Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal

Tribunale di Savona nel procedimento di riesame nei confronti di

Bertini Nicola, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bertini

Nicola, imputato di tentato omicidio, rapina aggravata ed altri reati

minori, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Savona, sulla base di due perizie psichiatriche affermatrici della

seminfermità mentale dell'imputato, ha disposto la misura di

sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, impugnata dal

difensore del Bertini avanti il tribunale del riesame;

che, ad avviso del tribunale, tale provvedimento è stato

legittimamente adottato dal giudice per le indagini preliminari ai

sensi dell'art. 312 codice procedura penale, il quale prevede

l'applicabilità delle misure di sicurezza, in via provvisoria, in

ogni stato e grado del processo;

che, condividendo il giudizio dei periti medico-legali circa

l'assoluta incompatibilità fra le esigenze psicoterapeutiche

dell'imputato e il suo ricovero coatto nella casa di cura e custodia

di Montelupo Fiorentino, il tribunale ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 219 codice penale che, nel caso

di condanna a pena diminuita per seminfermità di mente - quando non

possa essere esclusa la pericolosità del condannato - obbliga il

giudice a disporre il ricovero in casa di cura e custodia ogni

qualvolta la legge preveda una pena edittale non inferiore nel minimo

a cinque anni;

che tale norma non consentirebbe al giudice di scegliere la

misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto e alla

pericolosità dell'imputato;

che tanto costituirebbe una violazione del terzo comma dell'art.

27 della Costituzione (ad avviso del giudice a quo applicabile anche

alle misure di sicurezza) che impone l'adozione di misure idonee al

recupero sociale dell'imputato;

che, inoltre, situazioni diverse fra loro verrebbero a essere

trattate in modo uguale, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione in base alla

consolidata giurisprudenza della Corte nel senso della riferibilità

dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, esclusivamente alle

pene e non alle misure di sicurezza (sentt. n. 139 del 1982, 106 del

1972 e 68 del 1967).

Considerato che la sentenza n. 139 del 1982, richiamata

dall'ordinanza n. 24 del 1985, ha già dichiarato inammissibile

analoga questione - concernente la norma contenuta nell'art. 222

codice penale e la misura di sicurezza detentiva dell'ospedale

psichiatrico giudiziario - sulla considerazione che gli interventi di

innovazione normativa, conseguenti all'accoglimento, esulerebbero del

tutto dai suoi poteri, comportando "l'esercizio di scelte

discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore";

che, con l'ordinanza n. 333 del 1994, questa Corte ha ribadito

tale indirizzo, dichiarando analoga questione manifestamente

inammissibile;

che il quadro argomentativo già svolto nelle dette decisioni

non muta anche con riguardo alla (diversa) misura di sicurezza della

casa di cura e custodia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 219 codice penale sollevata, in relazione

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di

Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte