Sentenza n. 4/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, in
relazione all'art. 68 legge 26 luglio 1975, n. 354 ( Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà ) promosso con ordinanza emessa
il 4 ottobre 1983 dalla Sezione di Sorveglianza di Bologna sull'istanza
proposta da Intelligente Vincenzo iscritta al n. 822 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 4 ottobre 1983, la sezione di sorveglianza di Bologna
teneva udienza nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia
per decidere in merito all'istanza di revoca anticipata della misura di
sicurezza, proposta da tale Intelligente Vincenzo. Questi, chiamato a
rispondere di omicidio continuato per avere cagionato la morte dei
propri genitori, era stato riconosciuto non imputabile, dal giudice
istruttore presso il Tribunale di Chiavari, per totale incapacità di
intendere e di volere, con conseguente applicazione della misura del
ricovero nel suddetto manicomio giudiziario per la durata minima di
anni dieci, decorrenti dal 23 dicembre 1981 ed aventi termine il 23
dicembre 1991. Senonché, meno di un anno e mezzo dopo il ricovero,
l'Intelligente chiedeva la revoca anticipata della misura di sicurezza
applicatagli, ed il Presidente della sezione di sorveglianza, acquisita
la relazione sanitaria, che ribadiva la pericolosità dell'internato e
ne segnalava una riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica,
fissava la data della prescritta udienza, nel corso della quale
l'Intelligente non accennava più menomamente alla istanza di revoca
anticipata, limitandosi a chiedere il trasferimento nell'ospedale
psichiatrico provinciale di Genova-Quarto. La sezione di sorveglianza
si riservava ed emetteva ordinanza (r.o. 822/1984), sollevando
d'ufficio, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto
all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si
configura la sezione di sorveglianza, non come sezione specializzata,
ma come giudice speciale.
2. - Premesso che il citato precetto costituzionale ha voluto porre
il requisito della sussistenza di un nesso organico fra sezioni
specializzate ed organi giudiziari ordinari (secondo quanto ritenuto
dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 76 del 1961), il
giudice a quo afferma che l'art. 70 della legge n. 354 del 1975,
istituendo la sezione di sorveglianza in ciascun distretto di Corte
d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di Corte d'appello, e non invece presso la Corte d'appello,
presti ossequio solo nominale al precetto primario. La norma denunciata
avrebbe in realtà costituito un organo autonomo, non legato da alcuna
relazione organica o funzionale alla Corte d'appello (né, tantomeno,
al Tribunale), il riferimento alla quale sarebbe diretto esclusivamente
a definire la coincidenza dell'ambito della competenza territoriale,
come sarebbe dato evincere dalla circostanza che, ex art. 68, comma
quarto, della stessa legge n. 354 del 1975, l'ufficio di sorveglianza
che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese
relative al funzionamento della sezione di sorveglianza.
Del resto - continua l'ordinanza - gli stessi uffici di
sorveglianza, presenti in sole 56 sedi secondo circoscrizioni non
coincidenti con quelle dei tribunali (tabella A, allegata alla legge
citata), sono totalmente autonomi sotto i profili organizzativo,
funzionale ed amministrativo rispetto ai tribunali presso i quali sono
costituiti. Anche qui l'espressione presso il tribunale, di cui al cit.
art. 68, sarebbe priva di significato funzionale e invece diretta ad
indicare la mera coincidenza territoriale della sede.
Lo sviluppo della funzione di sorveglianza attraverso l'ampliamento
degli spazi dell'intervento giurisdizionale nella fase dell'esecuzione
della pena - continua il giudice a quo - non è stato dalla legge del
1975 perseguito, secondo una concezione organica ed unitaria della
giurisdizione penale, mediante il potenziamento all'interno dell'organo
giudiziario ordinario, il tribunale, dell'ufficio del giudice di
sorveglianza (art. 45 dell'ord. giudiziario); bensì con la creazione
di un assetto istituzionale nuovo che, costituendo l'ufficio di
sorveglianza come organo autonomo totalmente esterno al tribunale e
privo di qualsiasi relazione con esso, ha sortito l'effetto di
frantumare l'unità della giurisdizione penale.
Gli uffici di sorveglianza costituirebbero invero, anche
territorialmente, un ordine speciale separato dagli organi ordinari
nell'ambito della Corte d'appello, ove ha sede la sezione di
sorveglianza, tuttavia dalla prima totalmente autonoma, secondo quanto
riconosciuto anche dal Consiglio superiore della Magistratura con
deliberazione in data 8 marzo 1978.
La prassi avrebbe poi accentuato la condizione di totale
separazione degli uffici di sorveglianza rispetto agli organi
giudiziari ordinari, sovente collocati in diversi edifici, addirittura
riconoscendo al magistrato d'appello della sezione di sorveglianza
funzioni di vigilanza nei confronti degli altri uffici del distretto e
così avallando l'esistenza di un ordine di uffici collaterale e
separato dagli organi giudiziari ordinari, in netto contrasto col
disposto dell'art. 102, comma secondo, Cost., che inequivocamente
postula un rapporto di integrazione organica fra organo giudiziario
ordinario e sezione specializzata.
Né varrebbe invocare in contrario il potere di vigilanza o di
temporanea destinazione che comunque compete al Presidente della Corte
d'appello (ex art. 14, comma secondo, d.l. n. 511 del 1946), ovvero il
rapporto funzionale tra uffici di sorveglianza ed organi del pubblico
ministero, non sembrando ciò sufficiente per ritenere sussistente quel
rapporto di immedesimazione di cui s'è detto. Neppure varrebbe ad
inserire la sezione di sorveglianza nel sistema degli organi giudiziari
la norma di cui all'art. 71, comma primo, della stessa legge n. 354 del
1975, che non estende la disciplina del procedimento di sorveglianza
alla istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza, ché,
anzi, essendo in materia previsto (ex art. 640 c.p.p.) il ricorso alla
Corte d'appello come giudice di secondo grado avverso le decisioni
della sezione di sorveglianza, resta definitivamente escluso che la
seconda possa riguardarsi come sezione specializzata della prima.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione venga dichiarata infondata, negando che la Sezione di
sorveglianza possa essere ritenuta giudice speciale. L'espressione "
sezioni specializzate ", di cui all'art. 102 Cost., non esclude invero
" moduli organizzativi diversi da quelli previsti nell'ordinamento
giudiziario ", ma impone solo un rapporto da genus a species che, sulla
scorta degli elementi di identificazione indicati nella sentenza n. 76
del 1961, devono ritenersi ricorrere nella specie (designazione dei
componenti da parte del C.S.M.; vigilanza da parte dei capi degli
uffici della Magistratura ordinaria; sottoposizione del giudizio alle
regole del codice di procedura penale; controllo di legittimità
spettante alla Corte di cassazione).
La Sezione di sorveglianza sarebbe dunque assimilabile per alcuni
aspetti strutturali al Tribunale per i minorenni, la cui natura di
giudice speciale è stata esclusa sia dalla giurisprudenza che dalla
dottrina. Considerato in diritto :
1. - La sezione di sorveglianza di Bologna, reputando che la
disciplina instaurata in materia con la riforma di cui alla legge 26
luglio 1975, n. 354, peraltro modificata con la legge 12 gennaio 1977,
n. 1, le abbia conferito natura di giudice speciale piuttosto che di
sezione specializzata, denuncia l'illegittimità della propria
costituzione. Ed al riguardo essa dedica larga parte della sua
motivazione ai magistrati di sorveglianza.
Si legge, infatti, nell'ordinanza: che questi, " presenti in sole
56 sedi..., sono totalmente autonomi, organizzativamente,
funzionalmente, amministrativamente rispetto ai tribunali " presso" i
quali sono costituiti "; che in tal senso si pronunciò il Consiglio
superiore della magistratura, quando, con deliberazione 8 marzo 1978, "
riconobbe sciolto da ogni legame organico l'ufficio di sorveglianza
rispetto al tribunale " e " ne riaffermò la completa autonomia
funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, anche in
rapporto al suo carattere policircoscrizionale "; che " l'espressione "
presso il tribunale " di cui all'impugnato art. 68 è priva di
significato funzionale essendo diretta ad indicare la mera coincidenza
della sede, di luogo geograficamente inteso "; che, " mentre prima
della riforma le più limitate funzioni del giudice di sorveglianza
erano organizzate all'interno dell'organo-tribunale ", con la riforma
si è, viceversa, creato " un assetto istituzionale nuovo ", in
conseguenza del quale " il giudice di sorveglianza è stato per così
dire espulso dal tribunale " e costituito " in autonomo organo
totalmente esterno al tribunale "; che " nella prassi in concreto degli
uffici di sorveglianza si è vieppiù accentuata la condizione di
totale separazione e autonomia rispetto agli organi giudiziari
ordinari, anche con sempre più frequenti sistemazioni logistiche in
edifici distinti "; che " perciò è stata data vita ad un modello
organizzativo - ufficio di sorveglianza - totalmente innovativo, con
circoscrizioni pluricircondariali, secondo ritagli geografici talvolta
capricciosi, sempre poco funzionali, privi, come si è detto, di
rapporti orizzontali con gli organi ordinari-tribunali, ma collegati
tra loro ". E " non pare sufficiente " - conclude l'ordinanza sul punto
- " a far rientrare nel sistema degli " organi giudiziari ordinari "
né il potere di vigilanza del presidente della Corte d'appello..., né
il potere di temporanea destinazione - cioè applicazione - affidata
allo stesso presidente della Corte d'appello, né, infine, il rapporto
funzionale con gli organi del pubblico ministero... ".
2. - Con l'argomentazione testé riportata, il giudice a quo mostra
palesemente di dubitare della legittimità costituzionale, non solo
della propria costituzione, ma anche degli uffici e dei magistrati di
sorveglianza; in definitiva, dubita di alcune fra le innovazioni più
qualificanti dell'attuale ordinamento penitenziario. Senonché,
l'impugnazione dell'art. 70 " in rapporto " con l'art. 68 non trova, in
punto di rilevanza della proposta questione, una plausibile
giustificazione, giacché l'art. 70 prevede e disciplina esclusivamente
le sezioni di sorveglianza, mentre l'art. 68 prevede e disciplina gli
uffici di sorveglianza. Ed invero, le deduzioni afferenti a questi
ultimi, presumibilmente offerte nel disegno di puntellare la sollevata
questione, non possono valere, quand'anche ne fosse indiscutibile la
fondatezza, nei confronti della sezione di sorveglianza: esse
travalicano, infatti, i precisi termini della sollevata questione, nel
senso che riguardano pur sempre un organo distinto, per cui l'eventuale
illegittimità di questo - che, comunque, non competerebbe al giudice a
quo di denunciare - non comporterebbe l'illegittimità della sezione di
sorveglianza.
3. - L'esame della questione va perciò portato prevalentemente
sull'art. 70 e sugli argomenti da esso dedotti.
Tali argomenti si lasciano ridurre, a ben vedere, all'asserita e
ribadita carenza di un " rapporto di immedesimazione (o integrazione o
compenetrazione) organica " tra la sezione di sorveglianza, da un lato,
e la Corte d'appello nel cui ambito territoriale essa risulta
istituita, dall'altro lato. Benché, infatti, l'impugnato art. 70,
primo comma, disponga che " in ciascun distretto di Corte d'appello...
è costituita un'apposita sezione di sorveglianza ", questa - afferma
l'ordinanza - è in realtà un " giudice autonomo ", cioè speciale e,
quindi, illegittimo. Sempre secondo il giudice a quo, la Costituzione,
adottando il principio dell'unità della giurisdizione, vieta la
creazione di nuovi giudici speciali e consente (art. 102, secondo
comma) che possano istituirsi soltanto " sezioni specializzate per
determinate materie ", e soltanto " presso gli organi giudiziari
ordinari ". Ma poiché, sia nel pensiero del costituente, sia nel suo
significato letterale, " sezione " deve intendersi " come articolazione
organizzativa interna agli esistenti organi giudiziari ordinari ", "
come suddivisione, ripartizione in cui si articola l'unità organica ",
come " ripartizione di un'unità complessiva unitaria ", nella specie -
prosegue l'ordinanza - " la denominazione " sezione " si adegua solo
nominalmente al precetto dell'art. 102, secondo comma, Cost. ": la
sezione di sorveglianza insomma, non avendo con la Corte d'appello
alcun legame, ma solo una mera " coincidenza della circoscrizione
territoriale ", impropriamente verrebbe dal legislatore denominata "
sezione ".
4. - L'insistita negazione dell'esistenza di un nesso organico tra
la sezione di sorveglianza e la Corte d'appello nel cui distretto è
costituita - a parte il rilievo che la dizione " rapporto di
immedesimazione (o compenetrazione o integrazione) organica " si addice
meglio al rapporto fra la persona giuridica ed i suoi organi, anziché
a quello tra questi e le loro articolazioni - risulta sorreggersi su
considerazioni, tutto sommato, di ordine esegetico - il significato
lessicale del sostantivo " sezione " e della preposizione " presso " -
a scapito di quelle di ordine sistematico e, soprattutto, su uno
schematismo ancorato ad una visione incompleta, preconcetta e statica
dell'ordinamento giudiziario. Non si spiegano altrimenti la
svalutazione o distorsione di elementi non negligibili e tutt'altro che
privi di rilievo.
Tutti gli uffici giudiziari del distretto sono posti sotto la
sorveglianza del Presidente della Corte d'appello (art. 14, secondo
comma, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 sulle "
guarentigie della magistratura "), e lo stesso Consiglio superiore
della magistratura (C.S.M.) si è pronunciato nel senso che tale norma
si applica anche agli uffici ed alle sezioni di sorveglianza: il
giudice a quo, che pure rievoca il parere del C.S.M., disconosce al
suddetto potere di sorveglianza il valore di rapporto fra la sezione di
sorveglianza e la Corte d'appello. È espressamente previsto (art. 68,
terzo comma, impugnato) che alla sostituzione di un magistrato impedito
provveda con proprio decreto il Presidente della Corte d'appello: anche
tale dato non avrebbe alcun pregio. Inoltre, secondo l'interpretazione
comunemente accolta del combinato disposto degli artt. 71 e 71 ter
della legge de qua, i provvedimenti in tema di revoca anticipata delle
misure di sicurezza sono ricorribili in Corte d'appello: neppure tale
ricorribilità configurerebbe un nesso tra i due organi ed, anzi,
porterebbe ad escludere " definitivamente che questo organo possa
considerarsi sezione specializzata della Corte d'appello ", quasi che
sia inconcepibile nel nostro ordinamento - basterà in proposito
ricordare anche solo il disposto di cui all'art. 383 c.p.c. - il
riesame di una controversia da parte di un giudice di pari grado,
purché diverso da quello che si è già pronunciato. Va rilevato
ancora che la ripetuta attribuzione della qualifica di organo "
autonomo " alla sezione di sorveglianza non assurge ad autonomo
profilo, perché è semplicemente liberazione dell'asserita mancanza di
alcun rapporto con la Corte d'appello. Ed in quanto, da ultimo, alla
censura rivolta al legislatore di avere dato vita, con le sezioni (e
gli uffici) di sorveglianza, ad un " modello organizzativo... anomalo
", essa, lungi dall'avvalorare la denunciata illegittimità, rivela una
concezione fondamentalmente erronea, e perciò inaccettabile. È la
concezione, secondo cui l'assetto stabilito dall'ordinamento
giudiziario tuttora in vigore avrebbe valore paradigmatico pressoché
vincolante per il legislatore ordinario, cui, viceversa, non è
precluso, sia di creare strutture del tutto nuove e diverse dagli
attuali uffici giudiziari - fatta salva, ben s'intende, la Corte di
cassazione, che è l'unico organo della giurisdizione ordinaria
previsto dal testo costituzionale, sia di modificare, anche
radicalmente, strutture già esistenti. Ed al giudice a quo è, invece,
sfuggito che proprio quest'ultima ipotesi si potrebbe dire essersi
verificata nella specie.
5. - Per convalidare la denuncia di illegittimità, il Giudice a
quo invoca una sentenza di questa Corte (n. 76 del 1961), di cui, anzi,
riporta il passo nel quale si legge che l'art. 102, secondo comma,
Cost. " consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite
" presso " gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale
si è voluto significare l'esistenza di un nesso organico, di una
compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri ".
Senonché tale sentenza, contrariamente a quanto si ritiene
nell'ordinanza, non conforta l'assunto. Ed invero, in quella pronuncia
la Corte, dopo avere enunciato che, se effettivamente dall'art. 102,
secondo comma, Cost. si deduce l'esistenza di un nesso, non è tuttavia
agevole " determinare quali siano gli indizi sufficienti a far ritenere
la presenza di tale nesso ", affermò che bastano, sotto il profilo
funzionale, l'adozione nel procedimento, del codice di rito, le
eventuali deroghe al quale " dovrebbero essere formulate in modo
esplicito " e, sotto il profilo strutturale, l'assoggettamento delle
sezioni " alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali
sono collegate ". Ora, nella presente fattispecie ricorrono e
concorrono proprio quegli " indizi sufficienti " a far ritenere
l'esistenza, tra la sezione specializzata e la Corte d'appello, del
nesso di cui alla richiamata pronuncia: a tacer d'altro, per ciò che
concerne il profilo funzionale, ai provvedimenti in tema di revoca
anticipata delle misure di sicurezza si applicano le comuni norme del
codice di rito ed il procedimento di sorveglianza è disciplinato con
nonne espresse; per ciò che concerne il profilo strutturale, se anche
non si voglia tener conto del collegamento con la Procura generale, non
si comprende come a riguardo di un ordinamento cui ripugna qualsivoglia
rapporto di tipo gerarchico possa - peraltro indimostratamente -
disconoscersi il valore di legame alla sorveglianza che, secondo quanto
si è già rilevato, il Presidente della Corte d'appello esercita su
ogni ufficio giudiziario del distretto e, quindi, anche sulla sezione
di sorveglianza.
La pronuncia risulta, insomma, invocata a torto; tanto che
l'Avvocatura dello Stato, sia nell'atto di intervento, sia alla
pubblica udienza, si giova proprio degli argomenti ivi contenuti per
confutare convincentemente l'ordinanza, segnalando altresì, non
infondatamente, che la sezione di sorveglianza " è per alcuni aspetti
strutturali assimilabile al Tribunale dei minorenni, rispetto al quale
la Corte di cassazione e la dottrina hanno escluso la natura di giudice
speciale ".
Ma a riguardo di quella remota sentenza, a parte quanto si è
testé osservato, non deve ignorarsi che la Corte fu allora sollecitata
a decidere una questione ben diversa da quella odierna e tale, da non
richiedere alcun approfondimento in ordine alla distinzione fra giudici
speciali e sezioni specializzate. Trattandosi, infatti, di giudicare se
un collegio giusdicente, composto in prevalenza di persone estranee
alla magistratura, sia per tale sua composizione giudice speciale, non
sezione specializzata, la Corte non aveva motivo di approfondire il
punto. Essa, sentenziando nel senso dell'infondatezza, dopo avere
osservato che il criterio discretivo fra giudici speciali e sezioni
specializzate, già in passato " d'ardua determinazione ", è divenuto
" ancora più incerto " oggi, stanti le maggiori garanzie prescritte
dalla Costituzione anche per i primi, poté limitarsi a ricavare
semplici " indizi " dal solo art. 102, secondo comma, Cost., anziché
tentare di estrarre sicuri criteri dal sistema.
6. - Il costituente repubblicano ha dedicato alla giurisdizione un
intero titolo, composto di tredici articoli - quasi tutti contenenti
una pluralità di disposizioni -, cui si devono aggiungere i quattro
articoli - da 24 a 27 - non a caso collocati nel titolo primo della
parte prima della Costituzione, avente per oggetto i " rapporti civili
", nonché la sesta e settima disposizione, primo comma. Non più,
dunque, i soli sei scarni articoli - da 68 a 73 - del perento Statuto
regio, ma un complesso di nonne cospiranti ad assicurare a chiunque e
contro chiunque l'effettiva ed obiettiva tutela di ogni diritto
soggettivo - in primo luogo, della libertà - e di ogni interesse
legittimo. Una parte di tali norme afferisce più propriamente
all'esercizio della giurisdizione, l'altra parte più propriamente
all'organizzazione e funzionamento di questa - all'" ordinamento
giurisdizionale ", insomma, come appunto recita l'epigrafe della
sezione prima, titolo quarto della parte seconda del testo
costituzionale -, componendosi in due gruppi tra loro complementari. E
nell'ambito di ognuno di questi le norme ivi comprese sono tanto
univocamente ed intimamente legate, che sovente non può cogliersi il
genuino e pieno senso dell'una, se non si tengono presenti le altre e,
soprattutto, il sistema cui nel loro insieme danno vita. Nella specie,
l'esame condotto unicamente sul dato testuale di cui all'art. 102,
secondo comma, Cost. è inadeguato a risolvere il problema della
individuazione del criterio discretivo fra giudici speciali e sezioni
specializzate, sicché non può non essere insicuro ed inappagante il
risultato.
Ora, limitando l'attenzione alla parte che qui interessa a quella,
cioè, che disciplina l'ordinamento giudiziario sembra irrefutabile
l'affermazione che pietra angolare di questo è il C.S.M.. Per espresso
dettato della Costituzione (artt. 104-107), sono riservati al Consiglio
superiore tutti i poteri in ordine allo status di tutti i magistrati
ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici,
professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della
totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che
spetta ad esso di deliberare anche i " provvedimenti riflettenti gli
organi giudiziari ", oltre che il pubblico ministero (art. 7 regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'" ordinamento giudiziario "):
basti ricordare il potere di approvare le tabelle annuali relative alla
composizione degli uffici giudiziari costituiti in più sezioni (artt.
7 cit., 91 regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, recante "
regolamento generale giudiziario", e 39, terzo comma, regio decreto n.
12 del 1941), ed il potere di promuovere inchieste sugli uffici
giudiziari - sia pure, almeno allo stato, attraverso l'ispettorato
presso il Ministero della giustizia -, quando ricorrano " esigenze
relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite " (artt. 8
legge 24 marzo 1958, n. 195, recante " norme sulla costituzione e sul
funzionamento del C.S.M. ", e 40 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,
recante " disposizioni di attuazione e di coordinamento " della
predetta legge).
La constatazione che tali poteri possono e devono essere esercitati
esclusivamente dal C.S.M., ed esclusivamente sui magistrati ordinari e
sugli organi giudiziari ordinari, rivela l'esistenza di un collegamento
istituzionale di questi con quello. Ma allora questo rapporto, se può
e deve correre, secondo il preciso e lucido disegno del costituente,
solo fra magistrati ed organi giudiziari ordinari, da un lato, e
C.S.M., dall'altro, assume il valore di sicuro indice di riconoscimento
della giurisdizione ordinaria. Esso consente, insomma, di affermare che
appartengono alla giurisdizione ordinaria gli organi giusdicenti
riconducibili al Consiglio superiore della magistratura.
7. - Non rimane, allora, che verificare la corrispondenza, o meno,
della posizione delle sezioni di sorveglianza al criterio testé
enunciato.
All'uopo è agevole constatare che la loro composizione " è
annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario " (art. 70, primo comma, legge n. 354 del 1975); che esse
si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70
cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina per i
secondi, provvede il C.S.M. (art. 10, primo e secondo comma, legge n.
195 del 1958); che all'eventuale destinazione temporanea dei magistrati
provvede il Presidente della Corte d'appello (art. 68, terzo comma,
legge cit.); che, come già detto, quest'ultimo esercita la
sorveglianza, sia sui magistrati, sia sulle sezioni (e sugli uffici) di
sorveglianza. E vale aggiungere che, come in fondo riconosce lo stesso
giudice a quo, anche per i magistrati delle sezioni di sorveglianza le
valutazioni previste dall'ordinamento giudiziario (artt. 1, primo
comma, legge 25 luglio 1966, n. 570, 2 legge 20 dicembre 1973, n. 831
ed 1, primo comma, legge 2 aprile 1979, n. 97) vengono esattamente
ritenute di competenza del consiglio giudiziario, e precisamente di
quello del distretto nel quale i magistrati in parola esercitano le
loro funzioni.
Sono dati, questi, che, sia separatamente, sia ancor più
congiuntamente, impongono di riconoscere che le sezioni di
sorveglianza, risultando avere come referente il C.S.M., rientrano
nella giurisdizione ordinaria. Se, poi, una volta esclusane la natura
di giudice speciale, esse siano propriamente sezioni specializzate,
oppure organi del tutto nuovi ovvero ancora una ristrutturazione dei
preesistenti giudici di sorveglianza, è problema che non ha rilievo
sul piano della giustizia costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (" Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà "), sollevata in
riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione dalla
sezione di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte