Art. 383 c.p.c.
Cassazione con rinvio
[1]La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
[2]Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
[3]La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva