Sentenza n. 4/1966
Altra decisione · depositata il 13/01/1966 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 1 aprile 1965, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 10 successivo ed iscritto al n. 5 del Registro
ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e
lo Stato sorto a seguito del D.P.R. 19 dicembre 1964, con il quale sono
state annullate deliberazioni di Provincie e Comuni siciliani che
avevano concesso al personale dipendente un'indennità di buona uscita
e un aumento del 50 per cento delle quote di aggiunta di famiglia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Antonio Sorrentino, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964,
su proposta del Ministro dell'interno, sono state annullate d'ufficio,
a norma dell'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, alcune
deliberazioni di Provincie e Comuni siciliani che avevano concesso al
personale dipendente un'indennità di buona uscita e un aumento del 50
per cento delle quote di aggiunta di famiglia.
Avverso questo decreto ricorre, per risoluzione di conflitto
d'attribuzioni, la Regione siciliana con atto depositato il 10 aprile
1965 e ritualmente notificato.
Secondo la ricorrente, il D.P.R. è illegittimo perché non è
stato preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri;
deliberazione che era necessaria perché il citato art. 6 attribuisce
al "Governo" il potere generale d'annullamento, e per "Governo" non
può intendersi che il Consiglio dei Ministri (art. 92 della
Costituzione): tanto è vero che la stessa legge comunale e provinciale
distingue nettamente i casi in cui il potere d'annullamento spetta al
Ministro (es. artt. 102 e 151) da quello in cui spetta al Governo; in
realtà quest'ultimo potere, presupponendo una valutazione degli
interessi generali dello Stato, potrebbe essere esercitato solo dagli
"organi supremi" dell'esecutivo (sentenza n. 58 del 1959 della Corte
costituzionale), cioè dal Consiglio dei Ministri.
Ne deriverebbe che il D.P.R. ha violato l'art. 21 dello Statuto
siciliano e invaso la sfera di competenza regionale: infatti, a norma
di questo articolo, il Presidente della Regione deve partecipare alle
sedute del Consiglio dei Ministri che riguardano materie interessanti
la Regione: siccome il provvedimento riguardava gli enti locali, e
rispetto ad essi la competenza della Regione è molto vasta (art. 15,
ultimo comma, dello Statuto siciliano), si è trattato evidentemente di
materia d'interesse regionale; perciò si sarebbe dovuto invitare od
ammettere il Presidente della Regione siciliana.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo con
atto dell'Avvocatura dello Stato depositato il 16 aprile 1965, si
oppone osservando che il ricorso è inammissibile: la Regione non ha
denunciato un vizio di costituzionalità, come sarebbe avvenuto se si
fosse convocato il Consiglio dei Ministri senza chiamare il Presidente
regionale, ma ha rilevato un vizio di legittimità ordinaria (proposta
del Ministro invece che del Consiglio dei Ministri); essa, in sede di
conflitto di attribuzioni, non può pretendere che un atto sia adottato
dal Consiglio dei Ministri perché vi partecipi il proprio Presidente;
non sarebbe neanche ipotizzabile che un conflitto d'attribuzioni sorga
ad opera d'un atto a cui non ha concorso la deliberazione del Consiglio
dei Ministri e rispetto al quale pertanto non sarebbe del pari
ipotizzabile la partecipazione del Presidente regionale.
Del resto questo vizio, in realtà, non sussisterebbe poiché per
tradizione secolare all'annullamento degli atti si è sempre provveduto
su proposta del Ministro competente.
Il ricorso, comunque, sarebbe infondato: la Corte costituzionale
(sentenza n. 12 del 1963), interpretando una norma dello Statuto sardo,
ha escluso che l'intervento del Presidente regionale sia richiesto
quando il Consiglio dei Ministri delibera se sollevare o meno una
questione di legittimità o di merito su una legge regionale;
altrettanto dovrebbe dirsi dell'atto d'annullamento di provvedimenti
regionali, che appunto, esigendo una valutazione degli interessi
generali dello Stato, non riguarda particolarmente Ia Regione come ente
ed è riservato agli organi supremi del potere esecutivo.
Del resto l'art. 21, secondo l'Avvocatura dello Stato, ha una
portata puramente politica spettando al solo Consiglio dei Ministri la
valutazione dell'opportunità di invitare od ammettere alle proprie
sedute il Presidente regionale; né la Regione può vantare su ciò
alcuna pretesa.
3. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria del 21 ottobre 1965,
riafferma l'inammissibilità della questione: la mancata deliberazione
del Consiglio dei Ministri concreta, se mai, una violazione di legge
ordinaria, tante è vero che una nuova legge ordinaria potrebbe non
più esigere l'intervento del Consiglio senza per questo violare l'art.
21 dello Statuto siciliano.
Comunque, che per "Governo" non debba intendersi necessariamente il
Consiglio dei Ministri, risulterebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato,
da molte norme, anche costituzionali, dove quel termine è impiegato
per indicare i singoli Ministri (artt. 72, 78, 100, 121, 127, comma
terzo, della Costituzione e disp. trans. XVII; artt. 38, 86, 111 e
segg. del regolamento della Camera dei deputati; 72, 96 e segg. del
regolamento del Senato; art. 17 del Codice civile; art. 5 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570; art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148; art. 4
della legge 29 giugno 1939, n. 1497; art. 5 della stessa legge comunale
e provinciale 1934). Il Governo infatti, ex art. 92 della Costituzione,
è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri quali organi
individuali; e l'attività di ciascuno di costoro, essendo imputabile
al Governo come organo collegiale, secondo l'Avvocatura dello Stato
può svolgersi in tutti i campi, escluso quello, riservato al Consiglio
dei Ministri, della direzione politica e dell'indirizzo
politico-amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza n. 268 del 10
maggio 1963); anzi fuori da tali compiti la partecipazione del
Consiglio dei Ministri costituisce sempre eccezione espressamente
prevista dalla legge. Ma l'atto governativo d'annullamento ex art. 6
non è compreso nelle questioni di alta amministrazione né rientra in
nessuna delle categorie per le quali il R.D. del 1901, n. 466, richiede
espressamente la determinazione del Consiglio dei Ministri (e v. anche,
per analogia, gli artt. 52 della legge del 1890, n. 6972, e 273 del
T.U. 1937, n. 1757, sull'annullamento di atti di enti d'assistenza e in
materia di finanza locale).
In particolare, l'Avvocatura ricorda che tutti gli affari in cui
occorre il decreto del Presidente della Repubblica previo parere del
Consiglio di Stato sono sottoposti al Consiglio dei Ministri solo se il
Ministro competente non voglia uniformarsi a quel parere (art. 1, n. 7,
del R. D. 14 novembre 1901, n. 466; art. 54 del R.D. 21 aprile 1942,
n. 444). Ciò varrebbe anche nei casi di applicazione dell'art. 6 della
legge comunale e provinciale 1934 e, siccome nel caso di specie il
Ministro s'è uniformato a quel parere, non è stata necessaria la
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Oltre a ciò, afferma la Presidenza del Consiglio, il potere
d'annullamento è espressione del carattere unitario dello Stato e
pertanto non è materia che interessi la Regione; tanto più che i
provvedimenti comunali e provinciali annullati col decreto che si
impugna riguardano sicuramente materia estranea all'interesse
regionale: infatti essi comportano spese che graverebbero
esclusivamente sullo Stato, essendosene la Regione del tutto
estraniata.
4. - La Regione, con memoria depositata il 18 novembre 1965,
respinge l'eccezione di inammissibilità: il conflitto di attribuzioni
può sorgere anche per violazione d'una legge ordinaria se con ciò sia
stata invasa la "sfera costituzionale" della Regione, e tale sfera non
è necessariamente quella determinata da norme "formalmente
costituzionali"; inoltre, e specialmente, il vizio di "legittimità
semplice" per contrasto con l'art. 6 della legge comunale e provinciale
è stato denunciato dalla Regione solo in quanto ha dato modo di
violare l'art. 21 dello Statuto siciliano, norma costituzionale
attributiva di competenza al Presidente della Regione: dunque la
violazione dell'art. 6 è sindacabile da questa Corte dato che si
rientra nel caso di necessaria correlazione fra essa e la norma
costituzionale dell'art. 21; anche secondo il Consiglio di Stato (27
febbraio 1963, n. 111) c'è conflitto d'attribuzioni quando uno dei
soggetti con un proprio atto illegittimo rende impossibile l'esercizio
di attribuzioni costituzionalmente spettanti ad altro soggetto; infine
non vale ipotizzare una legge ordinaria che sottragga al Consiglio dei
Ministri la competenza conferitagli dall'art. 6 in materia
d'annullamento; tra l'altro questa legge sarebbe illegittima.
Lo sarebbe perché solo con un atto di alta amministrazione (lo ha
riconosciuto proprio la Corte costituzionale) lo Stato può annullare
in ogni tempo provvedimenti emessi da enti la cui autonomia è
garantita dalla Costituzione: e l'alta amministrazione, anche per la
sentenza del Consiglio di Stato richiamata nella memoria avversaria, è
di competenza del solo Consiglio dei Ministri (vedi lo stesso art. 1
del R.D. del 1901, n. 466).
Quanto, poi, alle molte norme per le quali il Governo, secondo
l'Avvocatura dello Stato, non coinciderebbe col Consiglio dei Ministri,
la Regione osserva che per alcune ciò è discutibile, per altre, non
tutte immuni da vizi di incostituzionalità, si tratta di casi
assolutamente particolari, altre ancora si riferiscono al singolo
Ministro ma in quanto rappresenta politicamente il Governo di cui è
parte.
Se poi fosse vero che si sia andata formando una prassi, secondo
cui i provvedimenti ex art. 6 non richiedono l'intervento del Consiglio
dei Ministri, essa sarebbe illegittima: infatti non vi è dubbio,
afferma la difesa regionale, che "Governo", prima e dopo la
Costituzione (art. 92), è stato ed è sempre l'organo collegiale,
poiché solo con la deliberazione collegiale può formarsi una volontà
unitaria del Governo.
Infine, secondo la Regione, la formula dell'art. 21 dello Statuto
siciliano è molto chiara e, attribuendo una competenza al suo
Presidente, gli dà un vero e proprio diritto a partecipare alle
adunanze del Consiglio dei Ministri; dimodoché il mancato invito
costituisce violazione di quella competenza (vedi anche Consiglio di
Stato 27 febbraio 1963, n. 111) anziché esplicazione d'un
apprezzamento insindacabile del Governo. Il potere di annullamento
appartiene allo Stato ed è espressione del carattere unitario di
quest'ultimo; ma ciò non toglie che, quando si esercita in materie
interessanti la Regione, anch'essa vi debba partecipare col suo
Presidente: e nel caso è incontestabile, secondo la difesa regionale,
che l'annullamento interessa la Regione perché si riferisce ad atti di
enti sottoposti, per disposizioni statutarie, al suo controllo.
5. - Nella discussione orale le difese hanno svolto e ulteriormente
illustrato le loro tesi. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dalla Presidenza del
Consiglio, non può essere accolta. La difesa regionale infatti
denuncia la violazione della legge ordinaria (art. 6 della legge
comunale e provinciale 1934) non per sé, ma perché avrebbe dato modo
di eludere l'art. 21, comma terzo, dello Statuto siciliano, cioè una
norma costituzionale della quale si afferma che attribuisce una certa
competenza al Presidente della Regione: il conflitto è innegabile,
assumendosi, dall'altra parte, che invece, col decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 1964, si è provveduto legittimamente in
una materia di competenza dei soli organi statali.
2. - Quanto al merito, secondo la Corte l'annullamento di atti
comunali e provinciali consentito al predetto art. 6 non è materia che
interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 dello Statuto
siciliano. Trattasi, come è noto, di attività che non va confusa col
controllo ordinario riservato all'ente regionale (artt. 130 della
Costituzione e 15 dello Statuto siciliano) e che si svolge in una sede
sottratta alla Regione: un potere di alta amministrazione, nel quale si
manifesta la unitarietà dell'ordinamento amministrativo statale, in
che, poi, s'armonizzano le stesse autonomie degli enti locali (art. 15
dello Statuto siciliano), esclude di per sé che al proprio esercizio
partecipino enti con cui si articola invece la pluralità di strutture
dello Stato. L'interesse, che legittima e muove di volta in volta
l'impiego di tale strumento, è quello generale dell'intera comunità e
perciò, qualunque sia la materia ed il luogo del particolare atto
d'annullamento, è del tutto diverso dagli interessi tipici delle
singole Regioni.
Per lo stesso motivo per cui quel potere è rimasto al Governo
dello Stato, non passando alle Regioni, il suo esercizio resta estraneo
a interventi regionali esterni od interni che ne comprometterebbero il
carattere. Né basterebbe a giustificare l'intervento il rilievo che,
nel caso di specie, si sono annullati provvedimenti di amministrazioni
comunali e provinciali d'una unica Regione: la particolare situazione
geografica degli enti, i cui atti vengono annullati, non modifica
l'ispirazione unitaria del provvedimento che li annulla, mentre non è
un interesse puramente territoriale quello a cui allude l'art. 21 dello
Statuto siciliano. Rispetto al quale non si può sostenere e neanche la
Regione sostiene che legittimi la presenza regionale allorché il
Governo dello Stato delibera su materie che, interessando l'intera
comunità, riguardano per ciò stesso le singole Regioni; dimodoché la
legittimità di tale presenza nei casi in cui quel potere si esplichi
entro l'orbita d'una sola Regione è del pari insostenibile poiché non
per questo esso muta natura: tanto più quando il suo esercizio
rientra, come è accaduto nella specie, nel disegno generale di
risanamento delle finanze locali dell'intero Paese.
3. - Poiché la materia del decreto impugnato non è di quelle che
interessano la Regione siciliana a norma dell'art. 21, non è
necessario risolvere le altre questioni che sono state prospettate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare soltanto allo Stato, senza partecipazione della
Regione, il potere di annullamento previsto dall'art. 6 della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
respinge, in conseguenza, il ricorso proposto dalla Regione
siciliana per l'annullamento del decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 1964 col quale sono state annullate d'ufficio
deliberazioni comunali e provinciali riguardanti la concessione di
miglioramenti retributivi al personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte