Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),

promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal T.A.R. della

Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto

da De Stefano Silvana ed altri contro il Provveditorato agli Studi di

Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 1368 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,

sezione distaccata di Reggio Calabria, giudicando su alcuni ricorsi

volti a ottenere l'annullamento di atti di trasferimento di docenti

di scuola media e superiore, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.

104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate), sostenendo che il trasferimento

alla sede più vicina comporterebbe la perpetuazione dei benefici

anche quando siano cessate le esigenze di assistenza del disabile;

che risulterebbe vulnerato il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione, perché la norma denunciata non contempera,

secondo il Collegio rimettente, le esigenze del disabile (e del

familiare lavoratore che lo assiste) con quelle degli altri

lavoratori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso

dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza, rilevando come

l'irragionevole definitività del beneficio, denunciata dal giudice a

quo, derivi dalle modalità attraverso cui le singole amministrazioni

disciplinano in concreto la facoltà attribuita dall'art. 33, comma

5, ai soggetti interessati;

che l'Avvocatura richiama la sentenza n. 325 del 1996 di questa

Corte, affermando che in essa l'art. 33, comma 5, è stato

interpretato come mera salvaguardia dell'assistenza in atto,

accettata dal disabile, sì che la disposizione menzionata sarebbe

"neutrale" rispetto al problema della definitività degli effetti;

Considerato che le censure mosse dal Collegio rimettente riguardano

non tanto il meccanismo normativo introdotto dall'art. 33, comma 5,

della citata legge n. 104 del 1992, ma le sue modalità di

applicazione;

che spetta al giudice di merito interpretare la norma in modo da

evitare tali effetti, e la possibile lesione di altri interessi

costituzionalmente rilevanti;

che, inoltre, il contratto collettivo decentrato, relativo alla

mobilità del personale della scuola, prevede oneri di documentazione

per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale

norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un

quinquennio, delle condizioni richieste (v., dapprima, il contratto

collettivo decentrato, siglato il 22 dicembre 1995, e il relativo

decreto ministeriale 29 dicembre 1995, n. 382; e, poi, il contratto

collettivo sottoscritto il 15 novembre 1996 e il decreto ministeriale

20 novembre 1996, n. 711: in tale contratto v. in particolare l'art.

5, che reca chiarimenti interpretativi sulle certificazioni

concernenti la situazione di handicap);

che risultano dunque manifestamente infondati i dubbi di

legittimità costituzionale avanzati dal rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.

104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate), sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di

Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte