Sentenza n. 4/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 14d.lgs. 455/1946
- art. 18d.lgs. 455/1946
- art. 14legge 157/1992
- art. 18legge 157/1992
- art. 12legge 157/1992
- art. 16legge 157/1992
- art. 30legge 157/1992
- art. 13legge 157/1992
- art. 10legge 157/1992
citata
- art. 19legge 157/1992
- art. 6legge 157/1992
- art. 26legge 157/1992
- art. 11legge 157/1992
- art. 50legge 157/1992
- art. 22legge 157/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4,
della legge regionale siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la
protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale), nonché dei seguenti altri articoli della
stessa legge: combinato disposto degli artt. 19, comma 1, come
modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del
1998, e 18, comma 1; degli artt. 17, comma 6; 18, comma 3; 19, commi
1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n.
15 del 1998; 22, come modificato dall'art. 8 della legge regionale
siciliana n. 15 del 1998, e 26, comma 4, come modificato dall'art. 11
della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, promossi con
ordinanze emesse il 27 novembre 1997 ed il 16 dicembre 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, sui ricorsi proposti da Legambiente - comitato regionale
siciliano ed altri contro l'Assessorato per l'agricoltura e le
foreste della Regione Siciliana, iscritte al n. 312 del registro
ordinanze 1998 e al n. 298 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1998 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti gli atti di costituzione di Legambiente - comitato regionale
siciliano ed altri nonché l'atto di intervento della Regione
Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Girolamo Calandra e Alessio Petretti per
Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri e gli avvocati
Giovanni Lo Bue e Silvana Oddo per la Regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 27 novembre 1997 (r.o. n. 312 del 1998),
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, ha sollevato, nel corso di un giudizio fra
Legambiente - comitato regionale siciliano e Associazione Italiana
per il World Wildlife Found (WWF) - Delegazione Sicilia contro
l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione Siciliana,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e
forestale), denunciando violazione dell'art. 14 dello statuto della
Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 e dell'art. 10 della
Costituzione, in relazione alla legge statale 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio).
1.2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il
giudizio principale ha ad oggetto il decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, con il quale si
è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio
nella Regione, per la stagione 1997-1998. Atteso che il gravame
proposto dalle parti ricorrenti si fonda, in modo esclusivo, sulla
asserita incostituzionalità della norma denunciata, di cui il
decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione, il giudice
rimettente richiama quella giurisprudenza della Corte costituzionale
secondo la quale "la dedotta incostituzionalità di una norma può
costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi
l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di
un'eventuale pronuncia cautelare" (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367
del 1991).
Si conclude, pertanto, per la sussistenza della rilevanza, dato che
soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale consentirà
al Collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sia sulla
domanda cautelare (che nella specie risulta temporaneamente accolta,
con separata ordinanza, sino alla prima Camera di consiglio utile
dopo la restituzione degli atti del presente giudizio), sia sul
merito del ricorso.
1.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
rammenta che la legge statale n. 157 del 1992 contiene prescrizioni
che comportano per la Regione l'obbligo:
1) di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria del
territorio, delimitando le zone da destinare alla protezione della
fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia, nonché le
aree in cui la Regione medesima può promuovere forme di gestione
programmata della stessa caccia (art. 10);
2) di approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il
relativo regolamento di attuazione, ripartendo il territorio
destinato alla caccia programmata in ambiti "di dimensione
sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini
naturali" (art. 14, commi 1 e 7, della stessa legge).
L'ordinanza ricorda, altresì, che il già menzionato art. 14 della
legge n. 157 del 1992 stabilisce, al comma 16, che, a partire dalla
stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le aree
nelle quali l'attività di caccia è consentita in forma programmata
ovvero è riservata alla gestione privata, oppure non è consentita.
Rilevato che non solo tale pianificazione non è avvenuta, ma non
sono stati neppure istituiti quegli organismi tecnici previsti dalla
predetta normativa, il cui apporto è necessario per l'attuazione dei
piani, l'ordinanza osserva che la legge regionale n. 33 del 1997,
mentre "non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del
legislatore statale" ha, invece, con la disposizione denunciata,
autorizzato l'Assessore regionale ad applicare il calendario e le
modalità venatorie dell'anno precedente, con relativo ampliamento
dell'arco temporale della stagione faunistica. E ciò apportando i
necessari aggiornamenti, "nelle more dell'adozione del piano
regionale faunistico-venatorio" e "prescindendo dal parere del
comitato regionale faunistico venatorio".
Nel sottolineare la violazione operata dal legislatore siciliano
del termine perentorio ("a partire dalla stagione venatoria
1995-1996") posto dalla legge n. 157 del 1992 per l'indicazione, da
parte dei calendari venatori, delle zone nelle quali ammettere, in
forme diverse, l'attività venatoria nonché di quelle nelle quali
tale attività è da considerare vietata, il rimettente osserva che
la legge statale viene a caratterizzarsi come legge di riforma
economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme
fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione
esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia. Donde
la lamentata violazione dell'art. 14 dello statuto speciale, non
superabile in virtù della qualificazione di disposizione transitoria
data alla norma impugnata.
Quest'ultima si porrebbe in contrasto anche con l'art. 10 della
Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi
internazionali, atteso che l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del
1992, recepisce integralmente le direttive CEE concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici e costituisce adeguamento
dell'ordinamento italiano agli obblighi posti dalla Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950 e dalla Convenzione di Berna del 19
settembre 1979.
1.4. - Si è costituito in giudizio il comitato regionale siciliano
della Legambiente, unitamente all'Associazione Italiana per il World
Wildlife Found (WWF), chiedendo che la questione sia dichiarata
fondata.
Sotto il profilo della rilevanza, la memoria, ricordata la
giurisprudenza costituzionale secondo la quale la rilevanza stessa va
valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo
della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale,
afferma che le parti sono non solo titolari di un preciso interesse
morale alla salvaguardia ed integrità del patrimonio faunistico, ma
anche di un interesse dalle evidenti connotazioni patrimoniali e
materiali alla pronunzia di merito, alla luce della possibilità di
agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ambientale,
secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 349 del 1986.
Anche il fatto che la legge n. 157 del 1992 costituisca ricezione
di diverse direttive CEE in tema di prelievo venatorio rafforzerebbe
- secondo le prospettazioni della memoria di costituzione -
l'interesse patrimoniale delle associazioni deducenti ad ottenere una
pronuncia dal TAR.
Nel merito, le associazioni sostengono "l'evidente
incompatibilità" tra quanto previsto nella norma denunciata e
l'intero complesso normativo statale, relativamente alla gestione
programmata della caccia, di cui agli artt. 10 e seguenti della legge
n. 157 del 1992.
Ci si troverebbe in presenza, secondo le parti costituite, di una
vanificazione dell'intero impianto di detta legge da parte del
legislatore siciliano ed, in particolare, delle finalità di
bilanciamento tra interessi legati all'attività venatoria ed
interessi legati alla protezione della fauna che, proprio nella
pianificazione, devono trovare adeguata composizione e soddisfacente
punto di equilibrio (cfr. sentenza n. 448 del 1997).
Né si può giungere a conclusioni diverse, considerando
"transitoria" la previsione dell'art. 50, comma 4, della legge della
Regione Siciliana n. 33 del 1997. Al riguardo, viene fatto osservare
come non uno degli adempimenti previsti dall'art. 36 della legge n.
157 del 1992 sia stato realizzato dalla Regione Siciliana, che si è
limitata a porre in essere la criticata norma "transitoria", senza
considerare che il rispetto dei termini previsti dal predetto art.
36, per l'adeguamento della legislazione regionale, esigeva che si
provvedesse, anteriormente all'emanazione del calendario venatorio,
non solo ad effettuare l'attività pianificatoria, ma anche a
predisporre le strutture a ciò deputate. Quanto poi all'art. 10
della Costituzione, tale ulteriore profilo di illegittimità,
secondo la memoria, si impone in tutta la sua evidenza, ove si
consideri la particolare natura della legge n. 157 del 1992, quale
espresso atto di recepimento e di attuazione delle direttive
comunitarie, specificamente indicate al comma 4 dell'art. 1 della
stessa legge.
2.1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1998 (r.o.
n. 298 del 1999), lo stesso TAR ha sollevato, nel corso di un
giudizio promosso da Legambiente - comitato regionale siciliano,
dall'Associazione Italiana per il World Wildlife Found (WWF) -
Delegazione Sicilia e dalla Lega Anti Vivisezione (LAV), questione di
legittimità costituzionale di altre varie disposizioni della già
menzionata legge regionale.
2.2. - In punto di rilevanza, il
collegio rimettente, nel sottolineare come il ricorso introduttivo
del giudizio principale (richiesta di annullamento dei seguenti
decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:
decreto del 15 giugno 1998, avente ad oggetto il calendario venatorio
1998-1999; decreto 7 agosto 1998, recante modifiche allo stesso
calendario venatorio e, ove occorra, decreto 30 aprile 1998, con il
quale si sono stabiliti l'indice massimo di densità venatoria ed il
numero di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di
caccia per la stagione venatoria 1998-1999) sia esclusivamente
affidato alla dedotta incostituzionalità di alcune disposizioni
della legge impugnata, svolge argomenti analoghi a quelli contenuti
nell'ordinanza di promovimento del primo giudizio in epigrafe (R.O n.
312 del 1998), osservando, anche in questo caso, che soltanto la
declaratoria di illegittimità delle disposizioni denunciate
consentirà al collegio di pronunziarsi definitivamente e
positivamente sulla domanda di sospensiva (temporaneamente accolta
fino alla restituzione degli atti da parte della Corte) e sul merito
del giudizio.
2.3. - Sulla non manifesta infondatezza, il
rimettente, nell'affermare che la competenza legislativa esclusiva o
primaria del legislatore siciliano va esercitata "nei limiti
derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico statale, dalla
riserva di legge statale (in campo penale, processuale e nella
regolamentazione dei rapporti interprivati)" come pure dal "rispetto
delle c.d. grandi riforme introdotte con leggi statali", nonché dal
"rispetto degli obblighi internazionali", osserva che l'art. 36,
ultimo comma, della legge n. 157 del 1992 imponeva alle Regioni a
statuto speciale di adeguare - entro un anno dall'entrata in vigore
della medesima legge - la propria legislazione ai principi ed alle
norme in essa contenuti, sia pure nei limiti della Costituzione e dei
rispettivi statuti. Ad avviso del rimettente, la formula dell'art.
36 - confermata dall'art. 14, comma 17, della stessa legge - porrebbe
limiti particolarmente stringenti all'autonomia legislativa della
Regione, prevedendo un adeguamento non solo ai principi ma anche alle
norme poste dalla legge statale, con esclusione soltanto di quelle
c.d. di dettaglio, da intendersi come "quelle che riguardano aspetti
veramente marginali della disciplina considerata".
2.4. - Quanto ai
singoli articoli della legge denunciata, l'ordinanza censura, in
primo luogo, le disposizioni che disciplinano la formazione del
calendario venatorio, omettendo di prevedere la necessaria
acquisizione del parere dell'organo tecnico-scientifico a carattere
nazionale (Istituto nazionale per la fauna selvatica), individuato
dall'art. 7, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992 come
consulente istituzionale dello Stato e di tutte le Regioni e Province
autonome; organo che dovrebbe essere sentito dalle Regioni prima
della pubblicazione del calendario medesimo, ai sensi dell'art. 18,
comma 4, della predetta legge-quadro. Secondo il rimettente, alla
norma che contempla la partecipazione del menzionato Istituto al
procedimento di emanazione del calendario deve essere riconosciuta la
qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, in grado
di vincolare anche il legislatore di autonomia speciale. Viene,
pertanto, considerata non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della menzionata
legge regionale n. 33 del 1997 (come modificato dall'art. 6 della
legge regionale n. 15 del 1998) e dell'art. 18, comma 1, della stessa
legge, per violazione dell'art. 14 dello statuto speciale e per
contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge statale n. 157 del
1992.
2.5. - La seconda questione riguarda la disciplina regionale
degli ambiti territoriali di caccia nonché del diritto di accesso
dei cacciatori agli ambiti stessi, contenuta nell'art. 22 della legge
censurata, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 15
del 1998, in relazione all'art. 14 dello statuto speciale, nonché
alle disposizioni degli artt. 10 e 14 della legge n. 157, alle quali
andrebbe riconosciuto il carattere di grande riforma
economico-sociale. Sotto tale profilo, il rimettente censura la
mancata adozione dei piani faunistico-venatori ed, al tempo stesso,
la scelta del legislatore regionale di: identificare gli ambiti
territoriali di caccia con le Province; consentire ai cacciatori il
diritto di accesso non soltanto nell'ambito territoriale coincidente
con la Provincia di residenza, ma anche in due diversi ambiti ed, a
partire da un certo momento della stagione venatoria, in tutti gli
ambiti; consentire l'accesso anche ai cacciatori provenienti da altre
Regioni, senza subordinarlo al consenso degli organi di gestione
degli ambiti territoriali di caccia.
2.6. - La terza questione ha ad
oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della
legge regionale n. 15 del 1998, per violazione dell'art. 14 dello
statuto speciale e per contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del
1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione. Sarebbe, in particolare, incostituzionale l'inclusione
tra le specie cacciabili elencate all'art. 19 predetto, della lepre
comune, in quanto surrettiziamente idonea, anche in conseguenza della
confusione che si può ingenerare, a fungere da copertura per
l'abbattimento della lepre appenninica, specie protetta per la quale
è esclusa la caccia, con grave interferenza della Regione nella
materia penale.
2.7. - La quarta questione di legittimità
costituzionale concerne gli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4,
quest'ultimo come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 15
del 1998. Quanto alla prima disposizione, il rimettente ritiene
contrastanti con i principi e con le norme di grande riforma
economico-sociale contenute negli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge
n. 157 del 1992 l'omissione di limiti temporali all'attività di
abbattimento nelle aziende agro-venatorie, come pure l'esonero di
coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di
rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che
normalmente valgono per il prelievo venatorio. Tale soluzione
legislativa, contrastante con le norme della legge-quadro, che non
distinguono l'attività venatoria svolta nelle aziende sopra
ricordate da quella svolta in altri luoghi, realizzerebbe, altresì,
una "deroga" al divieto penalmente sanzionato di cacciare al di fuori
dei periodi fissati dalla legge, sì da invadere la sfera riservata
alla legge statale in materia penale, con violazione dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione. Del pari incostituzionale sarebbe
la "delega in bianco" conferita, dall'art. 26, comma 4, alle
ripartizioni faunistico-venatorie per la regolamentazione delle
modalità di esercizio della caccia nelle suddette aziende e per la
fissazione del numero massimo di capi da abbattere; delega che
verrebbe non solo a violare i principi della legge-quadro, ma a
rendere impossibile l'adozione di criteri omogenei ed uniformi in
tutto il territorio regionale.
2.8. - Viene denunciato, infine,
l'art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello statuto
speciale, in relazione agli artt. 13 e 30 della legge n. 157 del
1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Il rimettente ritiene che l'aver ammesso la caccia con il furetto
leda la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione
tassativa dei mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività
venatoria; competenza che si impone anche al legislatore delle
Regioni speciali. Risulterebbe violata anche la riserva di legge
statale in materia penale, essendo prevista dall'art 30, lettera h),
della legge n. 157 del 1992 una sanzione penale per l'utilizzazione
di mezzi diversi da quelli elencati dall'art. 13 della stessa legge
(e tra i quali il furetto non è compreso).
2.9. - Si è costituito
in giudizio il comitato regionale siciliano della Legambiente,
unitamente alla Delegazione Sicilia dell'Associazione Italiana per il
World Wildlife Found (WWF), concludendo per l'accoglimento delle
questioni.
2.10. - Sotto il profilo della rilevanza, vengono svolte
considerazioni analoghe a quelle di cui alla memoria depositata
nell'altro giudizio (r.o. n. 312 del 1998).
2.11. - Nel merito, la
memoria, soffermandosi, in primo luogo, sull'art. 19, comma 1,
denunciato dal TAR in combinato disposto con l'art. 18, comma 1,
osserva che ulteriore riprova della illegittimità della soluzione
adottata dal legislatore siciliano, in tema di emanazione del
calendario venatorio, senza prevedere l'acquisizione del parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è data dalla
circostanza che il denunciato art. 19, comma 1, era stato omesso in
sede di promulgazione della legge, in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato. È evidente, pertanto, che, attraverso la
norma di cui si lamenta l'incostituzionalità, il legislatore
regionale ha di fatto reiterato le proprie precedenti illegittime
determinazioni. Quanto all'art. 22, si osserva come il principio
ispiratore della legge-quadro sia quello di stabilire - attraverso la
dimensione data agli ambiti territoriali di caccia e la disciplina
dell'accesso agli stessi - un preciso legame del cacciatore con il
proprio territorio di residenza, fissando, al tempo stesso, limiti di
circolazione, sì da evitare il massiccio depauperamento della fauna
selvatica, provocato dal c.d. nomadismo venatorio. Tali obiettivi
vengono perseguiti, tra l'altro, statuendo che gli ambiti
territoriali di caccia (ATC) siano di estensione sub-provinciale, in
aderenza al criterio secondo cui "quanto più si fraziona un
territorio, tanto più diminuisce e diventa omogenea la pressione
venatoria" (cfr. art. 14 legge n. 157 del 1992). In merito alla
disciplina della caccia alla lepre comune, le parti richiamano,
aderendovi, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. A
proposito delle norme poste dall'art. 17, comma 6 e dall'art. 26,
comma 4, si osserva, invece, che anche l'attività esercitata
all'interno delle aziende agro-venatorie, costituisce, ai sensi e per
gli effetti della legge-quadro, "prelievo venatorio", con conseguente
assoggettamento alla disciplina prevista per la caccia dalla
legge-quadro stessa. Quanto, infine, all'art. 18, comma 3, che
attribuisce all'Assessore regionale il potere di disciplinare l'uso
del furetto, come strumento per la caccia al coniglio selvatico, si
osserva che la norma regionale - oltre ad istituzionalizzare l'uso di
un mezzo dotato di elevatissima capacità distruttiva - si pone in
contrasto con il principio, posto dall'art. 13 della legge n. 157 del
1992, in tema di tassativa elencazione dei mezzi di caccia
consentiti.
2.12. - È intervenuta nel giudizio anche la Regione
Siciliana, sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale per mancanza di
incidentalità. La Regione sostiene, infatti, che l'eventuale
pronunzia di accoglimento coinciderebbe con la tutela richiesta
innanzi al giudice amministrativo (cfr. sentenza n. 127 del 1998).
2.13. - Nel merito, viene in primo luogo, precisato come, in materia
di caccia, il limite delle "norme fondamentali delle riforme
economico-sociali" comporti che la disciplina statale (legge n. 157
del 1992) vincoli il legislatore siciliano "solo nella parte in cui
delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel
quale deve includersi - accanto alla elencazione delle specie
cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia". Tra queste
modalità, sono da annoverare la delimitazione del periodo venatorio
(cfr. sentenze n. 323 del 1998, n. 272 del 1996, n. 35 del 1995, n.
577 del 1990 e n. 1002 del 1988) e la determinazione delle deroghe al
generale regime di protezione (cfr. sentenza n. 168 del 1999). La
Regione interveniente nega, invece, che possa attribuirsi il
carattere di principio ovvero di norma fondamentale di riforma
economico-sociale alla disciplina del procedimento di adozione del
calendario venatorio (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992).
Identiche considerazioni vengono svolte con riferimento agli artt.
10 e 14 della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui disciplinano
gli ambiti territoriali di caccia e regolamentano il diritto di
accesso dei cacciatori. Ne conseguirebbe l'infondatezza della censura
rivolta all'art. 22 della legge regionale n. 33 del 1997. Infondata
viene considerata anche la censura sollevata in ordine all'art. 19,
comma 1, relativo all'inclusione della lepre tra le specie
cacciabili.
La Regione contesta, in primo luogo, le argomentazioni, svolte
nell'ordinanza, circa "supposte intenzioni occulte del legislatore"
volte a consentire l'abbattimento della lepre appenninica, non senza
rilevare che, ai sensi della normativa vigente, tale attività,
essendo vietata, comporterebbe comunque l'applicazione delle previste
sanzioni. Del pari infondata sarebbe la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, essendo la
disposizione contenuta nel primo articolo analoga a quella contenuta
nell'art. 12, comma 7, della legge n. 157 del 1992 ed essendo,
altresì, la disposizione contenuta nel secondo articolo conforme ai
principi scaturenti dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge
n. 157 del 1992. In ordine all'ultima censura, relativa all'art. 18,
comma 3, della legge regionale, in tema di mezzi utilizzabili per
l'esercizio dell'attività venatoria, la Regione non ritiene che il
principio espresso nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992 vincoli
il legislatore siciliano.
2.14. - Con memoria 28 settembre 1999,
relativa sempre al giudizio iscritto al r.o. n. 298 del 1999, la
Regione Siciliana, oltre a ribadire le considerazioni già svolte, ha
rappresentato quanto segue. Quanto all'art. 19, comma 1, la Regione
torna a ribadire che non sussiste per la Regione l'obbligo di sentire
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica anche sui contenuti
complessivi del calendario venatorio. A proposito dell'art. 22 della
legge censurata, si sostiene che il legislatore regionale -
nell'esercizio dell'autonomia in materia riconosciuta dall'art. 14,
comma 17, della legge n. 157 del 1992 - ha ritenuto omogenea la
dimensione provinciale degli ambiti territoriali di caccia (ATC),
prevedendo, comunque, il potere dell'Assessore regionale di
riorganizzare l'estensione dei suddetti ambiti, allorché si presenti
l'esigenza di un riequilibrio della gestione faunistica e
dell'esercizio venatorio sul territorio regionale. Per quanto
riguarda i criteri adottati per disciplinare il diritto di accesso
dei cacciatori agli ATC, la Regione sottolinea l'avvenuta definizione
di un indice molto basso di densità venatoria, per il quadriennio
1998-2002 (un cacciatore per 34,53 ettari, da confrontare con
l'indice fissato, con decreto ministeriale, per le Regioni ordinarie,
di un cacciatore per ogni 19,10 ettari, per il quinquennio
1993-1998). Si osserva, inoltre, che la possibilità di ammettere
cacciatori aventi residenza in Province diverse da quella coincidente
con l'ATC è possibile solo nel numero consentito dall'indice massimo
di densità venatoria. La Regione difende, poi, la scelta operata
con l'art. 19, comma 1, di includere la lepre comune tra le specie
cacciabili, richiamando i risultati di una ricerca recentemente
condotta dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla
sistematica del genere Lepus, a seguito della quale è stato
richiesto al Presidente del Consiglio l'emanazione di un
provvedimento di modifica dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992,
con l'inserimento della lepre italica nell'elenco delle specie
cacciabili, limitatamente alla Sicilia. Quanto agli artt. 17, comma
6, e 26, comma 4, la Regione assume la legittimità della norma che
non considera esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai
fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola, nei limiti
previsti dalla normativa regionale. Nel precisare, inoltre, che il
prelievo da effettuare nelle aziende agricole è limitato alle specie
del fagiano e della quaglia di allevamento, alle quali, trattandosi
di specie riprodotte e cresciute in allevamento, non può attribuirsi
connotazione di fauna selvatica, si conclude osservando che si tratta
di una disposizione che opera un ragionevole bilanciamento di
interessi diversi (ambiente, libertà di iniziativa imprenditoriale,
diritto al lavoro dei dipendenti delle aziende agricole), tutti di
rilevanza costituzionale. Infine, a proposito dell'art. 18, comma 3,
la Regione sottolinea come il furetto munito di museruola non sia, di
per sé, riconducibile alla nozione di mezzo per l'esercizio
dell'attività venatoria, potendosi ritenere, viceversa, un aiuto del
cacciatore alla stessa stregua del cane. Considerato in diritto
1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva
questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (parzialmente modificata
dalla successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15), il cui capo
I contiene norme relative alla salvaguardia della fauna selvatica ed
alla disciplina dell'attività venatoria. Comune a entrambe le
ordinanze è la denuncia del contrasto delle predette disposizioni
con lo statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (in particolare, con l'art. 14) e,
in taluni casi, anche con gli artt. 10 e 25 della Costituzione. E
questo, segnatamente, a cagione del mancato rispetto delle
prescrizioni della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), la quale, considerato il carattere unitario degli
interessi ad essa sottesi, sarebbe, secondo il rimettente,
suscettibile di vincolare anche la legislazione esclusiva delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in virtù di
diverse sue disposizioni qualificabili come principi ovvero come
norme fondamentali di riforma economico-sociale.
2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse,
possono essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.
2.1. - Preliminarmente, deve osservarsi che non osta alla trattazione
del merito delle questioni la circostanza che le stesse siano state
sollevate in sede di esame delle domande di sospensiva dei
provvedimenti impugnati, alla luce dell'orientamento della Corte
secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso
in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione,
abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in
via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio
cautelare (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367 del 1991).
2.2. - Anche
la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme
legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice
a quo non impedisce - contrariamente a quanto assume la difesa della
Regione - di considerare sussistente il requisito della rilevanza,
ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di
legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia
chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n. 128 del
1998); ipotesi, questa, senz'altro ricorrente nei casi in esame, nei
quali si chiede al TAR per la Sicilia di pronunciare l'annullamento
dei provvedimenti assunti dall'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste, in tema di disciplina venatoria.
3. - Con la prima ordinanza (r.o. n. 312 del 1998) emessa il 27
novembre 1997, il rimettente censura l'art. 50, comma 4, della legge
regionale, il quale prevede che, "in sede di prima applicazione"
della legge stessa e nelle more dell'adozione del piano regionale
faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste sia autorizzato ad applicare, per la stagione venatoria
1997-1998, "il calendario e le modalità venatorie dell'anno
precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari
aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale
faunistico venatorio". Nel richiamare il generale quadro normativo
della predetta legge n. 157 del 1992 (con particolare riguardo agli
artt. 1, commi 1 e 4; 10; 14, commi 1, 7 e 16; 18, commi 1 e 2; 36),
l'ordinanza si sofferma sull'obbligo per la Regione: 1) di procedere
alla pianificazione faunistico-venatoria del territorio, delimitando
le zone da destinare alla protezione della fauna selvatica ed alla
gestione privata della caccia, nonché le aree in cui promuovere
forme di gestione programmata della stessa caccia (art. 10); 2) di
approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo
regolamento di attuazione, definendo ambiti di dimensione
sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini
naturali, delle aree destinate all'attività venatoria (art. 14,
commi 1 e 7); 3) di indicare, a partire dalla stagione 1995-1996, nei
calendari venatori, le aree nelle quali l'attività di caccia è
consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione
venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è
consentito (art. 14, comma 16). Facendo riferimento a detto contesto
legislativo, il rimettente sostiene che la mancata rispondenza ad
esso dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33 del 1997, ne
determina l'illegittimità costituzionale, senza che possa giungersi
a diversa conclusione in considerazione dell'asserita natura
transitoria della norma emanata dal legislatore regionale, non avendo
quest'ultimo "alcun potere di ritardare l'attuazione delle norme
fondamentali poste dal legislatore statale". Donde la violazione, in
particolare, dell'art. 14 dello statuto speciale ed, al tempo stesso,
anche dell'art. 10 (rectius: 11) della Costituzione, sotto il
profilo del mancato adeguamento agli obblighi internazionali
derivanti dalle direttive comunitarie in materia.
3.1. - La
questione non è fondata. Va premesso, in linea generale, con
riferimento alla prospettata violazione dell'art. 11 della
Costituzione, come l'ordinanza non specifichi quali disposizioni
comunitarie sarebbero state di volta in volta disattese,
soffermandosi, invece, in modo esclusivo, sulle norme della legge n.
157 del 1992, da considerare - quali norme fondamentali di riforma
economico-sociale - interposte rispetto a quelle costituzionali. Di
talché la generica censura relativa alla violazione del diritto
comunitario, a tacer del problema dei limiti in cui, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, possono reputarsi ammissibili
questioni aventi ad oggetto il contrasto fra norme appartenenti al
diritto comunitario stesso e quelle di diritto interno, deve
ritenersi assorbita nell'altro profilo di denuncia. Quanto, poi,
all'evocato vincolo derivante dalle norme di grande riforma
economico-sociale, non è dubbio che esse si impongano, secondo la
giurisprudenza costituzionale, anche alla competenza legislativa
primaria delle Regioni e Province autonome (vedi, per una delle tante
applicazioni, sentenza n. 153 del 1995). Senonché, nel caso in
esame, il suddetto vincolo non è stato violato. Infatti, il quadro
normativo in cui si inscrivono gli adempimenti gravanti, secondo
l'ordinanza, sulla Regione, non porta assolutamente a ritenere che
quest'ultima, per il solo fatto di avere autorizzato con l'art. 50,
comma 4, l'adozione di un calendario venatorio transitoriamente
ispirato alle vecchie regole, abbia disatteso norme della
legislazione statale qualificabili nei termini sopra precisati. A
fronte dell'articolata disciplina della materia contenuta nella legge
statale n. 157 del 1992, quel che occorre, in particolare, stabilire
è il carattere tassativo o meno della previsione dell'art. 14,
comma 16, circa le indicazioni che, a partire dalla stagione
1995-1996, dovevano essere inserite nei calendari venatori.
Trattandosi di adempimento il cui presupposto era l'avvenuto
esercizio, da parte della Regione, dei propri poteri normativi in
tema, tra l'altro, di pianificazione faunistico-venatoria, non può
trascurarsi che la legge-quadro aveva fissato, per l'adeguamento
della legislazione anche delle Regioni a statuto speciale, un termine
(vedi, in particolare, art. 36, commi 6 e 7, della legge n. 157 del
1992) che, originariamente stabilito in un anno a partire
dall'entrata in vigore della medesima legge, è stato successivamente
differito al 31 luglio 1997, per effetto dell'art. 11-bis del d.-l.
23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.
659). Non essendosi contestualmente provveduto alla necessaria
conseguente modificazione della disposizione concernente il contenuto
dei calendari venatori, si è in presenza, dunque, di un mancato
coordinamento tra le disposizioni dello stesso atto normativo, dal
quale non può che inferirsi l'esclusione della tassatività, sotto
il profilo temporale, della prescrizione di cui all'art. 14, comma
16.
4. - Con la seconda ordinanza (r.o. n. 298 del 1999) emessa il 16
dicembre 1998, il medesimo TAR sottopone a scrutinio di
costituzionalità molteplici altre disposizioni della stessa legge
regionale, a partire dall'art. 19, comma 1, che viene denunciato in
combinato disposto con l'art. 18, comma 1, con il quale concorre a
regolare gli aspetti sostanziali e procedimentali del calendario
venatorio. In particolare, mentre la prima disposizione (nel testo di
cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998) affida
all'Assessore regionale il compito di determinare le date di apertura
e di chiusura dell'attività venatoria, indicando nel contempo le
specie ed i relativi periodi di caccia, la seconda dispone che il
calendario stesso, con i contenuti di cui al predetto art. 19, è
emanato, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, sentito il
comitato regionale faunistico-venatorio.
4.1. - Secondo il
rimettente, il legislatore siciliano, violando l'art. 14 dello
statuto nonché la norma di grande riforma economico-sociale
contenuta nell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, avrebbe
omesso di contemplare la necessaria acquisizione, in sede di
emanazione del calendario venatorio, del parere dell'Istituto
nazionale della fauna selvatica, organo chiamato a fornire, in virtù
della sua alta specializzazione, le speciali conoscenze tecniche
necessarie, alle Regioni e alle Province, per operare scelte conformi
alle finalità protettive cui si ispira tutta la produzione
normativa, statale e non statale, riferita all'ambiente.
4.2. - La
censura, per i termini in cui è formulata, investe, in realtà, il
solo art. 18, comma 1, della legge regionale - nel quale risulta
disciplinato il profilo procedimentale che viene qui in
considerazione - e non anche l'art. 19, comma 1, che attiene, invece,
alla disciplina sostanziale del calendario. In ordine a quest'ultima
disposizione - denunciata, oltretutto, in un testo, e cioè quello di
cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 (in
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 1 settembre
1998), successivo ai provvedimenti amministrativi oggetto di
impugnazione innanzi al TAR - la censura stessa è da ritenere,
pertanto, inammissibile, non avendo il rimettente argomentato in
alcun modo e sotto alcun profilo in punto sia di non manifesta
infondatezza che di rilevanza ai fini del decidere.
4.3. - Quanto
all'art. 18, comma 1, della legge regionale, la questione è da
ritenere, invece, fondata, alla stregua dell'espressa previsione
contenuta nel comma 4 dell'art. 18 della legge-quadro statale n. 157
del 1992, secondo il quale il calendario venatorio va emanato
"sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica"; previsione
significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante
a detto Istituto, qualificato dal precedente art. 7 della stessa
legge-quadro, come "organo scientifico e tecnico di ricerca e
consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle
Province. Va, quindi, rilevata l'illegittimità costituzionale della
soluzione normativa prescelta dal legislatore siciliano, che
omettendo la previsione dell'intervento dell'Istituto anzidetto,
viene a violare una prescrizione di grande riforma economico-sociale.
5. - Denunciando violazione dell'art. 14 dello statuto e degli
artt. 10 e 14 della legge statale n. 157 del 1992, l'ordinanza
dubita, poi, della legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge regionale, nel testo modificato dall'art. 8 della successiva
legge 31 agosto 1998, n. 15. Secondo il rimettente, la disciplina
contenuta in detto art. 22 sarebbe incostituzionale, anzitutto,
perché non risulterebbero osservate le prescrizioni dell'art. 10
della legge statale in tema di adozione del piano faunistico
venatorio. Altre ragioni di incostituzionalità andrebbero, poi,
ravvisate nel contrasto fra l'art. 14 della predetta legge statale n.
157 del 1992 e le scelte del legislatore regionale, in ordine alla
coincidenza dell'estensione degli ambiti territoriali di caccia con
il territorio delle Province, come pure in ordine ai criteri dettati
in tema di accesso a tali ambiti, sia dei cacciatori residenti in
Sicilia sia di quelli provenienti da altre Regioni.
5.1. - Per una
compiuta valutazione delle riferite censure, giova premettere che la
disposizione denunciata, dopo aver definito gli ambiti territoriali
di caccia (ATC) quali "unità territoriali di gestione e di prelievo
venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche",
corrispondenti "a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro
fondamentalmente omogenee" (comma 1), stabilisce che dette zone
"hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della
provincia" (comma 2). Si precisa, altresì (comma 7), che, ai fini
di cui sopra, "le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica
fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della Provincia cui
esse appartengono". La stessa disposizione, in vista di una
equilibrata regolazione della pressione venatoria, assegna, poi,
all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (comma 3) il
compito di verificare periodicamente, sulla base dei dati censuari,
l'indice medio di densità venatoria regionale - costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia e il
territorio agro-silvo-pastorale regionale - definendo, sulla base di
questo, "l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in
relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di
omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali" della
Regione. Il medesimo articolo conferisce, inoltre, all'Assessore la
facoltà di procedere alla riorganizzazione dell'estensione degli
ambiti territoriali, "al fine di garantire parità di condizioni
nell'esercizio venatorio" presso gli stessi (ultima parte del già
citato comma 3). In ordine al diritto di accesso, il comma 5,
lettera a), della disposizione in esame prevede che il cacciatore
possa esercitare l'attività venatoria, oltre che nell'ambito
ricadente nella Provincia di residenza, in altri due ambiti della
Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle
relative istanze, nel caso in cui non sia raggiunta in essi la
densità massima di cui al precedente comma 3. L'ammissione negli
ulteriori ambiti avviene sulla base di una delibera assunta dalle
competenti ripartizioni faunitisco-venatorie, "previo parere dei
comitati di gestione degli ambiti territoriali" (art. 8, comma 2,
lettera s della legge regionale). Il già menzionato art. 22, comma
5, lettera a), autorizza, inoltre, a partire dalla prima domenica del
mese di novembre, l'esercizio della caccia alla selvaggina
migratoria, non solo all'interno dell'ambito territoriale di
residenza e di quelli prescelti, ma anche in tutti gli altri ambiti
della Regione. Quanto al numero massimo di cacciatori ammissibili in
ciascun ambito, esso - in base al comma 5, lettera b) - viene
determinato e reso noto, periodicamente, dall'Assessorato regionale
alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle Province, con
"una riserva del 10 per cento, a favore dei cacciatori provenienti da
altre Regioni", nel rispetto del principio di reciprocità.
L'ammissione di questi ultimi, in uno degli ambiti territoriali di
caccia, è disposta dall'Assessorato stesso, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze (comma 5, lettera d).
5.2. - Così descritta, in breve sintesi, la disciplina portata
all'esame di questa Corte, va, anzitutto, precisato che non osta
all'ammissibilità delle sollevate questioni il fatto che l'ordinanza
denunzi l'art. 22 nel testo risultante dalle modifiche ad esso
addotte dall'art. 8 della legge regionale n. 15 del 1998. Tali
modifiche concernono, infatti, una parte di detto articolo che rimane
estranea al promosso giudizio di costituzionalità, riguardando le
modalità attraverso le quali l'amministrazione dà seguito alle
richieste, da parte dei cacciatori, di ammissione all'esercizio
dell'attività venatoria negli ambiti diversi da quello di residenza
(lettera b penultimo periodo, del comma 5).
5.3. - Nel merito, le
censure sono parzialmente fondate. Quanto a quella concernente la
dimensione data dal legislatore regionale agli ambiti territoriali di
caccia, è evidente, anzitutto, che non spetta in alcun modo alla
Corte occuparsi del problema, segnalato dal rimettente, della mancata
adozione da parte della Regione dei piani faunistico-venatori;
problema che, riguardando atti presupposti rispetto a quelli
impugnati innanzi al TAR, potrà eventualmente assumere rilievo
nell'ambito di quest'ultimo giudizio. Ne risulta, perciò,
l'inconferenza dell'evocazione, a parametro della dedotta censura di
incostituzionalità, delle prescrizioni poste dall'art. 10 (piani
faunistico-venatori) della legge n. 157 del 1992, restando, invece,
da esaminare se la dimensione data, con il comma 2 dell'art. 22 della
legge regionale, agli ambiti territoriali di caccia, accorpando, tra
l'altro, alle rispettive Province le isole (comma 7), collida o meno
con le prescrizioni dell'art. 14 della medesima legge n. 157 del
1992. Ciò posto, occorre osservare che il legislatore statale, con
quest'ultima legge, ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra
il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio
faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e
meritevole di tutela - all'esercizio dell'attività venatoria,
attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione
dell'attività di caccia. Momento qualificante di tale disciplina
programmatoria è la valorizzazione - ogni qualvolta possibile -
delle caratteristiche di omogeneità (anche da un punto di vista
naturalistico) dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali
caratteristiche devono, infatti, essere adeguatamente considerate
dalle Regioni, in vista della delimitazione degli ambiti territoriali
di caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della medesima legge, il quale
dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in
ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Come è
dato evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante, nel
disegno del legislatore statale, è, perciò, quello della
realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il
territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività
venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di
ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli
interessati, in ragione, per l'appunto, della prevista dimensione
sub-provinciale degli ambiti di caccia, valorizzando, al tempo
stesso, il ruolo della comunità che, in quel territorio, è
insediata e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi
direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma 10 del
medesimo art. 14, a gestire le risorse faunistiche. Ora, gli aspetti
di cui sopra non sono adeguatamente considerati dalla legislazione
regionale. Vero è che la disposizione censurata non ignora, come
risulta dal comma 1 dell'art. 22, l'esigenza di far corrispondere gli
ambiti territoriali a "zone del territorio agro-silvo-pastorale tra
loro fondamentalmente omogenee" e che l'opzione operata verso la
dimensione provinciale degli ambiti (comma 2) non si presenta come
rigida e definitiva, prevedendosi - come sopra ricordato - la
possibilità, per l'Assessore regionale di riorganizzarne
l'estensione, "al fine di garantire parità di condizioni
nell'esercizio venatorio" (comma 3). Ciò non vale, tuttavia, a
superare l'evidente contrasto con il modello desumibile dall'art. 14
della legge n. 157 del 1992, posto che l'intervento affidato
all'Assessore regionale, allo scopo di rendere omogenei gli ambiti,
si presenta come futuro ed incerto, e ciò che più conta,
finalizzato ad obiettivi che non sembrano puntualmente coincidere con
quelli del legislatore statale, il quale non solo ha voluto,
attraverso la più ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire
ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio,
ma ha inteso, altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali,
conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della
comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo
del corretto svolgimento dell'attività venatoria. Ne consegue,
pertanto, l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 7 del
predetto art. 22.
5.4. - Non fondata è, invece, la questione di
legittimità costituzionale nella parte in cui investe la previsione
del diritto di accesso del cacciatore, oltre che nell'ambito
territoriale corrispondente alla Provincia di residenza, in altri due
ambiti (art. 22, comma 5, lettera a). A parte il fatto che la stessa
legge statale (art. 14, comma 5) non esclude la possibilità, per il
cacciatore, di avere "accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori,
anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi
organi di gestione", la previsione censurata non si pone, comunque,
in contrasto con le esigenze di programmazione dell'attività
venatoria e di salvaguardia della fauna selvatica, attesa la presenza
di un preciso - e ragionevole - limite all'ammissione, consistente
nel mancato raggiungimento, negli ambiti ospitanti, della densità
venatoria massima di cui al comma 3.
5.5. - Del pari, non fondata è
la censura di violazione, da parte del medesimo art. 22 (vedi, in
particolare, comma 5, lettera d), del criterio della legge statale
che subordina l'accesso dei cacciatori non residenti al consenso
degli organi di gestione dell'ambito territoriale. Non è dato, in
realtà, comprendere quali sarebbero i principi di grande riforma
economico-sociale che verrebbero lesi dall'avvenuta attribuzione
all'Assessorato regionale, anziché agli organi di gestione degli
ambiti territoriali di caccia, del potere di adozione dei
provvedimenti di ammissione dei cacciatori non residenti. È
decisiva, invece, la circostanza che si tratta di competenza
rigorosamente delimitata, in virtù delle prescrizioni contenute
nell'art. 22, comma 5, lettera b).
5.6. - È, per contro,
incostituzionale la disposizione contenuta nella seconda parte della
lettera a) del comma 5 dell'art. 22, la quale, a partire dalla prima
domenica del mese di novembre, consente l'indiscriminato esercizio
della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti. È
evidente, infatti, che tale norma non garantisce minimamente quella
equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio
dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi
fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente
dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992.
6. - Assumendo a parametro, oltre all'art. 14 dello statuto, le
norme interposte di cui all'art. 18 della legge statale ed, altresì,
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, viene censurato, poi,
l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge
regionale n. 15 del 1998, che annovera fra le specie, di cui è
consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, la lepre comune
(lepus europaeus). Secondo il rimettente, l'inclusione, fra le
specie cacciabili, della lepre comune (che non esiste in Sicilia)
sarebbe incostituzionale, in quanto surrettiziamente idonea a fungere
da copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre
appenninica (lepus corsicanus). La questione - da ritenere più
esattamente riferita al solo comma 1, giacché il comma 2 ha
tutt'altro oggetto - va dichiarata inammissibile, in quanto il
rimettente, nel denunciare una norma contenuta in un testo
legislativo emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti
amministrativi impugnati, non adduce alcun cenno di motivazione in
punto di rilevanza della proposta censura.
7. - Il TAR per la Sicilia dubita, inoltre, della legittimità
costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, della legge
regionale, ritenendo violati l'art. 14 dello statuto, nonché gli
artt. 12, 16, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992 ed, altresì,
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prima delle
disposizioni denunciate stabilisce testualmente che "non costituisce
esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini
dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla
presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli
animali e alle specie oggetto di allevamento". La seconda
disposizione, aggiunta al precedente testo normativo dall'art. 11
della legge regionale n. 15 del 1998, consente, invece, alle aziende
agro-venatorie di utilizzare "le specie di fauna indicate
all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di
abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio". Ad avviso del
rimettente, la qualificazione data dall'art. 17 al prelievo di fauna
selvatica, come attività non riconducibile all'esercizio venatorio,
non solo consentirebbe, nell'ambito delle aziende agro-venatorie, di
disattendere i limiti temporali e quantitativi di abbattimento della
selvaggina - giornalieri e stagionali - fissati dalla legge-quadro,
ma si risolverebbe in una indebita interferenza del legislatore
regionale in materia sanzionata penalmente, con violazione, quindi,
anche dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Nell'art.
26, comma 4, sarebbe, invece, ravvisabile, in contrasto sempre con le
disposizioni sopra menzionate, una non consentita delega in bianco a
favore delle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'aggravante
della mancanza di criteri omogenei ed uniformi validi per tutto il
territorio regionale.
7.1. - Le censure sono l'una fondata e l'altra
inammissibile. Quanto alla prima, è da considerare che, nell'ambito
delle differenziate destinazioni del territorio agro-silvo-pastorale
previste dalla legge statale, vengono in rilievo, anche ai fini dei
limiti all'attività venatoria, vari tipi di strutture: i centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,
organizzati in forma d'azienda agricola (art. 10, comma 8, lettera d
della legge n. 157 del 1992); le aziende faunistico-venatorie, senza
fini di lucro, in cui "la caccia è consentita nelle giornate
indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e
d'abbattimento" (art. 16, comma 1, lettera a della legge n. 157 del
1992) e le aziende agri-turistico-venatorie, a fini di impresa
agricola, "nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento"
(art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge n. 157 del 1992).
La legge n. 157 del 1992 prevede, altresì, "l'allevamento di fauna
selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed
amatoriale", autorizzato e disciplinato dalle Regioni (art. 17, comma
1). In ordine ai centri privati di riproduzione, il legislatore
statale ha stabilito (art. 12, comma 7), che "non costituisce
esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa
agricola", nei limiti di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), e
cioè il "prelievo di animali allevati appartenenti a specie
cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti
della stessa e di persone nominativamente indicate". Ha disposto,
altresì (art. 16, comma 4), che, nelle aziende faunistico-venatorie,
senza fini di lucro e nelle aziende agri-turistico-venatorie, a fini
di impresa agricola, l'esercizio della caccia "è consentito nel
rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei
limiti di cui all'art. 12, comma 5". Quanto, infine, all'esercizio
"dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di
azienda agricola", si prevede (art. 17, comma 4) che le Regioni
possano "consentire al titolare, nel rispetto delle norme della
presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di
cattività con i mezzi di caccia contemplati all'art. 13". A tale
normativa statale, fa riscontro, non senza talune peculiarità di
disciplina, la legge regionale, la quale prevede, a sua volta, oltre
ai centri privati di produzione di selvaggina ed agli allevamenti di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento (art. 38), le aziende
faunistico-venatorie, di cui all'art. 25, e le aziende
agro-venatorie, di cui all'art. 26.
7.2. - Ciò posto, è evidente
che una previsione quale quella denunciata, considerando in modo del
tutto indifferenziato, come attività non riconducibile all'esercizio
venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di
attività di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di
riferimento posto dalla legge statale, improntato a puntuali
distinzioni circa i limiti di liceità dell'esercizio venatorio
stesso, a seconda delle diverse strutture di volta in volta
considerate. Tale disposizione è da ritenere, pertanto,
incostituzionale, perché attraverso la definizione ivi accolta, si
presta ad una sostanziale elusione dei vincoli posti dalla
legislazione statale e, in specie, così come prospettato
dall'ordinanza di rimessione, di quelli concernenti la caccia nelle
aziende agro-venatorie.
7.3. - Per le ragioni già indicate sub 6,
è, invece, inammissibile, per difetto di motivazione sulla
rilevanza, la questione concernente l'art. 26, comma 4, così come
aggiunto dall'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1998.
8. - Viene censurato, infine, l'art. 18, comma 3, per violazione
dell'art. 14 dello statuto nonché degli artt. 13 e 30 della legge n.
157 del 1992 ed altresì dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
8.1. - Ad avviso del rimettente, la disposizione di
cui trattasi - prevedendo che "in sede di emissione del calendario
venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
regolamenta l'uso del furetto munito di museruola" - si porrebbe in
contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio
dell'attività venatoria" previsto dall'art. 13 della legge n. 157
del 1992 (vedi, in particolare, comma 5), non senza realizzare,
altresì, una indebita interferenza in materia riservata alla legge
statale, per il fatto di rendere sostanzialmente lecita una condotta
sanzionata penalmente.
8.2. - La questione non è fondata. Occorre
considerare, infatti, che l'uso del furetto nell'attività venatoria
viene consentito dalla normativa regionale a condizione che l'animale
sia fornito di museruola (art. 18, comma 3, legge regionale n. 33 del
1997). L'adozione di tale precauzione lo rende, infatti,
configurabile come strumento che si può considerare ausiliario del
cacciatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1
settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e
l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del
prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e
forestale), nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio
regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale
della fauna selvatica; dell'art. 17, comma 6, della medesima legge;
dell'art. 22, commi 2 e 7, della medesima legge; dell'art. 22, comma
5, lettera a), della medesima legge, nella parte in cui dispone che
"a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è
altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina
migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia
di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della
Regione senza obblighi di partecipazione economica"; Dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in
epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti disposizioni
della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33: art.
19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione
Siciliana 31 agosto 1998, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 1
settembre 1997, n. 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed
esercizio venatorio), per violazione dell'art. 14 dello statuto della
Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, nonché dell'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157; del medesimo art. 19, comma 1, come modificato
dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n.
15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, dell'art. 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione; art. 26, comma 4, come modificato
dall'art. 11 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n.
15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, degli artt.
12, 16, 18 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50, comma 4, della medesima legge, sollevata dal sopra
richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 27
novembre 1997 (r.o. n. 312 del 1998) di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto
siciliano; Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal sopra richiamato Tribunale
amministrativo regionale con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui
in epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti altre
disposizioni della già menzionata legge regionale 1 settembre 1997,
n. 33: art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello statuto
siciliano, degli artt. 13 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 22,
comma 5, lettera a), nella parte in cui prevede che il cacciatore ha
diritto di accesso "ad altri due ambiti della Regione, secondo il
criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso
che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3",
per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, nonché degli
artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; art. 22, comma 5,
lettera d), per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano,
nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte