Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONI FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA ANALOGIA CON LA "CAUTIO PRO EXPENSIS" PREVISTA NELL'ART. 98 DEL COD. PROC. CIVILE - DIFFERENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimita' costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. e' una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla cautio pro expensis), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non e' fondata, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).
Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO IN MATERIA CIVILE - CAUZIONE PER LE SPESE - ART. 98 COD. PROC. CIV.: FACOLTA' DEL GIUDICE DI IMPORRE CAUZIONE PER LE SPESE ALL'ATTORE QUANDO VI SIA MOTIVO DI RITENERE CHE L'EVENTUALE SUA CONDANNA RESTI INESEGUITA - LIMITAZIONE INGIUSTIFICATA, NEI CONFRONTI DEI NON ABBIENTI, DELLA LIBERTA' D'AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Vedi: Sent. 67/1960 B.
sentenza 3/1961massima n. 1167 QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA.
Vedi: Ord. 24/1956 C.
sentenza 3/1961massima n. 1168 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E ALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO.
Il fatto che in un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sia richiamata espressamente, nel dispositivo, una soltanto delle due norme della Costituzione indicate nella motivazione, non esclude che la questione di legittimita' sia da esaminare con riferimento ad entrambe le norme che devono, ai fini del giudizio, essere interpretate in coordinazione reciproca. (Nella specie venivano indicate nella motivazione gli articoli 3 e 24 Cost., e, nel dispositivo, risultava indicato soltanto il secondo articolo).
PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 98 COD. PROC. CIV. FACOLTA' DEL GIUDICE DI IMPORRE CAUZIONE PER LE SPESE ALL'ATTORE QUANDO VI SIA MOTIVO DI RITENERE CHE L'EVENTUALE SUA CONDANNA RESTI INESEGUITA - LIMITAZIONE INGIUSTIFICATA NEI CONFRONTI DEI NON ABBIENTI, DELLA LIBERTA' DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Dalla combinazione fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore.