Sentenza n. 40/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e
2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977
dal giudice del lavoro presso il tribunale di Cosenza, nel
procedimento civile vertente tra Riggio Luigi e Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'11
gennaio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A Riggio Luigi, che, cessato dal servizio, per raggiunti limiti di
età, il 30 giugno 1968, aveva chiesto, con atto di citazione
notificato il 28 settembre 1968, riconoscerglisi il grado di dirigente
di prima dall'8 gennaio 1953 (data sino alla quale, per malattia del
titolare, ebbe, a far tempo dal dicembre 1951, ad esercitare le
superiori mansioni di segretario capo, che, per la sopravvenuta morte
del titolare, continuò ad esercitare fino al maggio del 1955) e
condannarsi la convenuta al pagamento della differenza retributiva
quanto meno per avere svolto mansioni inerenti ad un posto superiore e
al riconoscimento del nuovo diverso trattamento di pensione
integrativa, oppose la convenuta Cassa di Risparmio di Calabria e di
Lucania, la intervenuta prescrizione ex articoli 2946 e 2948 c.c.; a
seguito di che il Riggio sollevò questione di costituzionalità
dell'art. 2946 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Con ordinanza 4 luglio 1977, comunicata, notificata e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1978 (ord. 517/1977), il
giudice unico dello adito tribunale di Cosenza, designato a seguito
dell'entrata in vigore della legge 533/1973, ha rilevato d'ufficio la
non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli
artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 8
settembre 1977, in cui, riecheggiando il contenuto di atti
d'intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la
inammissibilità o l'infondatezza della questione; conclusioni, cui
l'Avvocatura generale dello Stato si è richiamata nell'udienza
pubblica del 21 marzo 1979. Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza di rimessione il giudice unico del tribunale
di Cosenza constata la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sulla complessa premessa che la controversia, promossa
dal Riggio con atto 28 settembre 1968, sarebbe diversamente risoluta a
seconda che i termini prescrizionali (decennale per il riconoscimento
della qualifica superiore e quinquennale per le differenze
retributive) si facciano decorrere dal gennaio 1953 (epoca di
maturazione del diritto alla superiore qualifica rivendicata) ovvero
dal 30 giugno 1958 (data di cessazione del rapporto). Prosegue con
ricordare che le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
2946 e, nei limiti specifici della controversia, 2948, n. 4, sono
state già esaminate dalla Corte rispettivamente con le sentenze 86/
1971 e 115/1975.
Ma lo stesso giudice espone una serie di argomentazioni che
dovrebbero indurre la Corte a seguire opposto giudizio: l'esigenza di
leggere il dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 senza risalire
alla motivazione, in cui veniva posto in rilievo il difetto di
stabilità che avrebbe caratterizzato il rapporto di lavoro del
settore privato; la non meno sentita esigenza di coordinare il
dispositivo di quella sentenza, pur in via di ipotesi disancorato dalla
motivazione, con la legislazione successiva (che si sostanzia nelle
leggi 15 luglio 1966, n. 6O4, e 20 maggio 1970, n.300) che manterrebbe
ferma la vigenza di quel dispositivo per i rapporti privi di
stabilità, tra i quali il giudice unico annovera "fuor di dubbio" il
rapporto tra la Cassa e il Riggio "atteso che nel 1953, quando cioè
l'attore assume essere maturato il diritto alla qualifica superiore e
quello alle differenze retributive, vigeva il contratto collettivo
nazionale di lavoro dei funzionari delle Casse di Risparmio stipulato
il 15 febbraio 1953 che prevedeva all'art. 61 lett. g) la dispensa
dall'impiego e alla lett. h) la destituzione, entrambe deliberate dal
Consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti senza
la determinazione delle circostanze obiettive e dalla cui violazione
scaturiva il potere dell'ente e senza che venisse previsto sia pure un
controllo da parte dell'autorità giudiziaria ai fini della
dichiarazione di illegittimità e della reintegra nel posto di lavoro";
la disparità di trattamento tra il lavoratore privo di stabilità,
cui viene opposta la prescrizione decennale, e il lavoratore pur privo
di stabilità, cui viene, invece, opposta la prescrizione quinquennale
(disparità - ripetesi - che indurrebbe a sospettare di
incostituzionalità l'art. 2946 c.c., che colpisce la prima posizione,
per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione).
2. - Riferita all'art. 2948, n. 4, la questione è inammissibile
ove si rifletta, come si deve, che il giudice unico, nel verificarne
la rilevanza, ha a chiare note affermato che il rapporto di lavoro del
Riggio era privo di stabilità. Ché delle due l'una: o si legge, come
sembra preferire il giudice a quo, il dispositivo della sentenza
63/1966 avulso dalla motivazione, ed allora la stabilità o meno del
rapporto non incide menomamente sulla attuale vigenza della norma,
così come risultante dal dispositivo della sentenza 63/1966; o si
ricollega il dispositivo alla motivazione per limitare la vigenza
della norma ai rapporti non stabili, ed allora l'instabile rapporto del
Riggio non può non esservi assoggettato rendendo privo di attuale
interesse il sollevato incidente di costituzionalità.
Ma altra e ben più radicale ragione sancisce la inammissibilità
della questione: in buona sostanza il giudice unico sollecita dalla
Corte la interpretazione, con autorità vincolante per gli altri
giudici, della sentenza del 1966 e di due delle altre sentenze che
l'han seguita.
Senonché siffatto compito non spetta alla Corte, tra i cui
provvedimenti necessariamente tipici non si annovera né può
annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze,
una sorta cioè di provvedimento di secondo grado, del quale oggetto
immediato non è la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma
altra sua sentenza.
3. - A parametri della costituzionalità dell'art. 2946 il giudice
unico assume (non l'art. 36, ma) gli artt. 3 e 24, che sarebbero
offesi se le ragioni, che hanno indotto a dire fondata la questione di
costituzionalità delle norme disciplinatrici di prescrizioni brevi e
presuntive, non fossero utilizzate al fine di dire fondata la questione
di costituzionalità dell'art. 2946, se invocato al fine di estinguere
diritti che, pur avendo il titolo legittimante nel rapporto di lavoro,
non si risolvono in prestazioni pecuniarie e, più in generale,
spaziano nell'ordinamento dell'impresa.
In tale guisa prospettata, la questione appare diversa
dall'incidente su cui ha portato il suo esame la Corte nelle sentenze
n. 86/1971 e n. 115/1975, che non possono quindi essere invocate come
precedenti di fatto: nel primo caso il datore di lavoro era un ente
pubblico economico, al quale i lavoratori erano legati da rapporto
munito di stabilità, laddove il giudice a quo ha - lo si ripete -
negato stabilità al rapporto, oggetto della presente questione, e nel
secondo caso il diritto alla qualifica si esauriva nelle prestazioni
retributive e tale osmosi ha indotto la Corte a ritenere irrilevante la
questione di costituzionalità dell'art. 2946 dappoiché la premessa
maggiore del sillogismo, in cui si sarebbe risolta la pronuncia
definitiva della controversia di lavoro, sarebbe stata fornita, in tema
di prescrizione, dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 1, e 2956, n. 1.
Nella ipotesi che ne occupa, il giudice unico ha fatto propria la
prospettazione della Cassa, intesa ad identificare nella qualifica un
diritto del lavoratore, che è autonomo rispetto al diritto alle
retribuzioni, e a dire assoggettato il primo non alle prescrizioni
brevi e presuntive, ma alla ordinaria prescrizione decennale, né
questa Corte può, senza evadere dai suoi compiti istituzionali,
giudicare se il Riggio il quale, a rapporto definito, rivendicava le
differenze di retribuzione e l'incremento della indennità di
anzianità, che gli sarebbero derivati dall'avere egli espletato
mansioni superiori a quelle contrattuali, in un contesto normativo, in
cui non si era ancora inserito l'art. 13 legge 300/1970, sostitutivo
dell'art. 2103 c.c., avesse fatto valere, vuoi sul piano sostanziale
vuoi sul piano processuale, un "bene della vita" diverso dal diritto a
differenze di retribuzione e alla integrazione della indennità di
anzianità (diritto quest'ultimo, che - è appena il caso di rilevarlo
- nasce con la cessazione del rapporto).
Ma il modo di prospettazione non può non limitare l'obietto della
pronuncia che la Corte va a rendere sotto un duplice punto di vista: -
sul piano della fattispecie, vengono in considerazione quei diritti,
che derivano al lavoratore non solo e non tanto dal rapporto di cui è
partecipe, quanto dall'assetto dell'impresa in cui è inserito, e che,
comunque, non si risolvono, senza residuo, in quei beni tutelati
dall'art. 36 Cost., che la Corte costituzionale assunse a parametro
nella sentenza 63/1966 (retribuzione proporzionata alla quantità e
alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; diritto al
riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite);
- sul piano della dinamica processuale poi, non è da lasciare in
ombra il rilievo che pur nei casi in cui al lavoratore rivengono
diritti, che siano autonomi rispetto ai beni, che ricevono tutela
nell'art. 36 Cost., sarà da assodare di volta in volta se su tali
diritti si richieda nella controversia instaurata avanti il giudice
adito sentenza con autorità di cosa giudicata e se di tale domanda
sussistano le condizioni di fondatezza (interesse e legittimazione ad
agire).
Se si tengono per ferme queste premesse, l'affermazione di
infondatezza della questione discende dagli artt. 3 e 24, quale
espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei diritti,
che, nel senso e soltanto nel senso che si è chiarito, si presentano
autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art. 36 Cost., al quale
la questione di costituzionalità è stata coordinata nella sentenza
63/1966.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico
del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che
consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del
lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati
nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di
Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte