Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa l'11 aprile 1996 dal tribunale militare di Padova, nel

procedimento penale a carico di Valdrighi Alessandro ed altro,

iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Valdrighi Alessandro e Cifrodelli Fabio, imputati in concorso tra

loro dei reati di percosse ed ingiurie continuate nei confronti di

due commilitoni, il tribunale militare di Padova, con ordinanza

emessa l'11 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,

3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del

codice penale militare di pace;

che, a giudizio del rimettente, tale norma - nella parte in cui

prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi sono puniti

a richiesta del comandante di corpo - violerebbe: a) l'art. 2 della

Costituzione., determinando una "confisca" della tutela in sede

penale della persona militare a favore di un non meglio precisabile

"interesse pubblico militare", anche nelle ipotesi in cui il fatto

sia grave e non possa perciò dirsi prevalente l'offesa all'interesse

militare, non essendo "sufficiente ad esaurire i diritti del singolo"

il riconoscimento a favore della persona offesa di un'azione civile;

b) l'art. 3 della Costituzione, poiché l'"espropriazione" del

diritto di tutela del cittadino militare in sede penale porrebbe lo

stesso in una situazione di ingiustificata disparità rispetto al

cittadino civile; c) l'art. 24, primo comma, Costituzione, in quanto

- pregiudicata la possibilità di costituirsi parte civile nel

processo militare - il militare offeso dovrebbe subire la maggiore

lungaggine dell'esercizio dell'azione civile; d) l'art. 52, ultimo

comma, della Costituzione, non reputandosi necessaria - per

l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate - l'attribuzione

al solo comandante di corpo della facoltà di decidere se richiedere

o meno la perseguibilità dei fatti in sede penale, potendosi

configurare una identica facoltà concorrente del militare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o quantomeno per l'infondatezza della

questione;

Considerato che - ripetutamente sottoposta al vaglio di questa

Corte, con riferimento anche ad altri diversi parametri la questione

di costituzionalità della disciplina di cui al secondo comma

dell'art. 260 cod. pen. mil. pace è stata dichiarata non fondata o

manifestamente infondata;

che va ribadito come non possa venire in considerazione la

prospettata violazione del principio di uguaglianza, stante la

peculiarità della situazione propria del cittadino inserito

nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non può

non sottostare - rispetto a quella dei comuni cittadini (v. ordinanze

n. 82 del 1994 e n. 397 del 1987);

che, in linea di principio, tale diversità non viene meno in

presenza di condotte prive di rilevante attitudine offensiva, pur se

riferibili a diritti della persona, poiché in tali ipotesi - che

sono le sole per le quali la denunciata norma impone la richiesta del

comandante di corpo - sicuramente prevale l'esigenza di tutelare il

prestigio e la dignità delle forze armate, evitando che

l'incondizionato esercizio dell'azione penale possa di fatto causare

un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal

reato (cfr. sentenze n. 189 del 1976 e n. 42 del 1975);

che le stesse ragioni conducono a superare le censure riferite

agli artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, atteso che i

diritti della persona offesa e lo spirito democratico della

Repubblica non possono dirsi compromessi (in siffatti casi di lieve

entità, i quali, a stregua del codice penale, sono normalmente

punibili a querela) dalla previsione della richiesta del comandante,

la quale al contrario - riaffermato che non può non accreditarsi a

chi esercita il comando doti di imparzialità e distacco - si palesa

come strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta

dell'ordinamento militare (cfr. sentenze n. 436 del 1995 e n. 449 del

1991, nonché ordinanza n. 467 del 1995);

che, esclusa l'elevazione a rango costituzionale della regola del

simultaneus processus (sentenza n. 60 del 1996), è decisivo - onde

superare anche il dubbio riferito alla prospettata violazione del

diritto di difesa - ancora una volta ribadire che l'esercizio

dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale

non si profila come l'unico strumento di tutela giudiziaria a

disposizione del soggetto danneggiato dal reato, al quale infatti è

data, prima ancora, la facoltà di adire subito il giudice civile,

liberamente e senza preclusioni di sorta (v. sentenze n. 94 del 1996,

n. 532 del 1995, n. 185 del 1994);

che, d'altronde, la separazione del processo civile da quello

penale si atteggia quale mera modalità di esercizio delle forme di

tutela, con la conseguenza che non comporta violazione del dettato

costituzionale il venir meno della competenza di un'autorità

giudiziaria in seguito al verificarsi di una determinata condizione

espressamente prevista in via generale dalla legge (sentenza n. 443

del 1990);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale

militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal tribunale

militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte