Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 4 giugno 1999 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame,

sull'appello proposto da Brandi Enrico, iscritta al n. 679 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 giugno 1999, il

Tribunale di Napoli, adìto quale giudice di appello de libertate ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la

durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i

due terzi della pena concretamente irrogata, allorché questa risulti

non più modificabile in peius;

che il giudice a quo premette che nel corso di un

procedimento nei confronti di persone imputate del delitto di cui

all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il difensore

di uno degli imputati aveva proposto alla Corte di appello di Napoli

istanza di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia

cautelare, avendo il proprio assistito sofferto un periodo di

custodia (due anni e undici mesi) di durata superiore ai due terzi

della pena concretamente inflittagli da essa Corte di appello

(quattro anni di reclusione), e dunque in assunto eccedente il limite

previsto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., così come

interpretato con sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte;

che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza era

stato interposto il gravame oggetto del giudizio a quo, a sostegno

del quale la difesa dell'appellante aveva riproposto l'originaria

deduzione, eccependo, altresì, in via subordinata, l'illegittimità

costituzionale degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc.

pen.;

che, ad avviso del rimettente, il motivo principale di

gravame non poteva trovare accoglimento sulla base della attuale

situazione normativa: nella specie, infatti, essendo stato l'imputato

condannato tanto in primo grado che in appello, il termine massimo di

fase veniva a coincidere, in virtù dell'art. 303, comma 1, lettera

d), cod. proc. pen., con quello di durata complessiva della custodia

di cui al comma 4, lettera b), dello stesso art. 303 - quattro anni -

con la conseguenza che né il termine di fase né quello complessivo

potevano considerarsi scaduti;

che, allo stesso modo, doveva escludersi il superamento del

limite finale di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in forza

del quale "la durata della custodia cautelare non può comunque

superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3

e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 304, comma 4,

ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena

temporanea previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza":

giacché detto limite risultava pari, in base al primo criterio di

computo, ad anni sei (anni quattro, ex art. 303, comma 4, cod. proc.

pen., aumentati della metà), e, in base al secondo, ad anni tredici

e mesi quattro (due terzi di anni venti, pena massima prevista per il

reato per cui era intervenuta condanna);

che, peraltro, secondo il rimettente, l'art. 304, comma 6,

cod. proc. pen. confliggerebbe con gli invocati parametri

costituzionali, nella parte in cui àncora il limite massimo della

custodia cautelare ai due terzi della pena edittale, anziché della

pena concretamente inflitta, pure quando quest'ultima non risulti

più modificabile in peius - come nella specie - per mancata

impugnazione del pubblico ministero sul punto;

che il giudice a quo sottolinea, al riguardo, come - alla

stregua di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 292 del

1998 - il limite in parola (da ritenere di valenza generale, e quindi

applicabile, se più favorevole, anche nei casi previsti

dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.) costituisca attuazione del

canone della proporzionalità: nel senso che, "come la custodia può

essere imposta solo se risulti proporzionata all'entità del fatto e

alla sanzione che si ritiene possa esser irrogata (art. 275, comma

2), allo stesso modo la durata della misura non può eccedere lo

stesso parametro, perché non si corra il rischio di una consumazione

della pena in fase custodiale";

che l'accennato principio di proporzionalità - a cui tutela

è posto il quinto comma dell'art. 13 della Costituzione - sarebbe

peraltro violato dalla previsione di un termine massimo di custodia

di durata superiore all'entità della pena concretamente inflitta e

non più modificabile in senso peggiorativo: in questo modo, infatti,

la durata massima della custodia cautelare verrebbe praticamente a

coincidere - una volta rispettati i termini di fase - con la stessa

durata della pena irrogata, non potendo la misura cautelare mai

perdere efficacia in base alla norma impugnata, ma soltanto in virtù

del disposto dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui la

custodia cautelare deve cessare quando la sua durata non è inferiore

alla pena inflitta);

che verrebbero così irragionevolmente equiparate situazioni

disomogenee, quali quelle del condannato a pena non suscettibile,

ovvero ancora suscettibile di modifica peggiorativa: giacché, mentre

nel secondo caso l'eventuale mutamento in peius potrà far risultare

la durata della custodia non sproporzionata, ciò non potrà mai

verificarsi nella prima ipotesi, nella quale si realizzerà proprio

quello che il principio di proporzionalità, assunto a valore

costituzionale, tende ad evitare, vale a dire la sicura consumazione

della pena in fase custodiale (e ciò senza considerare che una

eventuale riduzione della pena per effetto dell'impugnazione

dell'imputato finirebbe per far scendere la sua entità al di sotto

della custodia presofferta, la cui eccedenza non risulterebbe neppure

fonte del diritto all'equa riparazione a norma dell'art. 314 cod.

proc. pen.);

che la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio

di ragionevolezza, ad avviso del giudice a quo anche sotto un

ulteriore profilo: giacché, a seguito delle modifiche apportate

dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in legge 8

novembre 1991, n. 356, i termini relativi alla fase di appello, di

cui all'art. 303, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. -

originariamente riferiti alla pena prevista per il reato contestato -

sono stati invece parametrati all'entità della pena inflitta con la

sentenza di primo grado;

che, per effetto di tale modifica normativa, l'entità della

pena concretamente inflitta viene dunque a determinare la maggiore o

minore durata della custodia nella fase di appello e, di riflesso,

anche il termine finale di tale fase, di cui alla prima parte

dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., aggiunta dall'art. 15 della

legge 8 agosto 1995, n. 332: onde sarebbe del tutto incoerente, sul

piano sistematico, che la seconda parte dello stesso art. 304, comma

6, continui a far riferimento, come limite ormai residuale,

applicabile solo se più favorevole, ad un parametro - la pena

edittale per il reato ritenuto in sentenza - che lo stesso

legislatore ha per altro profilo abbandonato;

che, infine, quanto alla rilevanza della questione, la stessa

si connette al fatto che, ove la questione stessa fosse accolta,

l'imputato avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione, trovandosi

in custodia cautelare da oltre due anni e nove mesi rispetto ad una

condanna a quattro anni di reclusione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza

della questione.

Considerato che il rimettente, prendendo le mosse da un obiter

dictum della sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte ed

estrapolandolo dal tessuto argomentativo nel quale esso risultava

inserito, perviene ad una postulazione che stravolge completamente il

ruolo e la ratio dell'istituto dei termini finali nella cornice del

sistema;

che, come è noto, la disciplina dei termini di durata

massima di custodia cautelare - la quale, secondo quanto si ricorda

nella citata sentenza n. 292 del 1998, è il frutto di "numerosissime

stratificazioni e interpolazioni", le quali hanno finito per

imprimere ai relativi meccanismi connotati di rilevante complessità

- si fonda attualmente sulla distinzione tra termini di fase

(ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento e

reciprocamente indipendenti), termini complessivi (riferiti a tutte

le fasi e gradi del procedimento cumulativamente considerati) e

termini finali (rapportati tanto ai termini di fase che ai termini

complessivi, che segnano limiti assolutamente invalicabili anche nel

caso di verificazione di particolari "accidenti");

che il compito di garantire il rispetto dell'art. 13, quinto

comma, Cost., è affidato, in via primaria e "normale", ai termini di

fase e complessivi; l'esigenza di prevedere, in aggiunta ad essi,

anche termini finali nasce, invero - come parimenti si ricorda nella

sentenza n. 292 del 1998 - dall'avvenuta introduzione di meccanismi

di "sfondamento" delle prime due classi di termini, connessi a

specifiche evenienze: donde la necessità di stabilire limiti

"comunque" insuperabili, che valgano ad evitare (ad esempio, di

fronte all'accumulo di ipotesi di sospensione) un prolungamento della

custodia cautelare sine die;

che, in tale ottica, la norma denunciata rappresenta una

attuazione di "secondo grado" dell'art. 13, quinto comma, Cost.: essa

fissa, cioè, dei limiti ulteriori - si parla ordinariamente di

"massimi dei massimi" - rispetto ai limiti di fase e complessivi, i

quali, proprio per tale loro ratio risultano logicamente più elevati

di questi ultimi (il che è evidente tanto per il termine finale

"principale" di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, cod.

proc. pen., aggiunto dalla novella del '95, il quale corrisponde ad

un multiplo dei termini di fase e complessivi - rispettivamente il

doppio e una volta e mezzo - quanto per il termine finale "residuale"

di cui alla seconda parte della norma, che nel frangente viene in

considerazione, ragguagliato ai due terzi della pena massima prevista

per il reato contestato o ritenuto in sentenza: termine che si

applica solo se più favorevole del primo);

che, per converso, il giudice a quo richiede alla Corte una

sentenza "manipolativa" che muterebbe completamente il significato

del limite finale dei due terzi della pena, trasformandolo in un

correttivo verso il basso dei termini di fase e complessivi,

svincolato da ogni evento "anomalo" di "sfondamento", e tale da

comportare, in concreto, un drastico abbattimento dei termini stessi

(paradigmatico il caso di specie: a fronte di un termine complessivo

pari "fisiologicamente" a quattro anni, il criterio di computo

caldeggiato dal rimettente - due terzi della pena concretamente

inflitta - comporterebbe la riduzione del termine massimo a due anni

e nove mesi);

che, in realtà, una volta ricondotto l'istituto dei termini

finali alla corretta dimensione teleologica - stabilire, per

l'appunto, il "massimo dei massimi" - deve riconoscersi che il

riferimento del legislatore ai due terzi della pena edittale massima,

anziché della pena concretamente inflitta (anche se non più

modificabile in peius) non può ritenersi affatto irrazionale ed

arbitrario, né tantomeno confliggente con l'art. 13, quinto comma,

Cost.;

che l'adeguamento della durata della custodia cautelare alla

pena concretamente inflitta viene garantito dalla disciplina

ordinaria dei termini di fase, e segnatamente proprio dalle lettere

c) e d) dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che il giudice a quo

invoca come tertium comparationis: tali disposizioni, infatti,

parametrano la durata massima della custodia cautelare nel giudizio

di secondo grado e nella fase successiva (fino alla sentenza

definitiva) per l'appunto sull'entità della condanna concretamente

inflitta all'imputato;

che, d'altro canto - come lo stesso rimettente sottolinea -

la disciplina ordinaria dei termini di fase serve di base anche per

il computo del termine finale "principale" di cui alla prima parte

dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (doppio dei termini di fase):

sicché, in sostanza, anche tale termine risulta di norma parametrato

sulla pena concretamente irrogata;

che, tuttavia - ed è da questa previsione che nasce, in

realtà, il problema che il giudice a quo ha inteso risolvere tramite

l'intervento della Corte - la lettera d) dell'art. 303, comma 1, cod.

proc. pen. esclude l'applicabilità di un autonomo termine (basato

sulla pena concretamente inflitta) per la fase successiva al giudizio

di secondo grado nel caso di "doppia conforme" (quando, cioè, come

nella specie, l'imputato sia stato condannato tanto in primo che in

secondo grado): ipotesi nella quale trova applicazione solo il

termine complessivo (parametrato invece sulla pena edittale);

che il legislatore ha cioè ritenuto - ed anche questa

soluzione non è manifestamente irrazionale ed arbitraria - che nel

caso di duplice riconoscimento di responsabilità dell'imputato debba

stabilirsi una disciplina più rigorosa, stante l'incremento delle

probabilità che la decisione assunta sia corretta, fermo restando,

comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a

fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini

massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata

risulti pari a quella della pena concretamente inflitta;

che, in tale prospettiva, appare dunque evidente come il

radicale mutamento della valenza dell'istituto del termine finale,

conseguente all'accoglimento della questione - termine che perderebbe

il suo significato di "garanzia supplementare" rispetto ai termini di

fase e complessivi, intesa ad arginare gli effetti dei meccanismi di

"sfondamento", per diventare invece un limite "equiordinato" e

suscettivo di determinare l'"abbattimento" di tali termini anche in

un ordinario svolgersi degli eventi - rappresenti una scelta di

natura essenzialmente "politica", rientrante, come tale, nella

discrezionalità del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte