Sentenza n. 4/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo
comma, lett. a), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza
emessa il 7 luglio 1970 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile
vertente tra Montagner Luigi e l'Esattoria comunale di Ferrara ed
altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria comunale di Ferrara;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Augusto Ermetes, per l'Esattoria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso al pretore di Ferrara 9 ottobre 1969, Montagner Luigi
rappresentava di essere proprietario di taluni beni pignorati a Sforza
Luigi ad istanza dell'Esattoria di Ferrara, per averli acquistati in
occasione di precedente vendita esattoriale eseguita in danno dello
stesso Sforza, al quale li aveva poi ceduti in locazione con scrittura
privata autenticata 20 giugno 1969. Ciò premesso, proponeva
opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. ed eccepiva la illegittimità
costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a), del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.
Con ordinanza 7 luglio 1970, il pretore, accolta la eccezione,
sollevava la questione di legittimità costituzionale della suddetta
norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Carta.
Nel presente giudizio si è costituita soltanto la Esattoria
comunale delle imposte di Ferrara. Non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Ferrara ritiene che l'art. 207, lett. a), del
t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, violi gli artt. 113, 24, 42 e 3 Cost. in quanto dispone
che l'opposizione non può essere proposta quando i mobili esistenti
nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di
avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita
esattoriale a carico del medesimo debitore.
Secondo l'ordinanza di rimessione la norma impugnata così
disponendo sarebbe in contrasto con l'art. 113 Cost. che garantisce
sempre la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi contro gli
atti della pubblica amministrazione; e sarebbe altresì in contrasto
con l'art. 24 perché nega la tutela giurisdizionale, anche nelle
ipotesi in cui il terzo acquirente sia stato costretto, e voglia
provarlo, a lasciare i beni nella abitazione del debitore per assoluta
ed invincibile necessità.
Poiché, secondo il precetto costituzionale, l'unico limite che la
proprietà privata incontra è costituito dalla espropriazione per
motivi di interesse generale e salvo indennizzo, sarebbe inoltre
violato anche il terzo comma dell'art. 42 Cost., in quanto la norma
impugnata sancendo, non già limitazioni per esigenze di pubblico
interesse alla prova del diritto di proprietà, ma addirittura negando
a questo diritto ogni tutela giurisdizionale, attuerebbe, in
definitiva, il sacrificio della proprietà privata.
La norma denunziata sarebbe infine in contrasto col principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento
praticato fra l'acquirente di beni pignorati ad iniziativa di privati e
quello di beni venduti ad un'asta esattoriale, in quanto accorda al
primo e nega al secondo l'opposizione di cui all'art. 619 del codice
di procedura civile.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 207, lett. a), riproduce nel nuovo testo unico delle leggi
sulle imposte dirette la norma dell'art. 63 del r.d. 17 ottobre 1922,
n. 1401, modificata con l'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942. E
la Corte, con la sentenza n. 4 del 1960, ha affermato che questa norma
"non sopprime il diritto di proprietà" perché non fa altro che
imporre al terzo acquirente di beni mobili in una asta esattoriale,
l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne è stato espropriato,
se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione; e
l'articolo 42, secondo comma, Cost. non esclude che il diritto di
proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o
presupposti, od anche all'onere di un particolare comportamento da
parte dello stesso proprietario.
3. - La norma della lett. b) dello stesso art. 207 dispone che
l'opposizione non può essere proposta "dal coniuge e dai parenti ed
affini fino al terzo grado del contribuente e dei coobbligati, per
quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del
debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote...". È
questa una norma che è stata già esaminata dalle sentenze di questa
Corte nn. 42 e 93 del 1964 e 129 del 1968 e che presenta stretta
analogia con quella oggi impugnata, sia perché entrambe riguardano i
mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sia perché
sono ispirate da ragioni di carattere pubblico e di interesse generale,
collegate alle finalità proprie del procedimento di esecuzione
fiscale, di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare
possibili fraudolente collusioni. Orbene, le suindicate sentenze
affermano il principio che l'art. 207 si inquadra nel sistema delle
garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie, regolato da norme
di diritto sostanziale. E sono infatti di diritto sostanziale le norme
che - stabilendo quali beni costituiscono le garanzie del creditore -
determinano l'oggetto su cui si può esercitare l'azione esecutiva, e
cioè quali beni possono essere sottratti a detta azione e quali
possono esservi compresi, quando si trovano in una certa posizione
locale legata al debitore, anche se vi sono terzi che vantano diritti
di proprietà su di essi. Dal che deriva la conseguenza che né l'art.
24 né l'art. 113 Cost. possono dirsi violati - anche nella ipotesi
prevista dalla norma impugnata -, in quanto la tutela giurisdizionale
dei diritti ed interessi legittimi, sia pure contro gli atti della
pubblica amministrazione, non può superare i limiti posti dalla norma
di diritto sostanziale a tutela di altri diritti od interessi giudicati
degni di protezione giuridica.
4. - Per quanto attiene alla denunziata violazione del principio di
uguaglianza, è facile dimostrarne la infondatezza perché la
particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale è
giustificata dalle ragioni di interesse generale e dalle finalità
messe già in evidenza. Ond'è che non può dirsi ingiustificato od
irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al
pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore,
a seconda che trattisi di procedimento esattoriale o procedimento
comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione
dall'ordinanza del pretore di Ferrara del 7 luglio 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI -GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte