Sentenza n. 40/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 370/1968
- art. 6legge 370/1968
- art. 11legge 370/1968
- art. 12legge 370/1968
- art. 15legge 370/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 11,
12 e 15 della legge 28 marzo 1968, n. 370 (Nuovo ordinamento
dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai
professori medi) e 6, comma secondo, della legge 13 giugno 1969, n. 282
(Conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria),
promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal Giudice
conciliatore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Locantore
Fedele Santino e l'Istituto Kirner, iscritta al n. 266 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 209 del 6 agosto 1975.
Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Kirner e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per l'Istituto Kirner e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 il Giudice conciliatore
di Bolzano ha sollevato, nel corso del procedimento civile, che verte
tra Locantore Fedele Santino e l'Istituto Kirner, questione di
costituzionalità degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 della legge 28 marzo
1968, n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 giugno 1969,
n. 282, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 della Costituzione.
La questione sarebbe rilevante ai fini della decisione del giudizio
a quo, e non manifestamente infondata. Si assume infatti che il diritto
di associazione sia costituzionalmente garantito anche con riferimento
alla libertà di non associarsi; correlativamente, la legge non
potrebbe imporre ad alcuna categoria di soggetti l'obbligo di
appartenere ad enti pubblici a base o struttura associativa, per il
perseguimento di finalità, che siano - come, si deduce, accade nella
specie - essenzialmente private: in particolare, se dette finalità
siano raggiungibili per altra via, diversa da quella apprestata dal
legislatore. Peraltro, il precetto dell'art. 18 Cost. risulterebbe
violato anche per il modo come si configura il funzionamento
dell'Istituto Kirner, l'assistenza essendo erogata a "giudizio
insindacabile" del Consiglio di amministrazione, con riguardo sia alle
persone da assistere, sia alla scelta e alla graduazione dei settori di
intervento. Tale discrezionalità contrasterebbe, altresì, con l'art.
3 Cost., perché ad eguale obbligo di contribuzione non vien fatto
corrispondere egual diritto, o interesse legalmente protetto,
all'assistenza che viene erogata dall'Istituto: con l'ulteriore
risultato, si assume, di privare di tutela gli interessi legittimi dei
soci, e così di offendere il precetto dell'art. 24 Cost.
Si costituisce in giudizio l'Istituto Giuseppe Kirner. Il
procedimento davanti al Giudice conciliatore di Bolzano - osserva la
difesa dell'Istituto - è stato promosso con la richiesta, rivolta a
detto Giudice da tale professor Locantore, insegnante di inglese presso
l'Istituto tecnico professionale per il commercio di Bolzano, di
condannare l'Istituto Kirner al rimborso della "quota associativa" di
lire 2.171 mensili a partire dal settembre 1971. Tale richiesta veniva
subordinata alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme
sull'iscrizione obbligatoria degli insegnanti all'Istituto Kirner; la
Cassazione, con sentenza n. 495 del 1974, affermava la giurisdizione
del conciliatore.
La difesa dell'Istituto rileva poi come la Corte abbia stabilito
(cfr. sentenza n. 69 del 1962: erroneamente citata nella memoria come
sentenza n. 65 del 1972) che l'art. 18 della Costituzione non impedisce
allo Stato di tutelare determinati fini interessanti la collettività,
mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa.
L'associazione obbligatoria contrasterebbe con l'art. 18 soltanto
là, dove risultasse lesa una libertà o un principio
costituzionalmente garantito o fosse perseguito un fine "palesemente
arbitrario o pretestuoso".
Questa seconda ipotesi ricorrerebbe quando il fine abbia carattere
privato, o quando, pur ricorrendo un fine pubblico, questo venga ad
aggingersi come semplice pretesto alle sottostanti finalità di indole
privata o, infine, quando l'interesse, che dovrebbe giustificare
l'imposizione del vincolo associativo, possa essere conseguito anche
per altra via, diversa da quella prescelta nella specie dal
legislatore.
L'Istituto Kirner, si dice, persegue il fine di assistere i
professori di scuola media e le loro famiglie, nei modi prestabiliti
dall'art. 6 della legge n. 370 del 1968, disimpegnando un compito che
ad esso è stato costantemente assegnato anche nelle pregresse vicende
legislative. L'ente trae infatti origine dal fondo omonimo costituito
con sottoscrizione nel 1906; successivamente, la Federazione dei
professori della scuola media decide di costituire un istituto di mutuo
soccorso, utilizzando il fondo suddetto; dopo cinque anni di attività
e in conformità dell'esito di apposito referendum, al quale partecipa
gran parte dei professori medi, l'Istituto è eretto in ente morale.
La sua finalità è quella di assicurare ai professori e alle loro
famiglie in stato di bisogno un aiuto morale e materiale, integrativo,
o sostitutivo, dell'assistenza dovuta da altri enti. L'iscrizione
obbligatoria all'Istituto rappresenta la condizione essenziale per il
perseguimento di detti scopi, la cui rilevanza pubblica, riconosciuta
dalla legge n. 370 del 28 marzo 1968, acquista significato e valore
costituzionale in forza dell'articolo 38 Cost.
I contributi dovuti all'Istituto vanno configurati come prestazioni
patrimoniali obbligatorie che ricadono nella sfera di applicazione
dell'art. 23 della Costituzione. L'Istituto è stato del resto
costituito con atto di autorità, senza il concorso dei soggetti
passivi.
Quanto alla censura concernente le modalità delle erogazioni (in
quanto disposte a giudizio insindacabile del Consiglio di
amministrazione) e alla connessa asserita violazione dell'art. 24
Cost., la difesa dell'Istituto sostiene che al detto Consiglio è
attribuita una discrezionalità amministrativa, che non equivale ad
arbitrarietà di determinazioni. La tutela giurisdizionale degli
interessati deve peraltro ritenersi in ogni caso garantita in forza
dell'art. 113 Cost.
La difesa dell'Istituto Kirner chiede dunque che le prospettate
questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.
Interviene nel giudizio di costituzionalità il Presidente del
Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che deduce
l'infondatezza della questione, sostanzialmente in base agli assunti
difensivi dell'Istituto.
In prossimità dell'udienza la difesa dell'Istituto presenta una
memoria aggiuntiva. Ivi si osserva anzitutto che, in applicazione del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Istituto Kirner è stato soppresso con
decreto presidenziale emanato in data 25 giugno 1980 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1981, n. 213, e che i relativi beni mobili
e un immobile sono stati trasferiti al patrimonio dello Stato.
Si deduce inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio 3
agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1981, n. 217,
ha concesso all'Associazione volontaria G. Kirner l'uso di un immobile
del soppresso ente e la somma di lire dieci miliardi. Con ciò, sarebbe
venuta a determinarsi una modificazione del rapporto innanzi al giudice
a quo: all'Istituto Kirner sono succeduti lo Stato e la suddetta
associazione; l'uno e l'altra, dunque, dovrebbero avere diritto a
partecipare al presente giudizio. Spetta, si soggiunge, alla Corte
stabilire se per tale ragione sia necessario rinviare gli atti al
giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione e
notifichi l'ordinanza di remissione ai successori dell'Istituto.
La difesa dell'Istitutto Kirner eccepisce poi l'irrilevanza della
questione proposta in riferimento all'art. 24 ed all'art. 3 Cost., in
quanto nel procedimento davanti al Giudice conciliatore non si
controverte sulle modalità delle prestazioni assistenziali, denunciate
come lesive di tali precetti costituzionali, bensì sull'obbligo di
iscrizione e di contribuzione, che viene in rilievo esclusivamente a
proposito della presunta violazione dell'art. 18 Cost. Nel merito,
comunque, si esclude che gli artt. 3 e 24 siano offesi dalle norme
censurate. La legge avrebbe infatti indicato i criteri ai quali il
Consiglio di amministrazione deve attenersi nell'erogazione delle
previdenze agli iscritti. Tali elementi di valutazione sarebbero,
precisamente, costituiti dalla gravità dell'evento, dagli oneri che ne
derivano nel quadro delle situazioni economico-familiari, e dal
rapporto di parentela fra beneficiari e socio. Dove nella legge in
esame è poi detto che esso eroga "a suo insindacabile giudizio" le
prestazioni assistenziali, altro non si vuol indicare - vien dedotto -
se non la discrezionalità, qual è propria delle forme di pubblica
beneficenza. In ogni caso, si afferma, l'impugnativa giurisdizionale
contro i provvedimenti lesivi di diritti o interessi dei soci è
garantita dall'art. 113 Cost., e non potrebbe ritenersi preclusa da
alcuna statuizione della legge in esame. Del resto, l'impugnato art. 15
della legge n. 370 del 28 marzo 1968 limiterebbe ulteriormente la
discrezionalità dell'ente, prevedendo che il Consiglio di
amministrazione predisponga direttive a carattere generale per
l'erogazione dei benefici.
Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 3, essa potrebbe
prospettarsi non in questa sede, ma, se mai, solo in relazione ai
singoli concreti provvedimenti amministrativi, che risultassero
discriminatori.
La difesa dell'Istituto Kirner insiste peraltro per la reiezione
delle censure concernenti la lesione dell'art. 18 Cost., richiamando la
tesi sostenuta nell'atto di costituzione. Il fine pubblico che
giustifica la costituzione dell'Istituto risulterebbe comprovato sia
dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975, che lo aveva incluso fra gli enti
di assistenza generica, sia dal decreto n. 616 che lo ha compreso fra
gli enti, le cui funzioni sono ora trasferite alle regioni.
Dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si argomenta,
infine, che la libertà di associazione (sentenze n. 120 del 1973 e 20
del 1975) non è vulnerata dalla creazione di un ente pubblico a base
associativa, diretto a perseguire fini pubblici non palesemente
arbitrari o pretestuosi (sentenza n. 69 del 1962); la situazione non
sarebbe nella specie diversa da quella che si verifica ogni qualvolta
si impongano nei confronti di determinate categorie forme obbligatorie
di previdenza, che trovano il proprio fondamento nel disposto dell'art.
38 Cost.
Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 la difesa dell'Istituto
Kirner e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le conclusioni già
prese. Considerato in diritto :
1. - La presente questione, prospettata alla Corte dal Giudice
conciliatore di Bolzano, investe - in riferimento agli artt. 3, 18 e 24
Cost. - varie disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 370 ("Nuovo
ordinamento dell'Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai
professori medi"), nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 13
giugno 1969, n. 282 ("Conferimento degli incarichi negli istituti di
istruzione secondaria"). Costituiscono, precisamente, oggetto di
censura le norme, le quali, in seno alla legge n. 370 del 28 marzo
1978: a) definiscono le categorie dei soci effettivi dell'Istituto
(art. 3); b) configurano tipi e modalità delle sovvenzioni e degli
altri benefici da erogare, sia ai soci, sia ai loro congiunti o
superstiti, sia alle loro famiglie, per il conseguimento degli scopi di
solidarietà, propri dell'ente (art. 6), che si perseguono mediante
aiuti morali e materiali "indipendentemente dall'assistenza dovuta da
altri enti ed oltre ad essa" (com'è detto testualmente nell'art. 1);
c) includono fra le entrate dell'Istituto, i contributi annui dei soci
(art. 11, lett. a), e ne fissano l'importo, che per i soci effettivi in
servizio attivo è pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di
un professore di ruolo A all'inizio della classe terminale di
stipendio, stabilendo, altresì, che il contributo viene trattenuto
mensilmente sullo stipendio (artt. 11 e 12); d) prevedono le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione, ivi inclusa quella di
decidere in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate nella
legge (art. 15, lett. f). È poi denunciato l'art. 6 della legge 13
giugno 1969, n. 282, in quanto integra il disposto dei richiamati artt.
3, 11 e 12 della legge 28 marzo 1968, n. 370, con lo statuire, al
quarto comma, che l'intero contributo annuo previsto per i soci
effettivi è dovuto anche dagli insegnanti non di ruolo a tempo
indeterminato. Tale, infatti, è la posizione dell'insegnante che ha
promosso il procedimento pendente avanti il Giudice conciliatore di
Bolzano.
L'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di
legge è così sostanzialmente dedotta:
A) Si prospetta, prima di tutto, la lesione dell'art. 18 Cost.,
sull'assunto che tale precetto costituzionale, nel garantire la
libertà di associazione, sancisca così il diritto di partecipare ad
un'associazione come quello di non farne parte. Nella specie, la legge
dispone l'appartenenza obbligatoria ad un ente pubblico degli
insegnanti medi e delle altre categorie ivi previste. I soci sarebbero
per questa via necessariamente stretti da un vincolo, che vulnera la
loro libertà di non associarsi. Il titolo giustificativo della
soluzione adottata dal legislatore avrebbe - si deduce - dovuto
risiedere nell'assegnare all'Istituto finalità pubbliche, il cui
perseguimento non può essere lasciato alla spontanea associazione
degli interessati. Il che, si soggiunge, è però da escludere nella
specie, soprattutto in ragione delle censurate modalità di erogazione
dell'assistenza: la concessione delle provvidenze previste dalla legge
- si afferma in proposito - è riservata alla valutazione insindacabile
del Consiglio di amministrazione con riguardo sia ai soggetti da
assistere, sia alla graduazione dei possibili settori di intervento; si
assume così che il funzionamento dell'ente, governato da criteri
prettamente privatistici, non risponda a quelle inderogabili esigenze
di interesse pubblico, dalle quali deve trarre fondamento l'insorgenza,
ex lege, del vincolo associativo (e, a pari titolo, l'imposizione del
contributo dovuto dai soci).
B) La lamentata discrezionalità nelle erogazioni assistenziali
implicherebbe, infine, la lesione degli altri precetti costituzionali
invocati nell'ordinanza di rinvio: dell'art. 3 Cost., in quanto, in
capo agli iscritti, ad egual obbligo di contribuzione non sarebbe fatto
corrispondere egual diritto - o interesse legalmente protetto - alle
prestazioni da parte dell'Istituto, secondo alcun criterio, che sia
prestabilito in sede normativa; dell'art. 24 Cost., in quanto, si dice,
agli interessati non è consentito di far valere le situazioni
soggettive loro riconosciute dalla legge, di fronte alle insindacabili
decisioni del Consiglio di amministrazione.
2. - La difesa dell'Istituto ha avanzato due rilievi di ordine
pregiudiziale, che vanno subito esaminati.
2 a) Si osserva, in primo luogo, che nelle more del presente
giudizio, è sopraggiunto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale
prevede la soppressione dell'Istituto Kirner - così come degli altri
enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali (individuati nella
tabella B, annessa al decreto stesso), in conformità della procedura
ivi stabilita - nonché il trasferimento delle relative funzioni alle
regioni, e la costituzione di eventuale associazione volontaria, da
parte degli interessati, per ottenere, alle condizioni e nei modi
prescritti nell'art. 114, la continuità delle prestazioni
assistenziali. In attuazione di tali norme di legge - si soggiunge - il
d.P.R. 25 giugno 1980 ha soppresso l'Istituto e trasferito i relativi
beni mobili, insieme con un immobile al patrimonio dello Stato.
Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio 3 agosto
1981, è stato nominato il Commissario liquidatore dell'ente, e
concesso all'associazione volontaria Kirner, intanto costituitasi,
l'uso dei beni del soppresso ente, nonché la somma, di lire dieci
miliardi. Ora, si asserisce che questi decreti abbiano determinato una
modificazione del rapporto sostanziale dedotto innanzi al giudice a
quo, nel senso che all'Istituto sarebbero subentrati, da un canto lo
Stato, dall'altro l'associazione volontaria Kirner. La Corte dovrebbe
dunque vedere se per tali ragioni non si renda necessario il rinvio
degli atti al Giudice conciliatore di Bolzano, perché questi proceda a
un nuovo esame della rilevanza e provveda a notificare l'ordinanza
anche ai successori dell'Istituto.
Senonché, le vicende del processo instaurato innanzi al giudice a
quo, che si assumono connesse con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616
del 1977, e dei conseguenti decreti del Presidente della Repubblica e
del Presidente del Consiglio, non rilevano ai fini del presente
giudizio. Per concludere in tal senso, soccorre il testuale disposto
dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte:
"le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo
non si applicano ai giudizi avanti alla Corte costituzionale neppure
nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio
rimasto sospeso davanti all'autorità giudiziaria che ha promosso il
giudizio di legittimità costituzionale". Non si può, del resto,
nemmeno ritenere che la normazione sopravveniente, invocata dalla
difesa dell'Istituto, abbia toccato il previgente regolamento della
specie sotto alcuno dei profili censurati nell'ordinanza di rinvio. Non
si ravvisano dunque ragioni per disporre la restituzione degli atti al
giudice a quo.
2 b) Dalla difesa dell'Istituto si eccepisce, poi, la irrilevanza
delle censure mosse agli artt. 6 e 15 della legge 28 marzo 1968, n.
370, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Si deduce al
riguardo che il giudizio verte, non sulle disposizioni degli articoli
testé citati, bensì, ed esclusivamente, sul versamento della quota
obbligatoria di iscrizione degli insegnanti, quali soci effettivi
dell'Istituto, a norma delle disposizioni denunciate in questa sede
come incompatibili con la libertà di rifiutare il vincolo associativo.
L'eccezione è fondata. L'indagine devoluta alla Corte rimane in
conseguenza circoscritta ai motivi di illegittimità costituzionale,
che nel provvedimento di remissione son dedotti, in riferimento
all'art. 18 Cost., per i soli artt. 3 e 12 della legge. Gli altri
rilievi svolti dal giudice a quo possono essere presi in considerazione
solo in quanto, com'è di seguito precisato, concorrono anche essi a
prospettare l'ipotesi, che ora residua, della violazione della libertà
associativa.
3. - Nel merito, la questione non è fondata. L'art. 18 Cost.
garantisce, certo, la libertà di associazione nel suo duplice aspetto,
positivo e negativo: il cittadino deve invero poter scegliere se far
parte di una associazione, oppur no. L'esercizio di tale diritto è,
tuttavia, circondato da vincoli. Lo stesso testo fondamentale pone
infatti limiti alla libertà di associarsi: e d'altra parte la Corte ha
con varie pronunzie enucleato dal sistema della Costituzione quei
limiti, che vengono in rilievo, come nella specie, con riguardo alla
libertà di non soggiacere al vincolo associativo. Alla stregua di
questa pregressa giurisprudenza, vien prima di tutto fugato il dubbio
che la libertà di non associarsi sia necessariamente vulnerata, ogni
qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti
pubblici di una determinata categoria di interessati. Una tale
previsione trova invero il suo titolo giustificativo nel nostro
ordinamento, purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e
principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa
di associarsi), e risulti al tempo stesso che essa assicura lo
strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente
pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno
associativo costituito per la libera determinazione dei privati. Si
tratta allora di vedere come siffatti requisiti siano soddisfatti nel
caso in esame.
4. - L'art. 18 Cost., occorre ricordare, si assume leso in quanto i
professori medi acquistano ex lege la qualifica di soci effettivi
dell'Istituto Kirner e con ciò sono tenuti a versare il relativo
contributo annuo. Se qui si adopera il primo dei criteri di valutazione
sopra richiamati, si può intanto escludere che l'obbligo
dell'iscrizione, ed il connesso onere pecuniario, siano previsti in
violazione di alcun altro, ulteriore parametro costituzionale, rispetto
a quello puntualizzato nell'ordinanza di rinvio. Ci troviamo,
precisamente e in primo luogo, di fronte a prestazioni imposte nel
rispetto dell'art. 23 Cost.: è infatti la stessa legge n. 370 del
1968, come si è premesso, che nel contemplare la figura del socio
effettivo annovera il contributo da questo versato tra le entrate
dell'Istituto, e ne determina l'importo, insieme con le modalità di
calcolo e prelievo. Sotto il riflesso ora considerato, non importa
nemmeno che il funzionamento dell'ente sia in massima parte sostenuto
con le quote di iscrizione dei soci, mentre, ai sensi dell'art. 11
della stessa legge, i contributi del Ministero della pubblica
istruzione o di altri enti o privati sono soltanto eventuali. È vero
che le norme in esame toccano la sfera delle erogazioni assistenziali,
la quale ricade anche sotto le specifiche previsioni dell'art. 38 Cost.
Ma, a dimostrare che l'onere pecuniario gravante sui soci non difetta
di fondamento costituzionale nemmeno in questa prospettiva, basta quel
che la Corte ha in altra occasione affermato (sentenza n. 25 del 1968):
"Non si ha violazione dell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali
necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dal quarto comma
siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili
sulla base di una comunanza, specifica o generica di interessi e di un
collegamento, diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le
finalità da conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il
perseguimento di dette finalità, anziché avvenire mediante erogazioni
poste direttamente a carico dello Stato e con gli ordinari strumenti,
si attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da
parte di leggi dello Stato, di prestazioni patrimoniali nella forma di
contributi (sentenza n. 70 del 1960). In tutti questi casi, se la
finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico,
codesto interesse non vien meno né viene snaturato solo che alla sua
realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti
dall'ordinamento giuridico".
5. - L'insussistenza della presunta lesione dell'art. 18 Cost. va
acclarata, per altro verso, controllando se l'imposizione del vincolo
associativo, e della relativa quota di iscrizione, stia nella
necessaria connessione strumentale con il fine, che mediante
l'istituzione dell'ente si vuol perseguire. Deve peraltro trattarsi
(sentenza n. 69 del 1962) di un fine pubblico, e non arbitrario, né
pretestuoso o artificioso. Ora, per quel che concerne la presente
indagine, il legislatore ha correttamente utilizzato l'ampia
possibilità di soluzioni normative dischiuse dal disposto della
Costituzione (art. 38), che prefigura le strutture assistenziali:
l'Istituto si colloca in questo schema del testo fondamentale senza
pretestuose o altrimenti censurabili duplicazioni di altri tipi di
assistenza pubblica, ovvero, tanto meno, della libera assistenza,
garantita ai privati dall'ultimo comma dello stesso art. 38 Cost. Esso
serve infatti - con riguardo ai beneficiari, le evenienza e gli stati
di bisogno indicati dalla legge - esclusivamente ad una assistenza
integrativa e complementare (art. 1, secondo comma), rispetto a quella
erogata da altri enti. Nessun fondamento ha poi il sospetto, avanzato
dal giudice a quo, che le modalità di funzionamento del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto, chiamato a decidere "a suo insindacabile
giudizio" in ordine alle provvidenze erogabili (cfr. artt. 6.VI, 15,
lett. f) - e, di riflesso, la stessa essenziale struttura interna
dell'ente - siano governate da criteri "prettamente privatistici, e sia
pure di una privata fondazione a scopo di beneficenza". Con ciò si
vorrebbe in definitiva affermare che l'apparato dell'ente pubblico
invade qui indebitamente l'area dell'assistenza privata, e delle
associazioni liberamente costituite per erogarla. Ma un simile assunto
urta, a tacer d'altro, contro le disposizioni dettate dalla legge per
delimitare la discrezionalità dell'organo decidente. Queste norme
individuano la cerchia dei beneficiari, stabiliscono appositi parametri
di valutazione in ordine alla concessione e all'entità dei benefici
(gravità dell'evento, oneri che ne derivano nel quadro delle
condizioni economico-familiari, rapporto di parentela tra altri
eventuali assistibili ed il socio), prevedono l'adozione di analoghi
criteri in sede di direttive generali, che il Consiglio di
amministrazione è tenuto a fissare per l'attuazione delle finalità
dell'Istituto (art. 15, lett. a), e demandano, infine, al regolamento
di esecuzione la produzione di apposite norme "per la concessione delle
sovvenzioni e degli altri benefici" (art. 21, ultimo comma). Il che
significa che i provvedimenti del Consiglio di amministrazione,
insindacabili solo quanto al merito, vanno pur sempre adottati in
conformità della legge, permanendo integra, in virtù dell'art. 113
Cost., la facoltà degli interessati di impugnarli in via
giurisprudenziale, dove ricorra la lesione di diritti o interessi
legittimi.
6. - Resta da aggiungere che, pur destinato a varie forme di
assistenza, l'Istituto s'incontra comunque sulla tutela delle categorie
costituite dai soci effettivi, nella specie quella dei professori medi;
tutela che si proietta sul coniuge, nonché sui congiunti e superstiti,
presi in considerazione nell'ordinamento dell'Istituto, sotto aspetti e
a fini molteplici (artt. 6.I lett. a; 4 lett. b, c, d; 6.II lett. b;
6.III lett. a e b; 6.V,VI). Così statuendo, il legislatore ha
presupposto, prima ancora che imposto, un vincolo fra i soci, che vien
fatto operare sulla base della loro comunanza di interessi: al segno,
come si è visto, che ciascuno degli interessati sopporta col proprio
contributo il costo delle erogazioni assistenziali, delle quali può
fruire, grazie alla struttura associativa, l'intera categoria degli
assistibili. Di qui un'ulteriore conclusione: lo status connesso con
l'iscrizione all'Istituto non spoglia il singolo della libertà di
associazione anche perché esso è configurato in ragione degli scopi,
fuor di dubbio pubblicistici, di solidarietà, che secondo legge sono
quelli essenziali dell'ente (art. 1). Del resto, vi è un principio
costituzionale di solidarietà (cfr. artt. 2 e 4 Cost.), la cui
applicazione al terreno assistenziale e previdenziale non era preclusa
al legislatore.
7. - Le considerazioni fin qui svolte riguardano - è appena il
caso di precisare - il periodo, che rileva nella presente controversia,
in cui l'ordinamento dell'Istituto Kirner era ancora in vigore. Il
risultato raggiunto non è toccato da alcuna delle successive vicende
normative, alle quali si è fatto sopra riferimento (n. 2a). Il che va
quindi detto anche della circostanza, che l'Istituto Kirner sia stato
incluso in forza del d.P.R. n. 616 del 1977 nella tabella B degli enti
che esercitano funzioni amministrative di spettanza delle regioni, e
indi soppresso, una volta accertata l'inesistenza di sue funzioni
residue, ai sensi dell'art. 113 dello stesso d.P.R. n. 616. Questi dati
dimostrano, semmai, come gli scopi e le attività istituzionali
dell'ente ora abolito, lungi dal comprimere illegittimamente la
libertà associativa dei privati, incidessero su una funzione, che il
legislatore ha nel quadro di nuovi orientamenti, ma sempre nel
legittimo apprezzamento delle scelte discrezionali consentite in tema
di assistenza, più di recente attribuito agli enti pubblici
territoriali: salvo restando l'eventuale intervento integrativo dello
Stato, ex art. 38 Cost., quarto comma, o altro possibile concorso degli
organi centrali nell'assolvimento dei fini prima disimpegnati
dall'Istituto, e dei quali la Corte si è nel caso attuale occupata
(cfr. sentenza n. 174 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 della legge 28 marzo 1968, n. 370 e
dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, in
riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., sollevata dal Giudice
conciliatore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte