Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66 e 274,

lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con

ordinanza del 20 dicembre 2001 dal Tribunale di Forlì, iscritta al

n. 108 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Giancarlo Biserna ed altro e di

Franco Rusticali, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Antonio Zavoli e Paolo Santoro per Giancarlo

Biserna ed altro, Guido Calvi per Franco Rusticali.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 dicembre 2001, pervenuta a

questa Corte il 15 febbraio 2002, il Tribunale di Forlì ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, degli articoli 63, 66 e 274,

lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

che il remittente premette che due elettori hanno proposto

azione popolare, ai sensi dell'art. 70 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, per la decadenza dalla carica del

Sindaco di Forlì, sostenendone la incompatibilità, ai sensi degli

articoli 3 e 8, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, vigente

all'epoca delle elezioni, in quanto dipendente, in qualità di

primario ospedaliero, della azienda sanitaria locale di Forlì,

nonché "per conflitto di interessi in violazione dell'art. 97 della

Costituzione"; che l'eletto resisteva eccependo anzitutto

"l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del

termine perentorio di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960

richiamato dall'art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000", e sostenendo, nel

merito, la riconducibilità del rapporto contestato alla disciplina

normativa sopravvenuta, che avrebbe abrogato le incompatibilità

sussistenti al momento delle elezioni;

che il giudice a quo ritiene di dover valutare la sussistenza

della incompatibilità alla stregua della normativa in vigore alla

scadenza del termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso,

momento al quale la fattispecie si "cristallizzerebbe", escludendo

sia la possibilità di rimuovere successivamente la causa di

incompatibilità, sia la rilevanza di "cause legittimanti" derivanti

da norme sopravvenute rispetto a tale data; e pertanto, nella specie,

alla stregua delle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, già in

vigore alla data predetta: testo unico che da un lato ha

disciplinato, agli artt. 63 e 66, le situazioni di incompatibilità

con la carica di sindaco, senza riprodurre la causa di

incompatibilità già prevista dall'art. 8, numero 2, della legge

n. 154 del 1981 per i dipendenti delle unità sanitarie locali

rispetto alla carica, fra l'altro, di sindaco del comune il cui

territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale da cui

dipendono (mentre è sancita solo la incompatibilità delle cariche

di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore

sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con la

carica, fra l'altro, di sindaco: art. 66 del testo unico); dall'altro

lato, ha operato l'abrogazione della legge n. 154 del 1981, fatte

salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali

(art. 274, lettera l);

che, peraltro, a giudizio del remittente, l'art. 274, lettera

l, del citato testo unico non andrebbe esente da censura di

incostituzionalità nella parte in cui, abrogando la legge n. 154 del

1981, non fa salva, quanto alla funzione di primario di divisione

ospedaliera nella locale unità sanitaria, l'incompatibilità già

prevista da tale legge al numero 2 dell'art. 8 per i dipendenti delle

unità sanitarie locali;

che detta abrogazione sarebbe, in primo luogo, in contrasto

con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in relazione

all'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, contenente la delega a

riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni vigenti in

materia di ordinamento degli enti locali, che indica, fra le leggi

alle quali si sarebbe dovuto avere riguardo, anche la legge n. 154

del 1981: la delega, anche se interpretata nel senso di un'attività

non meramente compilativa, non si sarebbe estesa all'innovazione

sostanziale della disciplina e all'abrogazione di norme esistenti; e

in ogni caso, nella fattispecie, l'abrogazione della causa di

incompatibilità prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154

del 1981 non risponderebbe a nessuna esigenza di coordinamento e di

coerenza dell'assetto normativo nella materia considerata;

che, in secondo luogo, l'abrogazione della incompatibilità

fra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero

sarebbe in contrasto con i principi di imparzialità e di buon

andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della

Costituzione, né si giustificherebbe, sotto il profilo del principio

di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio

di ragionevolezza, rispetto alla previsione di altre cause di

incompatibilità legate alle nuove figure di dirigenti delle aziende

sanitarie, in quanto, pur dopo la riforma di dette aziende, che ha

ridotto i poteri gestori dei comuni nei confronti di esse,

permarrebbero funzioni di controllo e di indirizzo del comune, per il

ruolo rilevante del sindaco, da solo o nel contesto della conferenza

dei sindaci, nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario

e nel controllo contabile dell'azienda: ciò che metterebbe in

evidenza una immanente possibilità di conflitto di interessi tra

sindaco e componente della struttura sanitaria;

che per gli stessi motivi incorrerebbero nel dubbio di

costituzionalità, secondo il remittente, gli artt. 63 e 66 del testo

unico n. 267 del 2000 nella parte in cui non prevedono

l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di

primario di divisione nella locale unità sanitaria;

che si sono costituiti i due elettori, ricorrenti con azione

popolare nel giudizio a quo chiedendo, in via principale, che la

questione sia dichiarata inammissibile, o infondata, tra l'altro, per

avere il remittente ritenuto pregiudiziale lo scioglimento del dubbio

di costituzionalità, riferito ad una causa di incompatibilità,

laddove avrebbe potuto comunque pronunciare la decadenza dell'eletto

in relazione ad altre due cause di incompatibilità prospettate

nell'atto introduttivo, e per aver presupposto l'applicabilità della

disciplina dell'elettorato passivo vigente al momento della

proposizione dell'azione, e non di quella vigente all'epoca

dell'elezione, violando così il principio di irretroattività delle

leggi; e, in subordine, che il d.lgs. n. 267 del 2000 sia dichiarato

costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, per aver

abrogato la disposizione dell'art. 8, numero 2, della legge n. 154

del 1981, che prevedeva la causa di incompatibilità non riprodotta

nel testo unico;

che si è costituito il Sindaco eletto, eccependo anzitutto

l'inammissibilità della questione per irrilevanza, per non avere

l'ordinanza di rimessione valutato l'eccezione pregiudiziale,

sollevata nel giudizio a quo, di inammissibilità dell'azione

popolare, perché proposta oltre il termine perentorio fissato

dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1980; e, nel merito, concludendo

per la manifesta infondatezza, in quanto all'epoca del conferimento,

con la legge n. 265 del 1999, della delega legislativa per il testo

unico, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, numero 2,

della legge n. 154 del 1981 sarebbe già stata abrogata dalla riforma

del sistema sanitario realizzata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,

e, quindi, dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che avevano sottratto

le neo istituite aziende sanitarie alla dipendenza ed al controllo

del comune;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione, tra

l'altro, per non essersi pronunciato il remittente sull'eccezione di

inammissibilità, per tardività, dell'azione popolare proposta; e

chiedendo, nel merito, che la questione sia dichiarata infondata, in

quanto il legislatore delegato, non inserendo nel testo unico

sull'ordinamento degli enti locali la causa di incompatibilità già

prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981, avrebbe

preso atto dell'evoluzione del quadro normativo, rimuovendo

dall'ordinamento una norma non più attuale e virtualmente superata

dalla riforma dell'ordinamento sanitario, disegnata con il d.lgs.

n. 502 del 1992, il quale peraltro aveva previsto, all'art. 3, comma

9, specifiche cause di incompatibilità riferite alle sole figure del

direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore

sanitario delle aziende sanitarie.

Considerato che l'ordinanza di rimessione riferisce che il

Sindaco eletto, resistendo alla domanda diretta a farne pronunciare

la decadenza per incompatibilità, ha eccepito fra l'altro

l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del

termine perentorio di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 (ai

cui sensi il ricorso contro le deliberazioni del consiglio comunale

in materia di eleggibilità deve essere proposto entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione,

ovvero dalla data di notificazione, quando sia necessaria, della

deliberazione impugnata), richiamato dall'art. 70, comma 3, del testo

unico approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 (che, nel disciplinare

l'azione giudiziale popolare per la dichiarazione di decadenza degli

amministratori locali, dispone che per tali giudizi si osservano le

norme di procedura e i termini stabiliti dal citato art. 82 del

d.P.R. n. 570 del 1960);

che la medesima ordinanza omette, però, qualsiasi

motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudicante a

non pronunciarsi su detta eccezione, logicamente preliminare, e a

sollevare, invece, una questione di legittimità costituzionale

rilevante solo ai fini della decisione di merito ad esso richiesta;

che tale omissione si traduce in un palese difetto di

motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, la quale deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte