Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p.,

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1986 dal Tribunale

Militare di Padova, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 prima

serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 30 aprile 1986 il Tribunale

militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52

Cost.,

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la norma impugnata,

esigendo per la procedibilità, in ordine ai reati punibili con la

reclusione militare non superiore a sei mesi, la richiesta del

Comandante, violerebbe:

a) l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento del militare rispetto ad ogni altra

persona;

b) gli artt. 2 e 52 Cost., in quanto vi sarebbe un

inammissibile affievolimento dei diritti della persona quando sieno

offesi nell'ambito delle F.F.A.A., dato che all'interessato non è

concessa tutela penale senza la richiesta del Comandante;

c) l'art. 28 Cost. perché, escludendo la diretta

responsabilità del militare secondo le leggi penali, priverebbe

l'offeso di ogni garanzia, instaurando una sostanziale

depenalizzazione, inammissibile per i delitti lesivi dei diritti

soggettivi;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

Considerato, in diritto, che l'art. 3 Cost. non può venire in

considerazione, dato che la situazione del militare è, per certi

aspetti, sicuramente diversa da quella dei civili;

che tale diversità non vien meno solo perché nel reato di

lesioni personali sono coinvolti i diritti della persona, dato che

l'art. 260 c.p.m.p. limita l'esigenza della richiesta del Comandante

alle ipotesi di scarsa rilevanza (come è quella di specie, nella

quale si trattava di graffi al viso), là dove sicuramente prevale

l'offesa all'interesse militare;

che, per questa stessa ragione, non ostano nemmeno gli artt. 2 e

52, terzo co., Cost. dato che lo spirito democratico della Repubblica

non è compromesso dal fatto che, in ipotesi di lesioni lievissime,

normalmente punibili a querela dell'offeso, il c.p.m.p. sostituisca a

quest'ultima la richiesta del Comandante, per consentire

l'apprezzamento dell'interesse pubblico militare, pregiudicabile

dalla pubblicità del dibattimento, rispetto alla tenuità

dell'interesse della persona offesa, che peraltro trova comunque

tutela in sede civile;

che, quanto poi all'art. 28 Cost., non si vede in qual modo la

norma impugnata si renda incompatibile, dato che la richiesta del

Comandante ha carattere esclusivamente processuale trattandosi

sicuramente di una mera condizione di procedibilità: ne deriva che,

mentre l'illecito penale - pur non essendo perseguibile per ragioni

processuali - resta tuttavia tale, il militare dipendente rimane

comunque responsabile secondo la legge civile. D'altra parte, l'art.

28 si limita a costituzionalizzare la diretta responsabilità del

dipendente statale "secondo le leggi penali, civili e

amministrative": e, perciò, se in una determinata ipotesi, la

responsabilità penale non potesse esere accertata per carenza di una

condizione di procedibilità, è questo ciò che dispone la legge

penale ed è questo, quindi, quanto la Costituzione ha inteso

recepire riferendosi al disposto delle leggi ordinarie;

che, pertanto, non sussistono ragioni che consiglino alla Corte

di discostarsi dalla declaratoria d'infondatezza della sollevata

questione, già pronunziata con le sentenze n. 189 del 1976, n. 59

del 1978, n. 114 del 1982 e n. 42 del 1985;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale

militare di Padova, con ordinanza 30 aprile 1986, in riferimento agli

artt. 2, 3, 28 e 52, terzo co. Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il

29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte