Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440

e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 21 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marco

Bonometti, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 21 gennaio 1998 il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare

possa sindacare il dissenso formulato dal pubblico ministero sulla

richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio

abbreviato;

che, ad avviso del rimettente, di fronte al dissenso del pubblico

ministero, che in ipotesi potrebbe essere ingiustificato, il vincolo

per il giudice dell'udienza preliminare al mancato accordo sul rito e

la conseguente necessaria prosecuzione del processo nelle forme

ordinarie comporterebbero la violazione: a) dell'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, poiché in tale ipotesi il giudice

dell'udienza preliminare, anziché essere soggetto soltanto alla

legge, sarebbe subordinato alle determinazioni di una parte (il

pubblico ministero) sindacabili solo successivamente dal giudice del

dibattimento; b) dell'art. 25, primo comma, della Costituzione,

poiché giudice naturale, in caso di richiesta di rito abbreviato,

non potrebbe essere altri che il giudice per l'udienza preliminare,

cui invece il mancato consenso viene a sottrarre il procedimento; c)

del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione),

determinandosi un duplice ordine di disparità ingiustificate, sia

tra organo di accusa e imputato - potendo il giudice verificare la

richiesta del secondo ma non il dissenso del primo -, sia tra

imputati diversi ma in condizioni processuali analoghe, ai quali

sarebbe accordato o negato l'accesso al rito alternativo solo in

conseguenza di scelte differenziate e non controllabili della parte

pubblica; d) delle garanzie difensive (art. 24 della Costituzione),

perché la sottoposizione dell'imputato al giudizio ordinario, anche

in caso di dissenso del pubblico ministero che risultasse

ingiustificato in dibattimento, comporterebbe comunque per l'imputato

aggravi processuali e la perdita dei vantaggi connessi alla

trattazione del processo con il rito alternativo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente chiede, attraverso una

pronuncia di incostituzionalità, che venga attribuito al giudice per

l'udienza preliminare il potere di effettuare un sindacato sulla

motivazione del dissenso del pubblico ministero alla trattazione del

processo con il giudizio abbreviato, e dunque di dare ingresso a

quest'ultimo qualora il dissenso risulti ingiustificato;

che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle

ragioni del dissenso del pubblico ministero, ha individuato nel

dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo,

alla stregua del criterio della definibilità del processo allo stato

degli atti, sul rilievo che il rito abbreviato non è instaurabile

allorché il pubblico ministero, manifestando il dissenso, esprime la

volontà che il processo sia definito nella fase cruciale del sistema

accusatorio, cioè in dibattimento, e ha specificamente osservato che

"il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto

all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir

affidato al giudice preposto ad essa" (sentenza n. 81 del 1991);

che la prospettazione del rimettente è dunque incompatibile con

la configurazione del giudizio abbreviato, giacché la declaratoria

di illegittimità costituzionale richiesta dal giudice a quo

comporterebbe una nuova complessiva disciplina del rito speciale

(ordinanza n. 33 del 1998);

che comunque l'innovazione richiesta a questa Corte si

scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare

non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo sulla decidibilità

allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del 1992), ciò che per

l'appunto si verificherebbe invece qualora a detto giudice fosse

assegnato il potere di controllo sul dissenso dell'accusa, in luogo

del giudice del dibattimento, non apprestando il sistema rimedi

contro determinazioni, eventualmente erronee, del giudice medesimo;

che la richiesta del giudice a quo non può dunque trovare

ingresso, proprio alla luce dei parametri costituzionali invocati,

sulla cui base sono state adottate da questa Corte le decisioni sopra

citate, cosicché la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte