Sentenza n. 4/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56d.l. 745/1970
- art. 1legge 833/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma secondo, e 2, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833,
e dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18
dicembre 1970, n. 1034 (proroga legale delle locazioni), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Pasquini Dino ed altri e Caselli Emma,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 26 luglio 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'impresa Bassanini e Manuelli Angelo
ed altri, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974;
3) ordinanze emesse il 7 novembre 1974 dal tribunale di Milano in
due procedimenti civili vertenti tra Barbone Giovanni, Moscatiello
Antonio e la società Nuova Organizzazione Vendita Appartamenti
(N.O.V.A.), iscritte ai nn. 48 e 49 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo
1975 e n. 70 del 12 marzo 1975;
4) ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Rivolta Giancarlo e Motta Virgilio,
iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Barbone Giovanni, di Rivolta
Giancarlo e dell'impresa Bassanini, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giuseppe Celona, per Rivolta, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento civile - vertente tra Dino Pasquini ed Emma
Caselli ed avente ad oggetto convalida di licenza per finita locazione
l'adito pretore di Bologna, con ordinanza 12 aprile 1973, ha ritenuto
rilevante (in quanto era tra le parti controversa la stipulazione della
locazione de qua in data anteriore al 1 dicembre 1969) ed, inoltre, non
manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo
comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18
dicembre 1970 n. 1034), per la parte in cui - con riferimento all'art.
1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (ed alla stregua
delle parole "in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge" ivi contenute) - esclude dalla proroga (fino al 31 dicembre
1973) i contratti di locazione stipulati successivamente al 1 dicembre
1969.
2. - Analoga questione - in riferimento al medesimo parametro
costituzionale dell'art. 3 - ha sollevato anche il tribunale di Milano,
con (due) ordinanze in data 7 novembre ed altra ordinanza del 12
dicembre 1974 (emesse nei procedimenti, di secondo grado, per convalida
di licenza per finita locazione, rispettivamente vertenti tra Giovanni
Barbone e la società N.O.V.A., Antonio Moscatiello e la stessa
società e tra Giancarlo Rivolta e Virgilio Motta: in ciascuno dei
quali il contratto risultava stipulato anteriormente all'emanazione
della legge 1970 n. 745, ma posteriormente all'entrata in vigore della
legge 1969 n. 833).
3. - L'art. 56 della legge n. 745 del 1970 citata è stato, infine,
denunziato anche in connessione all'art. 2, comma primo, (blocco dei
canoni) della legge 1969 n. 833: con ordinanza 26 luglio 1973 del
pretore di Milano, emessa nel procedimento tra l'impresa Bassanini ed
Angelo Manuelli ed altri (avente ad oggetto revisione - in base a
predisposta clausola c.d. di salvaguardia - di canoni di locazioni
stipulate successivamente al dicembre 1969).
Nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo
esprime, infatti, il dubbio che la mancata previsione, nel d.l. n. 745
del 1970 (accanto al prolungamento del blocco dei canoni stabiliti
dalla precedente legge 1969, n. 833) di un nuovo blocco per i canoni
dei contratti "in corso", stipulati in data successiva a quella di
entrata in vigore della predetta legge del 1969, contraddica -
relativamente alle contrattazioni, appunto, più recenti, che restano
fuori dal regime di blocco - le direttive costituzionali di cui agli
artt. 42, comma secondo (funzione sociale della proprietà), 31
(agevolazione della formazione della famiglia) e 4 (promozione delle
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro) della
Costituzione.
4. - Innanzi alla Corte si sono costituiti, nei giudizi in cui sono
rispettivamente parti:
- l'impresa Bassanini, che ha concluso per l'irrilevanza ed in
subordine, per l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di
Milano;
- Giovanni Barbone, che ha instato per la declaratoria, invece, di
incostituzionalità della normativa impugnata;
- Giancarlo Rivolta, che, preliminarmente, ha sostenuto (anche con
successiva memoria illustrativa) l'estensione, in via di esegesi, della
proroga di cui all'art. 56 del d.l. 1970 n. 745 a tutti i contratti in
corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed, in
subordine, l'illegittimità della detta norma, ove difformemente
interpretata.
Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Milano ed in
tutti quelli relativi alle (tre) ordinanze del tribunale della stessa
città è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri per dedurre l'infondatezza, in ogni caso, delle prospettate
questioni di costituzionalità. Considerato in diritto :
1. - Per la identità totale o parziale delle questioni che ne
formano oggetto, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe si
riuniscono per la decisione con unica sentenza.
2. - L'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833,
ha - com'è noto - prorogato (fino al 31 dicembre 1970 i contratti di
locazione (e di sublocazione) di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione "in corso" alla data (1 dicembre 1969) di entrata in vigore
della legge stessa.
L'art. 56 del successivo d.l. 26 ottobre 1970 n. 745 (contenente
provvedimenti straordinari per la ripresa economica: convertito in
legge 18 dicembre 1970 n. 1034) ha provveduto, poi, a protrarre, fino
al 31 dicembre 1973, "l'applicazione della disposizione" di proroga
sopraddetta.
Con le ordinanze del pretore di Bologna e del tribunale di Milano
in narrativa indicate vengono, ora, appunto, denunziate - nel loro
combinato contesto - le due norme superiormente menzionate, per assunta
vulnerazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.
La questione così sollevata muove dal presupposto interpretativo
che il d.l. 1970 citato - nel prolungare, come si è visto, la durata
della proroga introdotta dalla precedente legge 1969 n. 833 - abbia
mantenuto inalterato il riferimento ai contratti "in corso" alla data
di entrata in vigore della legge 1969; escludendo quindi dal regime di
proroga i contratti stipulati successivamente a tale data ed in corso
al momento dell'entrata in vigore dello stesso d.l. 1970 n. 745.
Contro tale interpretazione dell'art. 56 della legge 1970 si
rivolgono le argomentazioni della parte privata.
La quale - come già in narrativa esposto - ritiene, invece,
estendersi la proroga de qua a tutti i contratti in corso all'indicata
data del 1970, senza distinzione tra quelli stipulati prima o dopo il 1
dicembre 1969.
Tale diversa interpretazione non può, però, essere presa in
considerazione da questa Corte, perché la norma impugnata vive nella
interpretazione (motivatamente) riproposta nelle ordinanze di rinvio;
del resto, presupposta anche nelle precedenti sentenze n. 132 del 1972
e n. 29 del 1975 della Corte stessa.
3. - Nel merito, la sollevata questione di legittimità risulta,
comunque, già esaminata, proprio nelle innanzi indicate decisioni n.
132 del 1972 e n. 29 del 1975.
Le quali hanno escluso la dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, sul rilievo che "la situazione dei conduttori che
stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969 è
obiettivamente diversa ed è stata diversamente valutata dal
legislatore", ed hanno precisato che, "per i contratti stipulati in
epoca successiva la situazione economica e di mercato, profondamente
diversa da quella esistente al momento in cui vennero prorogati fitti
precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze,
valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del
legislatore".
Le considerazioni svolte nelle ordinanze di rinvio si risolvono,
pertanto, in una critica alle sentenze riportate. Tale critica,
soprattutto, mette in rilievo:
a) la contraddizione, in cui sarebbe incorsa la Corte, ritenendo,
da un lato, legittima la limitazione cronologica della proroga al 1
dicembre 1969 ed affermando, dall'altro (con la medesima decisione n.
132 del 1972), l'incostituzionalità, invece, della limitazione, alla
data stessa, dell'indagine in ordine alla capacità economica del
conduttore;
b) l'insuperabilità dell'ostacolo frapposto, dal principio
costituzionale dell'eguaglianza, ad una disciplina cronologicamente
differenziata delle locazioni, sia pure finalizzata alla realizzazione
delle "altre esigenze" (rilancio dell'economia, dell'industria
edilizia, ecc.), di cui è cenno nella motivazione delle sentenze
criticate;
c) l'inesistenza, infine, dell'assunta "diversità obiettiva" tra
le situazioni dei conduttori stipulanti prima o dopo il 1 dicembre
1969; diversità, del resto, smentita dallo stesso legislatore con il
successivo d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 1973 n.
495) di proroga di tutte le locazioni (allora) in corso, anche quindi,
di quelle posteriori al 1 dicembre 1969.
4. - Tali nuove addotte argomentazioni non valgono a indurre la
Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Non sussiste, infatti innanzitutto, la denunziata contraddizione,
nella motivazione delle sentenze menzionate: giacché una cosa,
evidentemente, è la limitazione cronologica dell'indagine sul reddito
del conduttore, ai fini del decidere della permanenza ed attualità del
suo diritto alla proroga (limitazione dichiarata incostituzionale allo
scopo, appunto, di "evitare irrazionali differenze qualora le
condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si
decide della proroga") ed altra cosa è la limitazione cronologica,
invece, del "regime" di proroga; valendo, in questo caso, il termine ad
identificare il momento di passaggio tra due diverse discipline delle
locazioni.
Inconsistente è, d'altra parte, anche l'argomento esposto sub b):
poiché la legittimità di una disciplina cronologicamente
differenziata di situazioni strutturalmente simili non può in assoluto
escludersi e tale differenziazione appare anzi giustificata ove,
appunto, sia (come - in tesi - nel caso di specie) diretta al
perseguimento (a partire da una certa data) di particolari "esigenze"
rilevanti per la collettività.
L'emergenza di tali esigenze diversifica, infatti, già sul piano
ontologico, le situazioni comparate: consentendone, di conseguenza, una
non identica regolamentazione.
L'ultima argomentazione dei giudici di rinvio - con cui, in
sostanza, si denunzia l'arbitrarietà ed irragionevolezza della
diversificazione di disciplina di locazioni obiettivamente identiche,
in base al mero dato cronologico (dell'anteriorità o non al dicembre
1969) - non ha nemmeno consistenza, ove si consideri che, invece, non
irrazionalmente - e sicuramente nell'ambito della sua discrezionalità
- ha operato il legislatore del 1970, ritenendo che la congiuntura
economica a lui sottoposta consentisse, in materia di locazioni, una
risposta articolata: tradottasi, per un verso, nel prolungameno di
durata della proroga per i contratti che a questa già fossero soggetti
ex legge 1969 n. 833 e, per altro verso, nel mantenimento del regime
libero per le locazioni stipulate successivamente all'entrata in vigore
della predetta legge 1969.
La pretesa irrazionalità di tale situazione normativa neppure
può, d'altra parte, essere ex post desunta dal fatto che, con legge n.
426 del 1973, la proroga sia stata - come detto - estesa anche ai
contratti ("in corso") stipulati successivamente al dicembre 1969,
inizialmente non prorogati.
La legge 1973 n. 426 citata (anteriore alla sentenza 1975 n. 29
della Corte, che ne ha, quindi, implicitamente già escluso l'incidenza
sulla soggetta questione di costituzionalità) non contraddice,
infatti, la normazione del 1970, ma si limita a esprimere la
valutazione di una diversa e successiva congiuntura (cui è stato,
evidentemente, ritenuto rispondente un regime più generalizzato di
blocco delle locazioni).
5. - Resta da esaminare la questione sollevata con l'ordinanza del
pretore di Milano.
Al riguardo, occorre preliminarmente dire che dalle disposizioni
citate (art. 56 d.l. 1970 n. 745 ed art. 2, comma primo, legge 1969 n.
833) con riferimento anche ai termini di formulazione del quesito di
costituzionalità, appare chiaro che il giudice a quo ha inteso in
questo caso riferirsi al blocco dei canoni e non alla proroga legale
delle locazioni, che erroneamente menziona nel dispositivo del
provvedimento di rinvio.
Resta in tal modo superata l'eccezione di irrilevanza, formulata
dalla parte privata, in base alla mera considerazione, appunto, della
non attinenza della normativa di proroga alla fattispecie discussa.
L'eccezione di irrilevanza è del pari inconsistente anche sotto
l'altro prospettato profilo tendente ad escludere la configurabilità,
nella specie, di un problema di aumento del canone, in base al rilievo
che la controversia riguarderebbe, invece, l'applicazione di una
"clausola di salvaguardia". Giacché, invero, il giudice a quo,
nell'interpretare la clausola sopradetta, ha esplicitamente affermato
che essa in realtà implica una "variazione di valore del canone
pattuito".
Nel merito, la questione è infondata.
La mancata previsione - nell'art. 56 del d.l. 1970 n. 745 (che ha
prorogato il blocco dei canoni già stabilito con l'art. 2 della legge
1969 n. 833) - di un nuovo blocco per le locazioni stipulate
posteriormente all'entrata in vigore della legge 1969 citata, non
contrasta, infatti, con i richiamati parametri costituzionali di cui
agli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, della Costituzione.
A parte le considerazioni sulla razionalità della normativa
impugnata che discendono dalle argomentazioni innanzi svolte
sull'analoga questione in tema di proroga (ed a parte il rilievo,
altresì, che, comunque, anche relativamente a contratti stipulati dopo
il 1 dicembre 1969, il canone resta di fatto bloccato ove trattisi di
appartamenti beati non per la prima volta, giacché il "divieto di
aumento", discendente dal precedente regime di blocco, permane "nei
confronti del nuovo conduttore", ex art. 2 legge 1969 citata) è
decisivo invero, osservare che il perseguimento delle finalità
contemplate nei precetti costituzionali qui specificamente invocati
(artt. 4, 31 e 42 della Costituzione) non si lega, in termini di
necessarietà, allo strumento legislativo del blocco dei canoni
locativi.
In particolare, la funzione sociale della proprietà, di cui
all'art. 42 cpv. della Costituzione - se può giustificare un regime di
blocco dei canoni (come misura contingente e non come forma di assetto
ordinario della proprietà di immobili urbani destinati ad uso di
abitazione: cfr. la sentenza n. 3 del 1976) - non postula, però,
l'adozione del regime stesso come misura in ogni caso e in ogni tempo
indispensabile alla attuazione del precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge
18 dicembre 1970, n. 1034) e 1, comma secondo, della legge 26 novembre
1969, n. 833, sollevata, con le ordinanze, in epigrafe indicate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 56 del d.l. 1970 n. 745 citato e 2, comma
primo, della legge 1969 n. 833, sollevata, in riferimento agli artt. 4,
31 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte