Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice

penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 26

gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento

penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 216 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 26 gennaio

1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

314 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

che la questione veniva sollevata in sede di riesame dell'ordine

di cattura emesso il 23 dicembre 1987, ai sensi dell'art. 314

c.p.m.p., dal Procuratore militare della Repubblica presso lo stesso

Tribunale, nei confronti di un imputato del delitto di diserzione

continuata, ai sensi dell'art. 148 n. 2 c.p.m.p. e 81, secondo comma,

cod.pen.;

che, peraltro, l'imputato - arrestato in flagranza di reato l'11

gennaio 1988 - era stato posto in libertà provvisoria il 18

successivo;

che, secondo l'ordinanza, la diversità di trattamento che si

verifica fra il militare sottoposto alla giurisdizione militare

(esposto alla cattura facoltativa per ogni reato non colposo che

comporti una pena non superiore nel massimo a tre anni di

reclusione), e quello sottoposto alla giurisdizione ordinaria nei

casi di connessione (cattura facoltativa solo per i delitti non

colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni),

viola l'art. 3 Costituzione, ma anche l'art. 13 nella parte in cui

esprime il principio di favor libertatis;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto declararatoria d'inammissibilità della questione per

irrilevanza o, comunque, di infondatezza;

Considerato che, essendo stato l'imputato arrestato nella

flagranza del reato, la sua cattura era obbligatoria ex art. 308

c.p.m.p., poco rilevando che il P.M. avesse erroneamente invocato

nell'ordine di cattura l'art. 314 c.p.m.p., giacché il Tribunale

avrebbe dovuto comunque avere riguardo alla sostanza della situazione

giuridica nella quale l'imputato versava, e non a quella artificiosa

che veniva a crearsi per l'erronea procedura instaurata; in guisa che

la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire

in causa per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la

legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in

causa per la sua erronea utilizzazione, e non per la sua

compatibilità costituzionale nella specie irrilevante;

che, d'altra parte, il riferimento all'art. 3 Costituzione viene

fondato sull'ipotesi di una connessione che trasferisca il

procedimento alla giurisdizione ordinaria: ipotesi la quale nemmeno

sussiste nella specie, essendo il procedimento pacificamente di

competenza del Giudice militare;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal

Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con

riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte