Sentenza n. 40/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624 del
Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio
1961 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Rovigo nel
procedimento di esecuzione immobiliare ad istanza di Sartorelli Regina
e del curatore del fallimento Bulgarelli - Pitteo Giovanni contro
Sartini Ines, vedova Bulgarelli - Pitteo, iscritta al n. 76 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso urgente dell'11 gennaio 1961, la signora Ines
Sartini, vedova Bulgarelli - Pitteo, contro la quale era in corso un
procedimento di esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto ad essa
spettante sui beni di proprietà del figliuolo Giovanni Bulgarelli -
Pitteo fallito - premesso che era stato reperito il testamento olografo
del signor Alfredo Bulgarelli - Pitteo, in virtù del quale essa
ricorrente diventava proprietaria dei beni oggetto della vendita
all'asta fissata per il medesimo giorno 11 gennaio 1961, chiese la
sospensione della esecuzione perché si procedesse in suo favore a una
revisione delle quote nei confronti del fallimento, che era stato
autorizzato il 5 maggio 1960 a vendere insieme con l'usufrutto i
diritti tutti spettantigli sui beni Bulgarelli - Pitteo.
il giudice dell'esecuzione accolse la richiesta, sospese il
giudizio, imponendo una cauzione di lire 500.000 e rimise le parti
innanzi a sé per la istruzione della causa di opposizione. Senonché
, non essendo stata versata la cauzione nei termini, all'udienza del 1
febbraio 1961, il giudice dispose la revoca della sospensione. La
signora Sartini, il medesimo giorno, sollevò la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civ. nella
parte in cui prevede la facoltà del giudice di imporre una cauzione.
Il giudice dell'esecuzione non considerò manifestamente infondata
la proposta questione, ritenendo che l'imposizione di una cauzione per
la sospensione del processo esecutivo realizzi una situazione "affatto
analoga" a quella regolata dall'art. 98 del Cod. proc. civ., la cui
illegittimità è stata dichiarata con sentenza 23 novembre 1960, n.
67, di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. E, infatti, l'istituto della cauzione per le spese
dovrebbe essere inquadrato nella categoria delle cauzioni giudiziarie
per le caratteristiche, che esso possiede in comune con queste, del
generico pericolo in mora e della strumentalità, una strumentalità
non attuale ma ipotetica, diretta ad assicurare l'efficacia di un
provvedimento principale, nel caso codesto provvedimento abbia un
determinato contenuto. Vero è, prosegue l'ordinanza, che la Corte
distinse in quella sentenza dalla cauzione altri istituti processuali
che prevedono l'adempimento di oneri anche di natura patrimoniale,
quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale,
ma la distinzione sarebbe stata fondata dalla Corte o sul fatto che
quegli istituti sono posti in funzione di particolari interessi
pubblici o sul fatto che presuppongono - un provvedimento
giurisdizionale o amministrativo, titolo sufficiente per l'imposizione
di una cauzione, anche se suscettibile di impugnazione o di riforma; o
perché l'imposizione dell'onere deriva da categorie e presupposti
oggettivi, e non da condizioni soggettive, personali o sociali, che
l'art. 3 della Costituzione esclude possano giustificare una disparità
di trattamento.
Nel caso di specie, ad avviso del giudice di Rovigo, nessuno di
codesti motivi potrebbe essere invocato. Sarebbe evidente, viceversa,
che la signora Sartini intende tutelare un proprio diritto senza che
esista alcun provvedimento dell'autorità che possa far ritenere vano
l'esercizio del diritto stesso, del quale, invece, costituirebbe
ostacolo, di natura soggettiva e personale, l'imposizione della
cauzione.
Il giudice ha ritenuto la questione rilevante per la definizione
del giudizio ed ha, in conseguenza, con ordinanza 2 maggio 1961,
sospeso il provvedimento e trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata ed è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17 giugno 1961.
Davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato. Non vi è stata costituzione di parte privata.
2. - Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'8 giugno 1961,
l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, tra la cauzione
prevista dall'art. 624 del Cod. proc. civ. e la cosiddetta cautio pro
expensis, le differenze prevarrebbero sulle analogie. La Corte
costituzionale avrebbe fondato la sua decisione principalmente sulla
considerazione che l'imposizione della cauzione e la conseguente
estinzione del processo nel caso che la cauzione non fosse prestata,
avrebbe potuto provocare conseguenze di eccezionale gravità rispetto
all'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione dichiara
inviolabili. Viceversa, la cauzione prevista dall'art. 624 del Cod.
proc. civ. non avrebbe alcuna influenza sull'esercizio del diritto che
l'opponente vuol far valere, stante che la mancata prestazione della
cauzione esaurirebbe i suoi effetti nell'ambito del provvedimento di
sospensione "che è un mero incidente del processo esecutivo".
L'istituto troverebbe la sua giustificazione nella sua stessa natura
giuridica che è di una cautela imposta quale condizione per ottenere
la sospensione, che è essa stessa un provvedimento di carattere
cautelare. Aggiunge poi l'Avvocatura dello Stato, per sottolineare e
chiarire la differenza tra i due istituti, che l'onere processuale
previsto dall'art. 624 è imposto per ottenere la sospensione di un
procedimento in atto che trova la sua base in un titolo esecutivo e
addirittura, come nel caso di specie, quando già il giudice
dell'esecuzione ha emesso un provvedimento che dispone la vendita.
Nessuna violazione ci sarebbe, dunque, dei principi contenuti
nell'art. 24 della Costituzione, ma la questione sarebbe del pari
infondata in relazione al Principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Carta costituzionale. La norma contenuta nell'art. 624 del Cod.
proc. civ. non condiziona la sospensione del processo, in via generale
e preventiva, con riferimento alle condizioni patrimoniali di colui che
promuove l'istanza: l'eventuale disparità in cui potrà trovarsi in
concreto il povero rispetto al ricco sarebbe una semplice conseguenza
di fatto, che non ha alcuna rilevanza per la legittimità
costituzionale della norma. L'Avvocatura conclude ricordando che gli
oneri processuali sarebbero stabiliti dalla legge a necessaria tutela
dell'interesse della controparte, in applicazione di un generalissimo
principio, secondo il quale la libertà di ciascuno deve trovare un suo
limite inderogabile nell'altrui sfera di libertà.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato in data 7 marzo
scorso una breve memoria, nella quale riassume gli argomenti esposti
nell'atto di intervento, insistendo perché la proposta questione di
costituzionalità sia dichiarata non fondata. Le stesse conclusioni ha
ribadito all'udienza del 21 marzo 1962. Considerato in diritto :
1. - Occorre in primo luogo tener fermo che la questione di
legittimità sottoposta all'esame della Corte non sorge già da un
generico contrasto della norma impugnata con l'art. 24 della
Costituzione, considerato nel suo insieme come posto a garanzia
dell'inviolabile diritto alla difesa, preso anch'esso con
significazione indeterminata e generica, ma specificamente col primo
comma di questo stesso articolo, secondo il quale "tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
Posta in questi termini, che coincidono sostanzialmente con quelli
enunziati dall'ordinanza, la questione non è fondata.
Tutto il ragionamento col quale il giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Rovigo ha motivato il suo giudizio di non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 624 del
Cod. proc. civ. poggia sul presupposto che tanto la cauzione dell'art.
98 del Cod. proc. civ. (la cosiddetta cautio pro expensis), quanto
quella prevista dall'art. 624 del medesimo Codice rientrano nella
categoria delle cauzioni giudiziarie e più generalmente dei
provvedimenti cautelari, contrassegnata da particolari connotati, quali
sono stati delineati da un'autorevole dottrina alla quale, nella forma
ricevuta di recente, l'ordinanza si rifà puntualmente. La conseguenza
sarebbe questa: che l'illegittimità della cautio pro expensis
dichiarata dalla sentenza di questa Corte 23 novembre 1960, n. 67,
dovrebbe comportare necessariamente l'illegittimità delle altre
figure ricomprese sotto quella categoria e segnatamente della cauzione
che il giudice dell'esecuzione può imporre a colui - debitore o terzo
- che si oppone all'esecuzione già iniziata e ne chiede la
sospensione.
Ritiene la Corte che, a prescindere dal giudizio sulla validità
di quella categoria, che non è necessario appurare in questa sede,
ciascuna cauzione giudiziaria, sorgendo in una fase e in un momento
determinato del processo, svolgendo in questo una funzione determinata,
producendo determinati effetti, deve essere esaminata, ai fini del
giudizio della sua legittimità costituzionale, nella sua individuale
concretezza: il fatto che sia stata ricondotta, ai fini di una
sistemazione dottrinale, sotto un'unica categoria, insieme con
un'altra, della quale la Corte ha dichiarato la illegittimità , non
comporta che anche di essa si debba pronunciare lo stesso giudizio.
Ora, come ha sottolineato la difesa del Presidente del Consiglio,
le differenze che intercorrono tra la cautio pro expensis e questa del
primo comma, ultima parte, dell'art. 624, sono sostanziali ai fini
dell'esame della conformità col precetto contenuto nell'art. 24 della
Costituzione. Si tratta, infatti, di una cauzione collegata con la
esecuzione e in un momento in cui questa è già iniziata; di una
cauzione che presenta un accentuato carattere pubblicistico, diretta
com'è a tutelare l'efficacia della funzione giurisdizionale o, com'è
stato detto, l'imperium iudicis; e soprattutto di una cauzione che,
qualora non sia prestata dall'opponente, non ha come sua conseguenza
l'estinzione del processo, ma soltanto quella di far cessare la
sospensione dell'esecuzione, di togliere, cioè , efficacia, mediante
la revoca, a un altro provvedimento cautelare, quello della sospensione
col quale la cauzione imposta all'opponente si pone nello strettissimo
rapporto di una cautela di fronte a un'altra cautela o, come si dice,
di controcautela. Il giudizio di opposizione che, secondo la prevalente
dottrina, è da qualificare come un giudizio di cognizione ordinaria,
autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva in corso,
continua comunque il suo iter, mentre all'opponente resta in ultima
istanza il rimedio della sospensione necessaria ope iudicis, totale o
parziale, prevista dall'art. 512 del Cod. proc. civile.
Da tutto ciò è agevole dedurre che in questo caso non si può
affermare, come inclina a ritenere l'ordinanza di rimessione, che non
sia dato al cittadino di far valere in giudizio il proprio diritto.
Vero è che l'ordinanza si dà carico del fatto che la Corte nella
citata sentenza n. 67 del 1960 enunciò alcuni criteri (tutela di
interessi pubblici; esistenza di un provvedimento giurisdizionale;
riferimento a categorie o presupposti oggettivi), che a suo avviso
potevano indurre una differenza, ai fini della legittimità
costituzionale, tra la cautio pro expensis e altre misure che impongono
oneri all'una o all'altra parte di un giudizio per la valida
costituzione del rapporto processuale. Ma erroneamente ritiene che quei
criteri non possano essere invocati per la cauzione dell'art. 624 del
Cod. proc. civile: essendo vero proprio l'opposto, come risulta da
quanto si è finora esposto.
2. - L'esame della conformità della norma impugnata con l'art. 3
della Costituzione potrebbe apparire superfluo, dopo la dimostrazione
che si è data dell'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civ. in relazione all'art.
24, primo comma, della Costituzione. È evidente, infatti, che in tanto
può sorgere un contrasto della norma impugnata col precetto
costituzionale dell'art. 3, in quanto sia stato previamente accertato
che quella norma affievolisca o annulli affatto il diritto del
cittadino di far valere in giudizio le proprie pretese; una volta,
viceversa, che non sorgano dubbi sull'esercizio di questo diritto (sia
pure nei modi che la legge prescrive), non sorge il problema se
l'affievolimento o il diniego di quel diritto stesso siano conseguenza
della considerazione di condizioni personali o sociali che l'art. 3
vieta al legislatore di porre a fondamento di trattamenti
differenziati.
Tuttavia, poiché l'ordinanza e soprattutto la difesa della
Presidenza del Consiglio hanno tenute distinte le due questioni, non
rilevando il nesso che in questo caso tra esse necessariamente
intercorre, occorrerà precisare che nemmeno il principio di
eguaglianza è violato dalla controcautela regolata dall'art. 624 del
Cod. proc. civile. A differenza, infatti, dell'art. 98 del Cod. proc.
civ., la norma dell'art. 624 ora impugnata non prevede che la cauzione
possa essere imposta "quando vi è fondato timore che l'eventuale
condanna possa restare ineseguita", ma, viceversa, l'imposizione della
controcautela dovrà fondarsi sui gravi motivi dei quali il medesimo
art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del
processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Si vuol dire,
cioè , che non vengono punto in considerazione come previsione
generale ed astratta, giustificatrice della potestà concessa al
giudice, le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene
imposta. Se codeste condizioni possono spiegare efficacia in questo o
in quel caso, si tratterà di un'efficacia non riconducibile alla
norma, ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si
applica: la qual cosa avviene, del resto, tutte le volte che si debba
realizzare in concreto la norma astratta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 2 maggio
1961 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civile, in
riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte