Sentenza n. 4/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1956 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
citata
- art. 108Costituzione
- art. 25legge 2/1954
- art. 11legge 2/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 promosso con l'ordinanza 25
gennaio 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria
giurisdizione su ricorso proposto da Floss Paolo pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 5 marzo
1956 ed iscritta al n. 28 Registro ordinanze 1956:
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto
Trabucchi e Karl Tinzl;
Udita, all'udienza pubblica del 7 maggio 1956, la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
Udito l'avv. Alberto Trabucchi.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
La legge 29 marzo 1954, n. 1 della Provincia di Bolzano, relativa
all'"ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano",
modificata in talune parti, come in quella che forma oggetto del
presente giudizio, con successiva legge provinciale 2 settembre 1954,
n. 2, dispone all'art. 25:
"Se il defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione
e se gli interessati non addivengano ad un accordo tra loro, il prezzo
di assunzione sarà determinato in base al valore di reddito mediante
applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti
dalla Commissione censuaria provinciale.
"Qualora però l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il
reddito presunto, dal quale, con la applicazione del tasso legale,
sarà ricavato il valore del bene, verrà determinato dal Pretore
competente per il rilascio del certificato di eredità in base ad una
stima eseguita da tre esperti in materia agraria.
"A tale scopo il Pretore, su ricorso del chiamato all'assunzione o
di uno o più coeredi nomina l'esperto concedendo alle parti
interessate un termine per la nomina di un esperto proprio. In caso di
disaccordo tra più coeredi sulla nomina del proprio esperto, la nomina
è fatta dal Pretore. Si applicano in materia, in quanto applicabili,
le disposizioni del titolo II, capo VI, del Libro IV del Cod. proc.
civ. Il Pretore ed il Tribunale in sede di gravame, possono sentire le
parti.
"Nell'accertare il valore del maso, si deve tenere debito conto
delle scorte esistenti; in quanto però le stesse sono pertinenze del
maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle parti del
patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso
chiuso, non si applica il disposto del 1 comma del presente articolo.
"Gli interessati e i membri della commissione locale per i masi
chiusi possono assistere alla stima e fare le loro osservazioni".
In base al disposto di questo art. 25, il signor Floss Paolo fu
Giuseppe, coerede legittimo nella successione di Floss Giuseppe ed
avente diritto all'assunzione del maso chiuso caduto in eredità,
chiese al Pretore di Brunico, con ricorso del 20 gennaio 1956, la
determinazione del valore del maso al fine di computare il valore delle
quote spettanti agli altri coeredi.
Il Pretore di Brunico, con ordinanza del 25 gennaio 1956, sollevò
di ufficio la questione di legittimità costituzionale del detto art.
25, rilevando che esso è in contrasto con l'art. 108 della
Costituzione, in quanto attribuisce al Pretore una funzione rientrante
nelle "norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura" che,
ai sensi del citato art. 108 della Costituzione, solo una legge dello
Stato, e non anche una legge regionale o provinciale, può stabilire, e
che è altresì in contrasto con gli artt. 4, 5, 11 e 12 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5, in quanto eccede i limiti posti da tali
articoli all'esercizio della potestà legislativa della Provincia e
viola i principi fondamentali dell'ordinamento processuale relativi
alla competenza dei giudici per valore e alle forme del procedimento di
divisione ereditaria.
E pertanto il Pretore di Brunico, con la su indicata ordinanza del
25 gennaio 1956, sospese il procedimento ed ordinò la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza fu notificata a cura del cancelliere della Pretura di
Brunico al ricorrente signor Floss, ai Presidenti della Giunta
regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di
Bolzano, e fu poi pubblicata, per disposizione del Presidente della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 27 febbraio 1956, n. 48.
La Giunta provinciale di Bolzano, in data 9 febbraio 1956,
deliberò di dare mandato all'avv. Alberto Trabucchi e all'avv. Karl
Tinzl di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia presso
la Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità
costituzionale dello art. 25, sollevata dal Pretore di Brunico con
l'ordinanza del 25 gennaio 1956, e si costituì in data 20 febbraio
1956.
Nell'atto di costituzione e in due successive memorie dell'avv.
Trabucchi la difesa della Giunta provinciale di Bolzano ha trattato
della questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Brunico,
sostenendo in contrario: che l'art. 25 della citata legge provinciale
di Bolzano non contrasta con l'art. 108 della Costituzione, dacché il
termine "legge" usato da questo articolo si riferisce alle leggi in
generale e quindi anche alle leggi regionali e provinciali, le quali
ultime, nell'ambito della competenza assegnata alla Regione o alla
Provincia, sono leggi formali ed hanno lo stesso valore delle leggi
emanate dal potere legislativo dello Stato; e che non contrasta con gli
artt. 4, 5, 11 e 12 dello Statuto della Regione, né eccede i limiti
posti da tali articoli alla potestà legislativa della Provincia,
dacché l'art. 25 in discussione conferisce al Pretore una funzione
che è tipicamente di giurisdizione volontaria e d'altra parte non
sovverte i principii fondamentali del diritto processuale in materia di
divisione ereditaria.
Nella pubblica udienza il difensore della Giunta provinciale di
Bolzano, avv. Trabucchi, ha ulteriormente illustrato i motivi del
ricorso.Considerato, in diritto:
L'art. 108 della Costituzione riserva agli organi legislativi dello
Stato la disciplina di tutto quanto concerne l'amministrazione della
giustizia, sia in riguardo alla istituzione dei giudici che alle loro
funzioni e alle modalità del correlativo esercizio: "Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge".
La difesa della Giunta provinciale di Bolzano assume che il termine
"legge" usato dall'art. 108 si riferisce a tutte le leggi e quindi
anche alle leggi regionali e provinciali, come quella della Provincia
di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge 2
settembre 1954, n. 2, qui in discussione.
Ma tale assunto è infondato, giacché la Costituzione, quando
rinvia puramente e semplicemente alla "legge" la disciplina di una
determinata materia, si riferisce soltanto alla legge dello Stato.
E che l'art. 108 faccia inequivocabilmente riferimento alla legge
dello Stato si desume anche dal sistema adottato dal Costituente di
procedere bensì, per materie determinate, a un decentramento
istituzionale nel campo legislativo ed amministrativo in favore
dell'ente Regione, ma di escludere dal decentramento tutto il settore
giudiziario e di sottrarlo, quindi, a qualsiasi competenza delle
Regioni, anche di quelle "a statuto speciale" , dettando così uno di
quei "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" , che
costituiscono limiti insuperabili all'esercizio della potestà
legislativa delle Regioni, - siccome è statuito espressamente anche
nell'art. 4, primo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che, pur
attribuisce alla Regione (ed altresì alle Provincie di Bolzano e
Trento, in virtù del richiamo fattone dal successivo art. 11) una
potestà legislativa di carattere primario.
Occorre ora vedere se il Consiglio provinciale di Bolzano ha
violato questi principi basilari, attribuendo al Pretore, con l'art. 25
della suddetta legge provinciale, una funzione non prevista da alcuna
legge dello Stato.
Niun dubbio che il disposto di questo art. 25 dovrebbe considerarsi
viziato di illegittimità costituzionale, se si mettesse in relazione
soltanto coi disposti dell'art. 108 della Costituzione e degli artt. 4
e 11, primo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.
Ma a diversa soluzione si deve arrivare, nel senso cioè di
escludere il vizio di illegittimità costituzionale del detto art. 25,
se si tiene presente che l'art. 11 dello Statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige, dopo la norma generale del primo comma, detta
precisamente al n. 9 una disposizione particolare, con la quale, in
riguardo alla materia dei "masi chiusi", deroga ai principi sopra
esposti dall'art. 108 della Costituzione e dagli artt. 4 e 11, primo
comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.
L'art. 11 n. 9 fa rivivere infatti l'istituto dei "masi chiusi",
che non trova riscontro nel diritto italiano, e quindi bisogna mutuarne
la nozione dall'ordinamento in cui è sorto e si è sviluppato.
Si tratta di un istituto con caratteristiche tutte particolari,
come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con
la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso
chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare -
anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del
valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di
perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità
economiche e sociali proprie dello istituto.
Introdotto in Alto Adige fin dai primi secoli del Medio Evo in
corrispondenza ad antiche consuetudini germaniche, si affermò nel
tempo e formò oggetto, verso l'età moderna, di disciplina legislativa
formale, quale quella delle Patenti imperiali dell'11 agosto 1770 e del
9 ottobre 1795, di una legge dell'Impero del 1 aprile 1889 che
attribuì alla legislazione provinciale il compito di disciplinare la
materia, e della legge provinciale del 12 giugno 1900, n. 47,
"concernente i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi valevole per
la Contea principesca del Tirolo".
Dopo che il territorio dell'Alto Adige entrò a far parte del
territorio italiano, l'istituto rimase in vita fino a quando con R.D.
del 4 novembre 1928, n. 2325 fu estesa alle nuove Provincie la
legislazione nazionale.
Senonché, anche dopo il suo disconoscimento legale, la popolazione
dell'Alto Adige continuò a dimostrarsi attaccata all'istituto.
E non mancarono apprezzamenti favorevoli che anche giuristi
particolarmente esperti in diritto agrario espressero in riguardo ad
esso, considerandolo utile dal punto di vista economico, per la remora
che pone allo smembramento dei fondi, e dal punto di vista sociale, per
l'apporto che può dare al mantenimento della compagine familiare e
alla esistenza di una sana classe rurale.
È interessante rilevare che già durante l'impero della
legislazione austriaca, nonostante l'abrogazione di ogni norma speciale
in materia di fondi rustici appoderati disposta con la legge austriaca
27 giugno 1868, l'istituto restò eccezionalmente in vigore nel Tirolo.
Ma fu essenzialmente per andare incontro alle aspirazioni
chiaramente manifestate dagli esponenti della popolazione alto-atesina
in riguardo al riconoscimento formale dell'antico istituto, che il
legislatore costituzionale si indusse a dettare il disposto del n. 9
dell'art. 11 dello Statuto per il Trentino-Aldo Adige, col quale
attribuì alla Provincia la facoltà di emanare norme legislative "per
le seguenti materie... n. 9: ordinamento delle minime unità culturali,
anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei
"masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti e
consuetudini".
Ora, l'istituto dei "masi chiusi" , che, come si è detto, non
trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né
rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla
tradizione e dal diritto vigente fino alla emanazione di quel R.D. 4
novembre 1928, n. 2325, sopra citato, in base al quale esso istituto
cessò di avere formalmente vita.
Né si dica che il n. 9 dell'art. 11 comprende nello stesso
disposto l'ordinamento delle minime unità culturali e quello dei "masi
chiusi", e che quindi la potestà legislativa provinciale va esercitata
nello stesso spirito e con le stesse finalità che presiedono ai
principi fondamentali contenuti nel Codice civile. L'accomunamento
nello stesso n. 9 dei due istituti non importa affatto che si possano
applicare ad ambedue gli stessi principi. Si tratta di istituti diversi
che il n. 9 distingue, tanto da individuarli singolarmente e da
distaccarli inserendo tra l'uno e l'altro un punto e virgola, ed
altresì accentuando il carattere tutto particolare dei "masi-chiusi"
ponendo queste due parole tra virgolette.
Il legislatore provinciale, quindi, in virtù dell'art. 11 n. 9
dello Statuto regionale può disciplinare la materia dei "masi chiusi"
nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in
conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la
natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11
contemplate.
Nella fattispecie, il legislatore provinciale di Bolzano, dettando
la norma dell'art. 25 suindicato, non ha fatto altro che attribuire al
Pretore la stessa competenza che, in virtù del paragrafo 19 della
sopracitata legge della Contea principesca del Tirolo del 22 giugno
1900, n. 47, rimasta in vigore fino al 1928, era di spettanza del
corrispondente organo giudiziario (Giudice distrettuale).
Dalle suesposte considerazioni discende che la suddetta norma
dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano trova la sua
legittimità in una fonte costituzionale, e precisamente quella del n.
9 dell'art. 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con
la quale fu approvato lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige, e che pertanto non può considerarsi viziata di illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Brunico con ordinanza del 25 gennaio 1956
relativa alla disposizione dell'art. 25 della legge della Provincia di
Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge 2
settembre 1954, n. 2, in rapporto all'art. 108 della Costituzione ed
all'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
ECLI:IT:COST:1956:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte