Sentenza n. 4/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1,
del codice penale militare di pace, promosso con n. 2 ordinanze
emesse il 26 settembre 1995 e il 23 aprile 1996 dal Tribunale
militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Varriale
Giuseppe e Romaniello Giuseppe, rispettivamente iscritte ai nn. 33 e
746 del registro 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 6 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale
militare di Padova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, che
punisce il reato di diserzione cosiddetta propria nel quale incorre
il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza
autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi.
Il Tribunale era stato chiamato a decidere, in due distinti
procedimenti, sul comportamento di due militari imputati del reato di
diserzione per non avere fatto rientro dalla libera uscita, essendo
rimasti assenti dal servizio per svariati mesi, per poi ripresentarsi
il primo ad altro distretto adducendo come giustificazione le gravi
condizioni della propria famiglia, ed il secondo al re-parto di
appartenenza sostenendo di essere stato malato.
In entrambe le ordinanze il remittente premette che, in base al
diritto vivente, il mancato rientro dalla libe-ra uscita, protrattosi
per un periodo superiore a cinque giorni, realizza appunto un'ipotesi
di diserzione propria, in relazione alla quale non è possibile
all'agente allegare l'esistenza di un "giusto motivo" dell'assenza,
come invece è consentito dal numero 2 dello stesso art. 148, che
punisce il diverso reato di diserzione cosiddetta impropria che
commette il militare che, trovandosi legittimamente assente, non si
presenta "senza giusto motivo" nei cinque giorni successivi a quello
previsto.
L'orientamento seguito dalla giurisprudenza, propensa ad inquadrare
il mancato rientro dalla libera uscita nella diserzione propria,
muoverebbe, ad avviso del giudice a quo, da una nozione di presenza
in servizio "di natura amministrativo-cartolare", che porterebbe a
considerare presente il militare in libera uscita, anche se la
maggiore libertà accordatagli a seguito della legge 11 luglio 1978,
n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), l'ampliamento
dell'orario di libera uscita e i moderni mezzi di trasporto
potrebbero consentirgli di allontanarsi in quelle ore dalla caserma
"anche di centinaia di chilometri".
La differente regolamentazione poteva trovare, secondo il
remittente, il suo presupposto "nella vicinanza con il superiore,
nella onnipresenza per così dire dello stesso, sul quale il militare
poteva comunque contare anche in orario di libera uscita (di cui
poteva fruire solamente nel ristretto ambito del presidio) per
rappresentare esigenze personali tali da consigliare l'autorizzazione
ad allontanarsi dal servizio e dal reparto". Essendo venuto meno
questo presupposto, sarebbe irrazionale e contrasterebbe con il
principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, il
fatto che "la disciplina penalistica sia differenziata, a seconda che
il militare non sia rientrato in caserma al termine di una licenza o
di un permesso, piuttosto che al termine di libera uscita".
2. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando preliminarmente la inammissibilità della questione
per difetto di rilevanza, a causa della mancata esposizione, nella
motivazione delle ordinanze, della concreta fattispecie che ha dato
origine ai processi pendenti innanzi al giudice remittente.
Le questioni sarebbero, comunque, infondate, poiché il differente
trattamento stabilito dall'art. 148 del codice penale militare di
pace, in riferimento alla rilevanza dell'esimente del "giusto
motivo", troverebbe ragionevole giustificazione nel maggior grado di
offensività dell'allontanamento senza autorizzazione, rispetto al
mancato rientro del militare legittimamente assente. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze di
identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In entrambe le ordinanze, il giudice a quo premette che, in base al
diritto vivente, il mancato rientro del militare dalla libera uscita,
protrattosi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, non
può configurarsi come mancata riassunzione in servizio al termine di
una legittima assenza (cosiddetta diserzione impropria, prevista
dall'art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), ma
costituisce un caso di allontanamento senza autorizzazione
(cosiddetta diserzione propria, punita dall'art. 148, numero 1, dello
stesso codice).
Il remittente pone quindi a raffronto la condizione del militare in
libera uscita e quella del militare in licenza o in permesso; ritiene
che tali condizioni siano sostanzialmente equiparabili e considera
pertanto ingiustificata la diversità di disciplina risultante dai
numeri 1 e 2 dell'art. 148 del codice penale militare, che solo in
caso di mancato rientro in caserma al termine della licenza o del
permesso, e non anche in caso di mancato rientro al termine della
libera uscita, danno rilievo all'eventuale "giusto motivo" del
ritardo quale esimente del reato di diserzione cosiddetta impropria.
Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima
disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Dalla motivazione delle ordinanze emergono infatti con sufficiente
chiarezza le situazioni di fatto che hanno dato origine ai processi
nel corso dei quali il Tribunale militare di Padova ha sollevato le
questioni di legittimità costituzionale che vengono all'esame di
questa Corte.
Si tratta, in particolare, di due militari, imputati del reato di
cui all'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace in
quanto non avevano fatto rientro dalla libera uscita, rimanendo
arbitrariamente assenti dal servizio per svariati mesi, e si erano
ripresentati successivamente - il primo ad altro distretto militare
ed il secondo al reparto di appartenenza - giustificando il perdurare
della loro assenza, rispettivamente, con la drammaticità della
condizione della propria famiglia e con una malattia.
L'impossibilità di dare rilievo all'esimente del "giusto motivo",
prevista soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 148, numero 2 del
codice penale militare di pace, e che potrebbe eventualmente
ricorrere nelle fattispecie in esame se questa Corte accogliesse la
questione di legittimità costituzionale, rende evidente la
sussistenza del requisito della rilevanza.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Benché tra le fattispecie poste a raffronto dal giudice a quo vi
siano punti di contatto che sarebbe difficile negare, permangono
diversità sostanziali che fanno apparire non irragionevole il
diverso trattamento per esse stabilito dal legislatore. I profili di
similitudine rappresentano il prodotto della profonda evoluzione che
l'istituzione militare ha subito nell'ordinamento democratico e che
ha coinvolto, nella stessa misura, molti suoi istituti.
Un tempo l'aprirsi del sistema delle forze armate ad istanze di
più intensa protezione della libertà umana era contrastato dal
carattere tendenzialmente totalizzante dell'istituzione e
dall'apparire questa, per ogni suo aspetto, così saldamente
strutturata intorno ai principi di autorità e disciplina da rendersi
scarsamente omogenea con una visione orientata al riconoscimento di
diritti individuali del militare. Oggi, invece, non sono pochi gli
istituti che, seppure risalenti a tradizioni inveterate del diritto
militare, hanno visto mutare il loro valore ed il loro significato e
si prestano ad essere riqualificati alla luce dell'art. 52 della
Costituzione e dello spirito democratico al quale, secondo questa
disposizione, deve informarsi l'ordinamento delle forze armate.
Entrambi gli istituti in parola (la licenza o il permesso, da un
lato, e la libera uscita, dall'altro), sono stati investiti dal
processo di rinnovamento, propiziato dalla Costituzione e dal
progressivo mutamento dei contesti culturali, fino ad assumere la
nuova configurazione di elementi essenziali di uno statuto minimo
delle libertà riconosciute agli appartenenti alle forze armate,
anche in servizio di leva.
L'approdo di questo processo evolutivo si fa evidente nelle due
fondamentali innovazioni degli artt. 5 e 12 della legge 11 luglio
1978, numero 382, contenente norme di principio sulla disciplina
militare. La prima riguarda l'abbigliamento del militare durante il
tempo libero - al di fuori degli orari, dei luoghi e dei compiti di
servizio - e consente di indossare l'abito civile non solo nei
periodi di permesso e di licenza, ma anche, salvo enumerate
eccezioni, nella libera uscita. Di questa innovazione deve essere
sottolineato il valore altamente simbolico: il militare, soprattutto
se di leva, non dismette la propria appartenenza alla società civile
e l'ordinamento militare, senza che la sua connotazione di sistema
imperniato sul principio di autorità subisca alterazioni snaturanti,
riconosce spazi di libertà individuale durante i quali i vincoli di
disciplina si attenuano e l'attività dei singoli sottostà alle
regole della vita civile ed al principio di libertà che le ispira.
L'altra innovazione, contenuta nell'art. 12 della citata legge n. 382
del 1978, si muove nella stessa direzione: al militare in libera
uscita non vengono più posti limiti generali di distanza
nell'allontanamento dalla località di servizio e si prevede che tali
limiti non possano essere introdotti se non "per imprescindibili
esigenze di impiego". Uso degli abiti civili e facoltà di
allontanarsi dal distretto delineano, insieme, un ambito spaziale e
temporale di libertà del militare in libera uscita qualitativamente
non dissimile da quello che gli è riconosciuto durante il periodo di
permesso o di licenza.
E tuttavia l'assimilazione di questi istituti, derivante dalla
comune matrice della libertà individuale del militare, non può
essere spinta fino al punto di postulare una assoluta identità di
regolamentazione e di imporre l'esimente del "giusto motivo" anche in
quella particolare ipotesi di diserzione propria che, nel diritto
vivente, viene configurata nel caso di mancato rientro del militare
dalla libera uscita.
A parte il rilievo che le licenze e i permessi vengono concessi ai
singoli militari con apposito provvedimento autorizzativo, laddove,
in base a quanto disposto dagli artt. 45 e 46 del regolamento di
disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), questi fruiscono
di libera uscita secondo turni e orari stabiliti con atto generale da
rendere pubblico nell'ambito di ciascuna forza o corpo armato - ciò
che potrebbe di per sé giustificare la affermazione, comune nella
giurisprudenza, secondo la quale una situazione più prossima ad una
vera e propria sospensione del servizio si determina solo nella prima
ipotesi, mentre nella seconda si è in presenza di una semplice
regolamentazione del servizio stesso - si deve considerare che
un'ulteriore diversità sostanziale tra le due fattispecie, che vale
senz'altro a giustificare il differente apprezzamento da parte del
legislatore delle ipotesi di mancato rientro, consiste nel più
circoscritto ambito temporale di autodeterminazione che la libera
uscita comporta rispetto alle licenze e ai permessi. Nella libera
uscita, infatti, pur attribuendosi al militare, nell'ambito della
normale disciplina del servizio, una libertà di scelta circa il modo
di impiegare il proprio tempo, l'irrilevanza dei giusti motivi
dell'eventuale ritardo tende a porre all'esercizio della libertà di
movimento un vincolo - seppure indiretto - che non appare a questa
Corte irragionevole. La scelta di addossare interamente al militare
(salve ovviamente le ipotesi di forza maggiore e stato di necessità)
il rischio del mancato rientro attraverso una graduazione di
sanzioni, che solo con il prolungarsi dell'assenza divengono penali,
è determinata dall'esigenza di accompagnare il riconoscimento di
brevi periodi di libertà individuale con una previsione che, pur
lasciando intatta - in principio - la libertà del militare di
determinarsi, lo induca ad una autolimitazione in ordine ad attività
suscettibili di incidere negativamente sul rispetto dell'orario di
rientro. Viene così a realizzarsi, nella previsione legislativa, un
bilanciamento non privo di ragionevolezza tra la libertà di
movimento e di autodeterminazione dei singoli e l'effettività
dell'istituzione militare.
Nelle licenze e nei permessi il diverso apprezzamento del ritardo,
implicito nel rilievo che in questi casi viene dato all'eventuale
"giusto motivo", trova spiegazione nella maggiore durata del tempo
libero a disposizione del militare e nella sua - presumibilmente più
piena - reimmissione nella vita civile. In tali casi non appare
irragionevole né arbitrario il fatto che il legislatore, sulla
presunzione che il maggior ambito temporale di autodeterminazione
possa esporre il soggetto a vicissitudini ostative di un tempestivo
rientro, dia rilievo a circostanze che, seppur non inquadrabili tra
le esimenti generali, siano tuttavia suscettibili di positivo
apprezzamento.
La diversità di disciplina delle due fattispecie - licenze e
permessi da un lato, libera uscita dall'altro - si fonda, in
definitiva, sulla oggettiva differenza delle situazioni regolate e
non dà luogo a ingiustificate disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte