Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

citata

  • art. 94d.P.R. 431/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Tribunale di

sorveglianza di Perugia, iscritta al n. 102 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996, pervenuta a

questa Corte il 25 febbraio 1997, il Tribunale di sorveglianza di

Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione,

dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà);

che il Tribunale remittente, chiamato a decidere su due istanze

di liberazione anticipata di un detenuto, afferma di non essere nelle

condizioni di poter valutare se sia da concedersi o meno la misura

richiesta, e cioè se l'instante abbia profittato delle opportunità

di trattamento, e sia meritevole della misura, in quanto l'equipe di

trattamento ha riferito che il detenuto, essendo sottoposto a regime

differenziato in base a provvedimento ministeriale adottato ai sensi

dell'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, non ha

potuto fruire del trattamento individualizzato previsto dall'art. 13

dell'ordinamento penitenziario, né ha potuto essere effettuata nei

suoi confronti l'osservazione scientifica della personalità prevista

dal medesimo art. 13;

che secondo il giudice a quo tale situazione non sarebbe conforme

a legge e ai principi costituzionali citati, costituendo anzi

"violazione di precise norme costituzionali con conseguente denegata

giustizia";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che l'interveniente rileva che il giudice a quo ha errato

nell'identificare le norme da sottoporre a sindacato, che avrebbero

semmai dovuto essere gli artt. 41-bis e 54 dell'ordinamento

penitenziario, nella parte in cui si sostiene precludano la

concessione della liberazione anticipata al detenuto nei cui

confronti sia stata disposta la sospensione delle regole di

trattamento, e non l'art. 13, che si limita a stabilire, in positivo,

i principi di individualizzazione del trattamento e di osservazione

della personalità; e che, in ogni caso, la pretesa preclusione non

sussiste, in quanto, ai fini della concessione della liberazione

anticipata, in mancanza di un programma individuale di trattamento,

il giudice dovrebbe basarsi sulla regolarità del comportamento del

detenuto, ai sensi dell'art. 94 del regolamento di esecuzione

dell'ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n.

431.

Considerato che la lamentata impossibilità di valutare se debba

concedersi la liberazione anticipata, a causa dell'assenza di

trattamento e di osservazione della personalità del detenuto,

sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2,

dell'ordinamento penitenziario (impossibilità peraltro da escludere,

quando si interpreti quest'ultima norma in modo conforme a

Costituzione: sent. n. 376 del 1997), non può in alcun modo

ricondursi alla impugnata disposizione dell'art. 13 dell'ordinamento

penitenziario che stabilisce in via generale i principi di

individualizzazione del trattamento e di osservazione della

personalità nel corso dell'esecuzione bensì, casomai,

all'applicazione del medesimo art. 41-bis, comma 2, e dell'art. 54

dell'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata;

che pertanto la questione è posta nei riguardi di una

disposizione del tutto estranea alla situazione e alle conseguenze

lamentate dal remittente, onde essa deve ritenersi manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte