Sentenza n. 40/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1957 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29
marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa
Provincia del 2 settembre 1954, n. 2, proposto con ordinanza 1 ottobre
1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria
giurisdizione su ricorso di Canins Giacomo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 25 del 20 novembre
1956 ed iscritta al n. 316 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Alberto Trabucchi e Karl Tinzl per la Giunta
provinciale di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 28 novembre 1954 in S. Cassiano decedette senza testamento il
signor Lorenzo Canins, lasciando gli immobili costituenti il maso
chiuso "Costadedoi" in P. T. 103 - II C. C. Badia. In conformità della
legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata
con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2,
il primogenito dei figli del de cuius iniziò davanti al Pretore di
Brunico il procedimento prescritto per assumere il maso.
Contro la nomina di un consulente tecnico disposta dal Pretore per
la determinazione del valore del maso si oppose con ricorso del 30
agosto 1956 uno dei coeredi, Giacomo Canins fu Lorenzo, deducendo che
gli artt. 16, 18 e 25 della citata legge provinciale violano i principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e in particolare le
norme del Codice civile sulla successione legittima e sulla divisone
ereditaria, che, per l'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino -
Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
5, costituiscono limiti insuperabili per la potestà legislativa della
Provincia di Bolzano, e violano altresì il principio fondamentale
della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge proclamata dall'art.
3 della Costituzione.
Con ordinanza n. 316 del 1 ottobre 1956 il Pretore di Brunico,
rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Canins non era manifestamente infondata, ordinava la sospensione del
procedimento e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, disponendo
le notificazioni di rito, che furono regolarmente eseguite. A cura
della cancelleria, della ordinanza si diede comunicazione ai Presidenti
delle due Camere.
L'ordinanza, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 3 novembre 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige del 20 novembre 1956.
Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il 20
novembre 1956 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
rappresentato dagli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi. Nell'atto
di costituzione e nella successiva memoria integrativa la difesa della
Provincia si richiama a quanto è stato già deciso con la sentenza n.
4 del 1956 della Corte costituzionale, e sostiene che il regime del
maso chiuso non è in contrasto, anche per quanto riguarda le norme
degli artt. 16, 18 e 25 della legge provinciale, con la Costituzione,
perché si pone come essenziale alla esistenza dell'istituto voluta
dallo stesso legislatore costituzionale, né è in contrasto con le
norme del Codice civile in materia di successione ereditaria e di
divisione, sia perché queste sono dettate dal legislatore con criterio
dispositivo, sia perché nell'ordinamento giuridico dello Stato si
rinvengono in materia analoghe norme con tenenti principi diversi ed
anche vicini a quelli che ispirano le norme impugnate.
Nell'udienza del 6 febbraio 1957, dopo la relazione del Giudice
Ambrosini, la difesa della Giunta provinciale di Bolzano ha
ulteriormente svolto le sue argomentazioni in favore della legittimità
costituzionale delle suddette disposizioni della legge della Provincia
di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge
provinciale del 2 settembre 1954, n. 2. Considerato in diritto :
La legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1,
modificata con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, è stata
due volte oggetto dell'esame della Corte: una prima per la questione di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 25, in
ordine alla competenza del Pretore per la determinazione del valore dei
"masi chiusi", ed una seconda per le norme contenute nell'art. 31 sulla
indivisibilità del maso. Nel primo e nel secondo caso la Corte
dichiarò (rispettivamente con le sentenze n. 4 del 1956 e n. 5 del
1957) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei
suindicati articoli, rilevando anzitutto che il "maso chiuso" è un
istituto che era stato abolito con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ma
che il legislatore costituente ha, per andare incontro alle aspirazioni
e alle richieste della popolazione dell'Alto Adige, richiamato in vita
con la disposizione dell'art. 11, n. 9, dello Statuto, in base alla
quale il legislatore provinciale può disciplinare la materia dei "masi
chiusi" nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e, in
conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la
natura dell'istituto, di quella relativa alle altre materie nello
stesso art. 11 contemplate.
Con l'ordinanza ora in esame del Pretore di Brunico del 1 ottobre
1956, n. 316, è sollevata la questione di legittimità costituzionale
di altre norme contenute nella stessa legge, e precisamente di quelle
degli artt. 16 e 18, che danno la preferenza per l'assunzione del "maso
chiuso" al primogenito maschio nella successione legittima, e dell'art.
25, comma primo, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in
base al valore di reddito del maso, norme che violerebbero i principi
generali dell'ordinamento giuridico stabiliti nel Codice civile in
materia di successione legittima e di divisione ereditaria, cui deve
attenersi il legislatore provinciale, in osservanza dell'art. 11 dello
Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige adottato con la legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché il principio della
eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione.
La maggiore estensione della potestà legislativa del Consiglio
provinciale di Bolzano in materia di masi chiusi, già affermata dalla
Corte nelle citate sentenze in base alla norma speciale contenuta
nell'art. 11, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sarebbe
di per sé sufficiente ad escludere la illegittimità costituzionale
delle disposizioni contenute negli artt. 16, 18 e 25 della suddetta
legge provinciale.
Ma, a prescindere da questo rilievo preliminare, si osserva che gli
artt. 16 e 18 di questa legge regolano il caso di successione legittima
in un maso chiuso, e che a tale caso non è applicabile nessuno dei
criteri adottati dall'art. 720 del Codice civile per l'attribuzione di
immobili non divisibili caduti in eredità.
Infatti, l'art. 720 dispone che tali beni devono essere compresi
per l'intero nella porzione di quello dei coeredi che ha diritto alla
quota maggiore; ipotesi questa che non si ha nella vocazione legittima
dei figli prevista negli artt. 16 e 18 della legge provinciale, i quali
succedono in quote eguali.
L'art. 720 stabilisce, in secondo luogo, che i beni indivisibili
possono essere dati ai coeredi che ne richiedono congiuntamente la
attribuzione; ma questo sistema non vale riguardo al maso chiuso per il
quale è essenziale la individualità del titolare. L'espediente della
vendita agli incanti, infine, previsto dall'art. 720 quando nessuno
dei coeredi chieda l'attribuzione, non solo si fonda su una ipotesi
inversa a quella della legge provinciale fondata sulla richiesta di
assunzione, ma non corrisponde alle finalità dell'istituto del maso
chiuso, che nella tradizione sono legate al nucleo familiare del de
cuius.
Le esigenze della migliore produzione e gli scopi di natura
familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha
permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della
popolazione alto - atesina, inspirano tutto il regolamento
dell'istituto e le stesse norme degli artt. 16 e 18 della legge
provinciale. Questa, sulla base di una presunzione tratta da un fatto
normale se non costante, designa come assuntore preferito colui che,
essendo più a lungo vissuto accanto al titolare dell'azienda agricola,
può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di
conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito.
Per quanto riguarda poi l'art. 25, primo comma, della legge
impugnata, secondo il quale la stima delle quote ereditarie è fatta in
base al valote di reddito del "maso", si osserva che tale criterio di
valutazione non è nuovo nella legislazione agraria, il cui regime
giuridico è specialmente informato ai principi pubblicistici (come nel
caso dell'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alla
fissazione della indennità della espropriazione dei territori compresi
in piani di bonifica, e dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 6 ottobre 1946, n.
89, che, in materia di concessione delle terre incolte ai contadini, si
riferisce alla media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio); e
che, comunque, non contrasta, nel caso in esame, col principio
dell'art. 726 Cod. civile. Questo articolo, infatti, fa bensì
riferimento al valore venale dei beni, ma sul presupposto che essi
vadano venduti. Il maso chiuso, invece, pur non essendo inalienabile,
è organizzato come un bene destinato a rimanere nelle mani dell'erede,
che ha diritto a chiederne l'assunzione. Dal che deriva che questi, in
realtà, si avvantaggia soltanto del reddito che trae dal fondo. Onde
non è esatto che egli, liquidando ai coeredi il valore delle quote in
base al reddito del maso, venga a godere nei loro confronti di un
privilegio iniquo ed in contrasto con la norma dell'art. 566 Cod.
civile.
L'assuntore, infatti, finché è titolare del maso chiuso, non ha
altro introito che quello del reddito che da esso ricava, restando
così in condizione sostanzialmente uguale a quella dei coeredi.
E questa parità continua anche quando egli, dopo avere assunto il
maso, lo venda e ne ricavi un prezzo superiore a quello che era stato
computato nella divisione ereditaria in base al valore di reddito,
giacché in questo caso deve dividere coi coeredi il maggior prezzo,
come dispone espressamente l'art. 30 della stessa legge in questione
della Provincia di Bolzano.
Il sistema, adunque, di questa legge realizza un perfetto
equilibrio tra i successori legittimi, nelle due differenti ipotesi: di
permanenza del maso nelle mani dell'assuntore o di vendita dello stesso
dopo l'assunzione.
E pertanto, anche sotto questo porfilo, non si ha la violazione del
principio fondamentale della eguaglianza sancito nell'art. 3 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Pretore di Brunico del 1 ottobre 1956, n. 316, sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della
legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata
con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2
(sull'ordinamento dei masi chiusi), in riferimento alle norme contenute
nell'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nell'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1957:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte