più

occasioni affermato che, fondandosi il beneficio della sospensione

condizionale della pena su una "prognosi di ravvedimento", è del

tutto "coerente non consentire la sospensione in caso di recidiva

plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio "che

diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la

recidiva primaria" (v. sentenze n. 361 del 1991 e n. 133 del 1980),

sicché, non prospettando il giudice a quo temi diversi da quelli

già esaminati, l'ultima delle questioni proposte deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,

con l'ordinanza in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte