Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile

vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'Ufficio del Registro di Modena,

iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla

Commissione Tributaria di primo grado di Modena, avente ad oggetto la

corresponsione di imposta complementare di registro, i contribuenti

Selmi Renzo e Bonetti Alfonsa hanno chiesto al Pretore di Modena di

sospendere ex art. 700 del codice di procedura civile la esecuzione

coattiva;

che il Pretore adito ha emesso il provvedimento di urgenza e

poi, con ordinanza del 12 febbraio 1985 (R.O. n. 294 del 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,

39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui

dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il

potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate

violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in

una negazione della tutela giurisdizionale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata

dopo che il Pretore ha emanato il richiesto provvedimento cautelare

di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura

civile, e che, quindi, essendo il giudizio a quo già esaurito, la

questione sollevata non è rilevante;

che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa

Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142

e 1158 del 1988, 92 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte