Sentenza n. 399/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa - sezione
distaccata di Asiago - nel procedimento penale a carico di Pavone
Antonino, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sulla richiesta di applicazione di pena concordata
per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avanzata
prima dell'apertura del dibattimento dall'imputato e condivisa dal
pubblico ministero, il Pretore di Bassano del Grappa - sezione
distaccata di Asiago - la rigettava, ritenendo che nella specie non
fosse configurabile l'ipotesi di particolare tenuità del contestato
reato di ricettazione prevista dalla suddetta disposizione.
Indi sollevava, con ordinanza del 19 febbraio 1992, una questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del
codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione, per
tale ipotesi, dell'incompatibilità a procedere al dibattimento
contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della
legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e perciò con gli artt. 76 e
77 Cost. - nonché con gli artt. 25, 101 e 3 Cost.
Richiamando diffusamente le ragioni sostanziali poste a base delle
declaratorie di incostituzionalità contenute nelle sentenze di
questa Corte nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, il giudice a quo
ne sostiene la ricorrenza nel caso di specie. Sottolinea, al
riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione di pena per
motivi attinenti alla congruità di questa, ed in particolare per la
ritenuta non configurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di
reato attenuata in luogo di quella base, presuppone una valutazione
non formale, ma di contenuto degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero ed investe, perciò, il merito della decisione. Di
qui la violazione sia delle predette direttive, non apparendo tale
duplicità di giudizio di merito conforme al modello accusatorio
voluto dal legislatore delegante ed alla rigorosa distinzione tra le
funzioni di pubblico ministero e di giudice; sia della posizione di
imparzialità di questi garantita dai principi di precostituzione per
legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la
situazione in esame e quelle considerate nelle predette sentenze
costituzionali.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando
l'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con
l'ordinanza iscritta al n. 664 reg. ord. 1991, già riassunto nella
sentenza n. 124 del 1992 (par. 4.1). Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bassano del Grappa - sezione distaccata di
Asiago - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa procedere al dibattimento il giudice che, prima
della sua apertura, abbia respinto la richiesta di applicazione di
pena concordata per la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di
reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta.
A suo avviso, tale provvedimento comporta una pregnante
valutazione di merito delle risultanze degli atti processuali, sì
che la mancata previsione dell'incompatibilità sarebbe in
contraddizione sia col modello accusatorio voluto dal legislatore
delegante (direttive nn. 67 e 103), sia coi principi di imparzialità
ed indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101 Cost., sia
col principio di uguaglianza, essendo stata l'incompatibilità
riconosciuta da questa Corte in situazioni analoghe con sentenze nn.
496 del 1990, 401 e 502 del 1991.
2. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha, in riferimento
all'art. 76 Cost., dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza
dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la
pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena
concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze
attenuanti". La situazione ora considerata, di rigetto della
richiesta per la ritenuta non ricorrenza di un'ipotesi di reato
attenuata in luogo di quella base più grave, è - ai fini che qui
interessano - analoga, dato che anche in tal caso viene compiuta "una
valutazione non formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle
risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di
responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una
valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella
richiesta dal pubblico ministero".
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di
questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena
concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del
reato contestato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima
dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione
di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi
attenuata del reato contestato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte