Ordinanza n. 394/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 3-bislegge 10/1985
usata come parametro
citata
- art. 4legge 807/1984
- art. 3-bislegge 807/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e
334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), e dell'art. 3 bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio
1985, n.10 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza
emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento
penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989, il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa l'8
gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989
- il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all'art. 3 Cost.,
della legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n.103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio
senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di
debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l'esercizio senza
concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;
b) dell'art. 3 bis - rectius: art. 4, comma 3 bis - del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio
1985, n.10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di
debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le
emittenti radiotelevisive;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali
questioni siano dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n.237 del 1984 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987,
282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del
1988;
che la questione sub b) è stata dichiarata non fondata con
quest'ultima sentenza (par. 6);
che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili
nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due
nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - e
dall'art. 4, comma 3 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all'art. 3
Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell'8 gennaio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte