Sentenza n. 395/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 222/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto
comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina
della invalidità pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 7
gennaio 1998 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente
tra Attilia Nacci e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla titolare di un assegno
ordinario di invalidità per ottenere la condanna dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento della
integrazione al trattamento minimo, che non le era stata concessa
perché i suoi redditi cumulati con quelli del coniuge, dal quale
viveva separata a seguito di un provvedimento adottato dal presidente
del tribunale in pendenza del giudizio di separazione (art. 708 cod.
proc. civ.), superavano il limite previsto dalla legge, il pretore di
Ivrea, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,
della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della
invalidità pensionabile), nella parte in cui non consente di
integrare al minimo la pensione al coniuge che, ancora non legalmente
separato, abbia ottenuto un provvedimento presidenziale in base
all'art. 708 cod. proc. civ. che lo autorizzi a vivere separato.
La disposizione denunciata stabilisce che l'integrazione
dell'assegno ordinario di invalidità al trattamento minimo non
spetta ai soggetti coniugati e "non separati legalmente", qualora il
reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo della pensione sociale.
Il giudice rimettente, ritenuta infondata una eccezione preliminare
di decadenza formulata dall'INPS, in vista del giudizio di merito
rileva che, perché i coniugi possano essere considerati "legalmente
separati", condizione nella quale è escluso il cumulo dei redditi ai
fini della integrazione dell'assegno di invalidità, non sarebbe
sufficiente l'ordinanza, sempre modificabile e che ha funzione
cautelare, emanata nel giudizio di separazione dal presidente del
tribunale dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione dei coniugi.
Lo stesso giudice ritiene che ad una diversa interpretazione della
disposizione denunciata, che sia conforme ai principi costituzionali,
non si possa pervenire con i normali strumenti ermeneutici.
Motivando la non manifesta infondatezza della questione, il giudice
rimettente osserva che con la convivenza è possibile fare a meno
dell'integrazione del trattamento pensionistico, se i redditi dei
coniugi superino nel loro complesso un determinato livello; ma quando
essi vivono separati, a seguito del provvedimento presidenziale
emanato in base all'art. 708 cod. proc. civ., vengono meno le
economie di scala collegate alla convivenza e molte spese, in
precedenza affrontate con i redditi familiari, sono duplicate e
rimangono a carico del coniuge separato.
Il giudice rimettente segnala anche gli inconvenienti che si
presenterebbero sia per le separazioni legali poste in essere per
lucrare l'integrazione al minimo sulla pensione in godimento, sia in
caso di attribuzione della integrazione dopo l'emanazione del
provvedimento presidenziale di separazione provvisoria; ciò che
imporrebbe di tenere conto, per determinare l'ammontare dell'assegno
da porre a carico del coniuge, dell'entità della pensione quale
risulterebbe dopo la sua integrazione.
2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
L'INPS ritiene, con riferimento al principio di eguaglianza, che la
situazione del beneficiario dei provvedimenti presidenziali
cautelari, previsti dall'art. 708 cod. proc. civ., e quella del
coniuge legalmente separato siano diverse e non equiparabili, sicché
non potrebbe essere imposta una identica disciplina.
L'anticipazione degli effetti della separazione legale, che
determina uno stato definitivo, alla fase cautelare del procedimento
di separazione, non si giustificherebbe razionalmente giacché,
ritiene l'INPS, i provvedimenti cautelari perderebbero la loro
efficacia in caso di estinzione del giudizio di merito (art.
669-novies cod. proc. civ.); inoltre la separazione provvisoria
riguarderebbe rapporti tra le parti, senza che ne possano derivare
oneri alimentari a carico di un terzo.
L'INPS sottolinea che sarebbero insindacabili sia la scelta del
legislatore di ancorare l'integrazione al minimo ai limiti di reddito
familiare, sia quella di attribuire rilievo al provvedimento
definitivo di separazione, senza anticiparne gli effetti al momento
cautelare; ciò sarebbe giustificato dall'esigenza di evitare che la
regola previdenziale possa essere aggirata mediante procedimenti di
separazione iniziati e mai conclusi.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata.
L'Avvocatura sostiene, preliminarmente, che la questione sia
inammissibile, perché il giudice, prima di sollevarla, avrebbe
dovuto pronunciarsi sulla eccezione di decadenza proposta dall'INPS.
Nel merito la mancata equiparazione, ai fini della integrazione al
trattamento minimo, tra chi è legalmente separato e chi è stato
autorizzato dal presidente del tribunale a vivere separato dal
coniuge (con provvedimento adottato in base all'art. 708, terzo
comma, cod. proc. civ.), non violerebbe il principio di eguaglianza.
Le due situazioni sarebbero diverse, giacché il provvedimento
presidenziale avrebbe un contenuto limitato e provvisorio, essendo
rivolto a regolamentare i rapporti tra i coniugi in pendenza del
giudizio, senza che si determini neppure la cessazione della
eventuale comunione dei beni tra essi. Per i trattamenti
pensionistici integrativi è richiesta, invece, una separazione con
effetti definitivi e costitutivi: quindi o la separazione giudiziale
passata in giudicato o la separazione consensuale omologata; mentre,
invece, l'ordinanza presidenziale può essere modificata nel corso
del giudizio e può perdere efficacia. Inoltre, l'assegno di
mantenimento eventualmente attribuito con la sentenza di separazione
potrebbe essere di tale entità da escludere qualsiasi diritto
all'integrazione del trattamento pensionistico, con la conseguente
difficoltà di recuperare quanto sia stato erogato per una
prestazione ritenuta di carattere alimentare.
Nella discussione in udienza l'Avvocatura ha eccepito ulteriori
profili di inammissibilità della questione, perché essa sarebbe
stata prospettata dubitativamente e richiederebbe un intervento
additivo rimesso alla discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina dell'integrazione dell'assegno ordinario di invalidità al
trattamento minimo, disciplina la quale prevede, secondo il giudice
rimettente, che si debba tenere conto del cumulo dei redditi propri
con quelli del coniuge, anche quando essi vivono separati a seguito
di un provvedimento emanato dal presidente del tribunale, in base
all'art. 708 cod. proc. civ.
Il pretore di Ivrea ritiene che possa essere in contrasto con gli
artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione l'art. 1, quarto comma,
della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della
invalidità pensionabile), il quale prevede che l'integrazione al
trattamento minimo "per i soggetti coniugati e non separati
legalmente" non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del
coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale.
Difatti tale cumulo opererebbe anche quando il titolare dell'assegno
viva separato dal coniuge a seguito di un provvedimento giudiziale di
separazione provvisoria. In questa situazione l'integrazione del
trattamento pensionistico, destinata a fornire a chi sia inabile i
mezzi necessari per vivere, non potrebbe essere attribuita, anche se
il titolare dell'assegno non può più contare sui redditi del
coniuge, mentre vengono meno le economie connesse con la convivenza e
molte spese, in precedenza affrontate con le risorse familiari,
devono essere
duplicate.
2. - L'Avvocatura dello Stato prospetta l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale, perché prima di
sollevarla il giudice rimettente avrebbe dovuto decidere sulla
eccezione, formulata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, di decadenza della domanda presentata dall'interessata.
L'eccezione non è fondata. Pur senza considerare che l'ordine nel
quale devono essere decise le diverse questioni proposte nel
giudizio principale non è sindacabile nel giudizio di legittimità
costituzionale (sentenza n. 100 del 1993), è da rilevare che il
giudice rimettente motiva, per escluderla espressamente, la
fondatezza
dell'eccezione di decadenza, considerata pregiudiziale rispetto al
giudizio di merito nel quale trova applicazione la norma denunciata.
Egualmente infondate sono le eccezioni di inammissibilità
prospettate sul presupposto che l'ordinanza di rimessione si esprima
in termini dubitativi e richieda un intervento additivo che tocca la
discrezionalità del legislatore. Difatti il giudice rimettente, pur
segnalando i diversi inconvenienti che la disciplina del cumulo dei
redditi dei coniugi, ai fini della integrazione dei trattamenti
pensionistici, presenterebbe in ogni caso di separazione, prende
posizione sulla interpretazione che intende dare alla disposizione
denunciata, sulla cui base prospetta, poi, il dubbio di legittimità
costituzionale. Né si può ritenere che la pronuncia richiesta
renda necessaria una innovazione legislativa, giacché si tratterebbe
di applicare ai coniugi che vivono separati a seguito di un
provvedimento adottato in base all'art. 708 cod. proc. civ. la stessa
disciplina prevista dal legislatore per la integrazione al minimo in
caso di separazione giudiziale o consensuale omologata.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
La premessa dalla quale traggono origine i dubbi di legittimità
costituzionale è costituita dalla interpretazione dell'art. 1,
quarto comma, della legge n. 222 del 1984, che, facendo riferimento
ai coniugi "separati legalmente", non comprenderebbe quelli che
vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in
base all'art. 708 cod. proc. civ. Ma questa interpretazione non è
esatta.
Nel contesto della legislazione previdenziale il legislatore ha
più volte fatto riferimento a persona "legalmente separata", usando
una espressione che non corrisponde letteralmente a quelle usate dal
codice civile nel capo dedicato alla "separazione dei coniugi" (art.
150), che nell'ambito della "separazione personale dei coniugi"
comprende la "separazione giudiziale" (art. 151) e la "separazione
consensuale" (art. 158).
La diversità delle espressioni letterali rispecchia la diversa
ampiezza del contenuto da attribuire alla locuzione "separati
legalmente", anche tenendo conto delle finalità che caratterizzano
la norma previdenziale nel prendere in considerazione i redditi
propri o dei quali la persona comunque può godere in ragione della
solidarietà familiare.
Secondo il criterio di interpretazione letterale, "separato
legalmente" è da intendere il coniuge che si trovi in tale
situazione in base ad un titolo legale e non per una mera evenienza
di fatto. Quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a
seguito dell'ordinanza emanata dal giudice (art. 708 cod. proc.
civ.), il titolo legale
di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico
di tale situazione, ma regolamenta (sia pure provvisoriamente) anche
i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono
separati. Tale interpretazione dell'espressione "separati
legalmente", come comprensiva della situazione che deriva a seguito
dell'ordinanza prevista dall'art. 708 cod. proc. civ., è l'unica
coerente con la finalità della norma previdenziale che,
considerando, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, il
cumulo dei redditi del titolare dell'assegno con quelli del coniuge,
presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere
data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della
solidarietà familiare. Per i coniugi separati questa disponibilità
di risorse è contenuta nei limiti dell'eventuale assegno posto a
carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della
determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917). Ciò vale anche nella separazione basata
sull'art. 708 cod. proc. civ., tanto più che l'ordinanza
presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro
provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la
estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).
È ben vero che il provvedimento presidenziale non determina una
situazione irreversibile; ma in ogni caso di separazione, sia
giudiziale o consensuale, sia a seguito del provvedimento
presidenziale emanato in base all'art. 708 cod. proc. civ., le parti
possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione,
senza che sia necessario alcun intervento del giudice, con una
dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 cod. civ.).
Si deve, dunque, ritenere che anche la separazione basata sull'art.
708 cod. proc. civ. rientri nella previsione dell'art. 1, quarto
comma, della legge n. 222 del 1984.
Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse
consentite dalla disposizione denunciata, essa dovrebbe comunque
essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi
costituzionali richiamati dall'ordinanza di rimessione (cfr. sentenza
n. 363 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222
(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Ivrea con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte