Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:

dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, promossi,

nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con

ordinanze emesse il 13 novembre 2000 (n. 5 ordinanze), iscritte ai

nn. 85, 141, 167, 259 e 260 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 10, 11, 15, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001;

dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, promosso,

nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con

ordinanza emessa il 16 novembre 2000, iscritta al n. 227 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il

Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101

e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di

cassazione, "prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte

con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già

escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica

diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non

potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo

istruttorio richiesto";

che il rimettente premette che nel giudizio a quo è stata

disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento

della persona fisica del giudice e che la difesa ha chiesto un nuovo

esame dei testi già escussi, negando il consenso alla lettura delle

dichiarazioni rese di fronte al giudice-persona fisica diversa;

che la medesima questione di legittimità costituzionale era

già stata sollevata dal Tribunale di Asti nell'ambito degli stessi

procedimenti e con riferimento agli stessi parametri costituzionali,

ad eccezione dell'art. 111 della Costituzione;

che questa Corte, con ordinanza n. 307 del 2000, aveva

disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche

introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e dalle relative norme

transitorie;

che il rimettente ripropone la questione affermandone la

perdurante rilevanza in base alla considerazione che le testimonianze

di cui si chiede la "ripetizione" sono state assunte nel

dibattimento, nella pienezza del contraddittorio, di tal che sarebbe

"ininfluente che le prove in questione siano state assunte da un

giudice-persona fisica diverso da quello che mediante "semplice"

lettura [...] le farà proprie e le utilizzerà per la decisione";

che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il

giudice a quo, riproducendo integralmente la motivazione delle

precedenti ordinanze, ritiene che il principio affermato dalle

Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 1 del 15 gennaio

1999 - secondo cui "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa

del mutamento della persona del giudice monocratico o della

composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal

primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice

lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa

aver luogo e sia richiesto da una delle parti" - sia in contrasto con

gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, in quanto viene

irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della

prova riconosciuto dalla Corte costituzionale e sacrificato "il bene

dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali

che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25,

comma 1, e 101, comma 2, della Costituzione)";

che, in particolare, il rimettente ritiene che nella diversa

ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento, acquisite al

fascicolo dibattimentale ex art. 238 codice procedura penale, il

giudice potrebbe rigettare la richiesta di nuovo esame del

dichiarante proposta da una delle parti, ove la ritenga

manifestamente superflua o irrilevante, e sostituire con la lettura

"una (pur possibile) escussione";

che il rimettente rileva inoltre che la disposizione

censurata, imponendo "la ripetizione degli atti già compiuti e

legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento", si pone in

contrasto con l'art. 111 della Costituzione e, segnatamente, con il

principio della ragionevole durata del processo, in quanto comporta

una "ingiustificata dilatazione dei tempi processuali";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, rilevando, da un lato (r.o. nn. 141, 167, 259 e

260 del 2001), che la questione proposta non presenta profili di

novità rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 307 del 2000

di restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame,

e riportandosi, dall'altro (r.o. n. 85 del 2001), all'atto di

intervento a suo tempo depositato nel giudizio, concernente questione

analoga, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 95 del 2000 di

restituzione degli atti alla luce delle modifiche dell'art. 111 della

Costituzione intervenute dopo le ordinanze di rimessione;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l'integrale

rinnovazione del dibattimento comporta che "anche al "nuovo giudice

sono restituiti quei poteri di controllo sulla legittimità,

rilevanza e superfluità che sono propri dell'ordinario regime

dell'ammissione della prova" rendendo la disciplina delle prove

assunte in un diverso procedimento ed acquisite ex art. 238 cod.

proc. pen. del tutto omogenea a quella relativa alle prove assunte

nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa;

che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura

penale;

che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo,

celebrato davanti a un giudice-persona fisica diversa rispetto a

quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale,

la difesa si era opposta alla utilizzazione degli atti istruttori

già assunti, ritenendo ostativo il disposto dell'art. 525, comma 2,

cod. proc. pen., interpretato alla luce della sentenza delle Sezioni

unite della Corte di cassazione del 15 gennaio 1999;

che, in particolare, ad avviso del rimettente "la scelta di

ritenere il giudice sempre vincolato alla richiesta delle parti di

rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della

persona fisica del giudice o di uno o più membri del collegio, anche

nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali già

legittimamente assunte nel contraddittorio delle parti appaiano

complete[i] e esaurienti", viola l'art. 111 della Costituzione,

nonché l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto determina un

irragionevole allungamento della durata dei processi;

che il giudice a quo evoca anche la violazione dell'art. 3

della Costituzione, per la disparità di trattamento tra la

disciplina censurata e quella dettata per le dichiarazioni rese in

altro procedimento e acquisite ex art. 238 cod. proc. pen., che

consentirebbe invece di utilizzare i verbali di prove assunte in

altro processo "prescindendo dall'eventuale mancanza di consenso

delle parti";

che, infine, risulterebbe violato l'art. 101 della

Costituzione, non comprendendosi le ragioni per le quali "il giudice

persona fisica che è chiamato a sostituire, nell'ipotesi di un

mutamento fisiologico delle funzioni, il precedente giudice persona

fisica, debba per qualche motivo non essere considerato uguale al

collega visto che i giudici sono tutti uguali dinanzi alla legge

...";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che il principio di

immediatezza, espresso dalla disposizione censurata, appare in

assoluta sintonia con gli altri principi che regolano il processo

penale e certo non in contrasto con l'art. 111 della Costituzione

che, ovviamente, offre solo un criterio di massima in ordine alla

durata del processo.

Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale di Asti e

dal Tribunale di Foggia, pur investendo rispettivamente gli

artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale,

sono sostanzialmente identiche, e che pertanto va disposta la

riunione dei relativi giudizi;

che entrambi i rimettenti lamentano che, in caso di

rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica

diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria

dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce

dell'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione,

di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza che il

giudice possa valutarne la irrilevanza o manifesta superfluità in

quanto la prova era già stata assunta dal primo giudice;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con i principi

di non dispersione della prova e di efficienza del processo,

desumibili dagli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, con il principio di eguaglianza, a causa della

disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 238

cod. proc. pen., che consentirebbe di rigettare la richiesta di un

nuovo esame del testimone escusso in altro procedimento, ove la prova

sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante, nonché con il

canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111

della Costituzione, in quanto la rinnovazione di atti già

legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento

determinerebbe una irragionevole dilatazione dei tempi processuali;

che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i

giudici chiamati a decidere debbono essere i medesimi che hanno

partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola della

immutabilità del giudice (v. anche art. 472, secondo comma, cod.

proc. pen. del 1930), attraverso la quale trova attuazione il

principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del

processo, che esige, salve le deroghe espressamente previste dalla

legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello

che decide;

che al riguardo questa Corte ha affermato che, in caso di

mutamento del giudice, il rispetto del principio sancito

dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone di procedere alla

integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa

alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che essere

rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali

fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a

disposizione del nuovo giudice (sentenza n. 17 del 1994);

che, nel richiamarsi a tale decisione, le Sezioni unite della

Corte di cassazione (sentenza n. 1 del 1999) hanno tra l'altro

precisato "che è invero da escludere che quando l'ammissione della

prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi

degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la

lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente alla

quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del

dichiarante";

che alla stregua di tale interpretazione, sulla quale si

incentra la questione di costituzionalità posta dai rimettenti, la

rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 della

Costituzione in quanto imposta solo nell'ipotesi in cui sia possibile

disporre l'esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre

la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il

meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per

sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti;

che, quanto alla supposta irragionevole disparità di

trattamento in ordine all'ammissione della prova che emergerebbe dal

confronto tra gli artt. 511, comma 2, e 238 codice procedura penale,

appare erroneo il richiamo, come tertium, alla disciplina dettata

dall'art. 238 (ed a quella relativa agli atti assunti mediante

incidente probatorio e versati nel fascicolo per il dibattimento a

norma dell'art. 431 codice procedura penale), che ad avviso dei

rimettenti consentirebbe al giudice, nonostante la richiesta di nuovo

esame avanzata da una delle parti, di utilizzare direttamente

mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso

giudice qualora la "ripetizione" dell'esame sia ritenuta

manifestamente superflua o irrilevante;

che infatti la acquisizione dei verbali di prova di altri

procedimenti, come di quelli versati nel fascicolo per il

dibattimento ex art. 431 codice procedura penale, non esclude affatto

- salva l'ipotesi di cui all'art. 190-bis codice procedura penale -

che anche in tali situazioni trovino applicazione le regole generali

dettate dagli artt. 190, 493 e 495 codice procedura penale in tema di

ammissione della prova (v., in particolare, gli artt. 238, comma 5, e

511-bis, disposizione quest'ultima che richiama espressamente

l'art. 511, comma 2, codice procedura penale);

che la disciplina sull'ammissione della prova va mantenuta

distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova,

tra cui rientra appunto la regola, contenuta nell'art. 511, comma 2,

codice procedura penale, che prescrive che sia data lettura di

verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, ma non

priva il giudice del potere di delibazione in ordine all'ammissione

delle prove;

che pertanto il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta

in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto

ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioè,

nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle

precedenti dichiarazioni solo dopo l'esame;

che i rimettenti hanno invece sovrapposto i due momenti

dell'ammissione e dell'assunzione della prova, traendone erronee

conseguenze in ordine alla prospettata disparità di trattamento tra

la disciplina dell'ammissione delle prove provenienti da altro

procedimento e quella relativa alle prove che si sono formate davanti

a un giudice-persona fisica diversa;

che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 111 della

Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo deve

essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e

interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale,

la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite, come

nel caso di specie, da valide giustificazioni, non è sindacabile sul

terreno costituzionale (v. ordinanze nn. 204 e 32 del 2001);

che, infine, del tutto incongrue sono le considerazioni

addotte a sostegno della supposta violazione dell'art. 101 Cost;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Asti e di

Foggia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte