Sentenza n. 394/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 907 del cod.
civ., promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1998 dal pretore
di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra Marasca Velio ed altra e Borioni Mario ed altri,
iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per denuncia di nuova opera - promosso
dai condomini, proprietari di un appartamento, nei confronti dei
proprietari dell'appartamento sottostante, i quali, al piano terra,
avevano avviato la realizzazione di una tettoia di legno in aderenza
all'edificio, senza il rispetto delle distanze minime previste dalla
legge - il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 4 settembre 1998, questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 24
della Costituzione - dell'art. 907 del codice civile, nella parte in
cui preclude al giudice "ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione
di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della
veduta spettante al proprietario limitrofo".
Il rimettente deduce l'irrazionalità di una disciplina che,
introdotta dal codice civile del 1865 quale limitazione del diritto
di proprietà a tutela dei rapporti di vicinato, non tiene conto
dell'esigenza di tutela della riservatezza nell'a'mbito
dell'abitazione e delle sue pertinenze, quando si tratti, come nella
specie, di costruzioni aventi la funzione di riparare dagli sguardi
di chi si trovi sul balcone soprastante. A suo giudizio, la norma
denunciata sacrificherebbe in modo definitivo il diritto fondamentale
alla riservatezza, senza consentire (in violazione del diritto di
difesa), previa una valutazione comparativa degli interessi, la
"compressione" del diritto alla veduta. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile,
nella parte in cui preclude al giudice "ogni bilanciamento tra
l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e
la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo".
Secondo il rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: a)
con l'art. 3 Cost., per irrazionalità, non tenendo conto
dell'esigenza di tutela della riservatezza nell'àmbito
dell'abitazione e delle sue pertinenze; b) con l'art. 2 Cost., per il
sacrificio del diritto fondamentale alla riservatezza della persona,
rispetto al diritto di veduta; c) con l'art. 24 Cost., per la
conseguente violazione del diritto di difesa del convenuto, cui viene
inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio
diritto alla riservatezza.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - La ratio sottesa alla vigente normativa codicistica
sull'apertura e la tutela delle vedute è mutuata dal codice civile
del 1865, che - ribadendo il nesso di necessaria complementarità tra
la c.d. servitus ne luminibus officiatur e il diritto di veduta,
senza inoltre distinguere tra i diversi modi d'acquisto di tale
diritto - aveva predeterminato un contemperamento legale tra gli
interessi confliggenti dei proprietari di fondi contigui, nel quadro
d'un armonico assetto dei rapporti di vicinato. Il legislatore ha
tenuto presente che il conflitto si pone essenzialmente tra
l'interesse del proprietario del muro di ricevere luce, aria e
amenità all'interno della sua costruzione, anche mediante la
possibilità di spaziare con lo sguardo al di fuori di questa, e
l'interesse del vicino di impedire che l'esercizio delle facoltà
altrui incida sull'esclusività del suo dominio cagionando la lesione
o la messa in pericolo della sua sfera di sicurezza e riservatezza.
La normativa (che comunque, per diritto vivente, fa salva una diversa
regolamentazione pattizia) compone appunto il contrasto immanente
alle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni
immobili contigui appartenenti a soggetti diversi: conformando il
diritto di proprietà in modo da tutelare gli interessi contrapposti.
Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario di rispettare
una determinata distanza per aprire vedute dirette, laterali o
oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), così garantendo
il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce che,
una volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non
può essere neutralizzata unilateralmente dal confinante, al quale
viene inibito di costruire a una distanza tale da impedire
l'esercizio della veduta stessa (art. 907).
La priorità dell'acquisto del diritto di veduta giustifica,
all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla
riservatezza. Compressione che, del resto, può considerarsi
intrinseca a quel diritto, regolato da una normativa (appunto i
citati artt. 905 e 906) di cui il successivo art. 907 non è che lo
sviluppo logico-giuridico.
Né appare irragionevole che a codesto contemperamento si sia
provveduto attraverso la fissazione di misure rigidamente oggettive
delle distanze minime, così prescindendo dalle particolarità del
caso di specie e, quindi, non rimettendosi alla valutazione in
concreto del giudice. La necessità di prevenire un contenzioso
dalle imprevedibili dimensioni tra soggetti confinanti offre,
infatti, adeguata ragione d'una consimile scelta di politica
legislativa, ispirata al criterio dell'uso normale della proprietà
nel rispetto dei diritti fondamentali, i cui modi e limiti - come
questa Corte ha più volte precisato - spetta al legislatore
individuare, restando poi affidato alla sua stessa discrezionalità
valutare se rimettere alla intermediazione del giudice la soluzione
caso per caso dei relativi conflitti.
2.2. - La denunciata disposizione, dunque, va letta non
isolatamente ma nel contesto del sistema legale di regolamentazione
dei suindicati contrapposti interessi, finalizzato a consentire -
attraverso la previsione di reciproche limitazioni - il tendenziale
massimo sfruttamento possibile delle rispettive proprietà e delle
connesse facoltà. In tal modo, risulta anche palese che la tutela
della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo,
trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con
l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto
ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce e aria
assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di
chi li abita.
2.3. - Ne consegue che non è ravvisabile la prospettata
violazione, né dell'art. 2, né dell'art. 3 Cost.
Quanto poi all'art. 24 Cost., trattasi di parametro evocato in modo
non pertinente, poiché esso attiene all'àmbito delle garanzie
processuali della parte e non già al diverso atteggiarsi della
disciplina dei rapporti sostanziali (v., proprio con riguardo alla
materia delle distanze nelle costruzioni, sentenza n. 120 del 1996 e
ordinanza n. 205 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione
distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte