Sentenza n. 40/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 742/1969
applicata al caso
- art. 51legge 2359/1865
usata come parametro
citata
- art. 51legge 2359/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 commi
primo e secondo, legge 26 giugno 1865, n. 2359 e 1, legge 7 ottobre
1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),
promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Venuti Guido e Consorzio
Vianini-Manfredi ed altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1978.
Visti l'atto di costituzione di Venuti Guido nonché l'atto di
intenerito del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atti rispettivamente notificati il 2 e 4 ottobre 1975,
Venuti Guido convenne avanti il Tribunale di Firenze l'Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato e il Consorzio Vianini-Manfredi per sentirsi
a) condannare - in solido fra loro o quello dei convenuti che
risultasse obbligato - a corrispondergli la giusta indennità di
occupazione per il periodo corrente tra il 15 marzo 1971 e il 5 luglio
1973, relativamente ad un appezzamento di terreno di mq. 4.850 in
Comune di Reggello di proprietà dell'attore, b) condannare la A.A.F.S.
a corrispondergli la giusta indennità per gli espropri della stessa
area pronunciati con decreti nn. 864 e 865 del 5 luglio 1973 dal
Prefetto di Firenze in favore della A.A.F.S., notificati il 20 luglio
1973, rivalutando l'indennità di lire 620.940 determinata a norma
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Il Consorzio Vianini-Manfredi
eccepì la improponibilità delle domande attrici per essere state
proposte nell'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 51,
l. 25 giugno 1865, n. 2359 nonché il proprio difetto di
legittimazione a contraddire e chiese nel merito il rigetto delle
domande del Venuti; dal suo canto la A.A.F.S. eccepì
l'improponibilità per decadenza delle domande attrici e in via gradata
chiese che della indennità di occupazione (biennale e ultrabiennale)
fosse dichiarato debitore il Consorzio Vianini-Manfredi e che si
provvedesse come di giustizia sulla determinazione della misura.
Con sentenza non definitiva 21 aprile-20 ottobre 1977 l'adito
Tribunale dichiarò la legittimazione passiva della A.A.F.S. in ordine
alla domanda di revisione della indennità di espropriazione e la
legittimazione passiva del Consorzio Vianini-Manfredi in ordine alla
domanda di determinazione della indennità di occupazione sospendendo
il giudizio come da separata ordinanza ai sensi dell'art. 23, l.
87/1953.
1.2. - Con ordinanza pronunciata sotto la data del 22 aprile 1977
(notificata e comunicata il successivo 2 novembre 1977; pubblicata
sulla G.U. n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 1 R.O. 1978) ma
pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1978, l'adito Tribunale giudicò non
manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. a) la
questione di illegittimità dell'art. 51, l. 25 giugno 1865, n. 2359,
commi primo e secondo nella parte in cui dispone che il termine di
trenta giorni per l'opposizione alla stima decorra dalla notifica
effettuata ad esclusiva cura dell'espropriante, e b) la questione di
illegittimità dell'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 in quanto non
dispone che la sospensione previstavi si applichi anche al termine di
cui all'art. 51, l. 2359/1865.
In merito alla questione sub a) osservò che sussiste disparità di
trattamento tra espropriante ed espropriato per ciò che il primo, al
fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, ha a sua
disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente
dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura,
ma anche il tempo intercorrente tra la ricezione del decreto del
Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato (durata della quale
non può ovviamente giovarsi quest'ultimo).
In merito alla questione sub b) osservò che il sospetto di
incostituzionalità dell'art. 51, l. 2359/1865 appariva tanto più
fondato se, per essere la notificazione effettuata nell'imminenza del
periodo feriale, si ipotizzava l'inapplicabilità al termine di trenta
giorni dell'art. 1, l. 742/1969. Sospetto di incostituzionalità della
or menzionata disposizione, motivato in riferimento all'art. 3 Cost.,
per ciò che la sospensione dei termini per ferie, ove l'impugnazione
fosse indirizzata ai TAR, sarebbe soggetta a sospensione, di cui
l'interessato non fruirebbe se l'impugnazione fosse diretta al giudice
ordinario per coinvolgere nel primo caso interessi legittimi e nel
secondo caso diritti soggettivi, e in riferimento all'art. 24 Cost. per
la brevità del termine (sospetto che sarebbe privato di base se al
termine fosse riconosciuta natura sostanziale in considerazione del
fatto che la indennità è determinata dallo stesso espropriante e non
da un collegio di periti).
2. - Avanti la Corte si è costituito, nell'interesse del Venuti,
l'avv. Carlo Lessona giusta delega in margine alle deduzioni depositate
il 4 aprile 1978, con la quale ha concluso in via principale
dichiararsi che la esatta interpretazione delle disposizioni impugnate
non comporta la prospettata decadenza e, pertanto, dichiarare
l'infondatezza delle questioni che vi si basano, e in via subordinata
pronunciare la incostituzionalità delle disposizioni stesse per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto e nei limiti di cui
alla ordinanza di rimessione.
Con memoria depositata il 30 aprile 1984, la difesa del Venuti ha
ampiamente illustrato i motivi fatti propri dal Tribunale di Firenze
nella ordinanza di rimessione e, in particolare, ha posto in rilievo
che, essendo la A.A.F.S. venuta a conoscenza dell'ammontare
dell'indennità il 26 maggio 1973 (data sotto la quale il Pretore di
Pontassieve aveva disposto il deposito della indennità presso la Cassa
Depositi e Prestiti) e avendo provveduto alla notificazione del decreto
di esproprio al Venuti soltanto il 20 luglio 1973, avrebbe
l'Amministrazione avuto a disposizione per opporsi ben 75 giorni
laddove il Venuti ebbe a sua disposizione soltanto 30 giorni a far
tempo dalla data della notificazione del decreto, effettuata a cura
dell'Amministrazione espropriante (di qui la irrazionale disparità di
trattamento tra espropriante ed espropriato). In punto poi alla sent.
15 luglio 1974, n. 130, ha osservato che la Corte aveva esaminato la
questione generale del diverso trattamento, ai fini della sospensione
feriale, dei termini processuali e sostanziali laddove nella presente
specie si tratta di esaminare in particolare la questione inerente allo
speciale termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865, che la questione in
allora decisa ineriva ad una specie in cui si chiedeva dichiararsi
illegittima la sospensione dei termini processuali e non quella dei
termini di "diritto sostanziale" in attuale discussione e che il
Tribunale di Firenze ha posto in discussione lo speciale sistema delle
opposizioni previste dal ripetuto art. 51 sotto il particolare profilo
della conformità sua agli artt. 3 e 24 Cost..
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 4 aprile 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione
d'illegittimità dell'art. 51, l. 2359/1865 in riferimento all'art. 3
perché si giustifica la disparità di trattamento tra l'ente
espropriante, che persegue la realizzazione di interessi pubblici, e
l'espropriato pur titolare di un diritto soggettivo e in riferimento
all'art. 24 perché il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 51,
corrisponde a quello generalmente spettante per l'impugnazione degli
atti amministrativi, e si è richiamata alla sent. 130/1974 della
Corte e alle sentt. 2033 e 494/1976 della Corte di Cassazione che hanno
qualificato di natura sostanziale il termine de quo; per quel che
attiene alla questione d'illegittimità dell'art. 1, l. 742/1969 ha
sottolineato che, una volta riconosciuta la natura sostanziale del
termine in esame, è identica a quella decisa con la ripetuta sent.
130/1974.
3. - La trattazione dell'incidente, già svoltasi alla pubblica
udienza del 15 maggio 1984, è stata, a seguito del decesso del giudice
Maccarone, riportata sul ruolo e assegnata alla pubblica udienza del 12
dicembre 1984, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la
relazione e l'avv. dello Stato Corti si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto :
4. - Poiché il solo espropriato Venuti ha spiegato opposizione
alla stima, alla quale ha per contro prestato acquiescenza l'A.A.F.S.,
le considerazioni svolte dal giudice a quo in riferimento all'art. 3
sulla condizione all'espropriato resa deteriore rispetto all'altra del
beneficiario dell'espropriazione da ciò che quest'ultimo può venire a
conoscenza della stima dalla notifica del decreto prefettizio nel tempo
anteriore alla sollecitazione, assunta dallo stesso beneficiario, della
notifica del decreto sono estranee al thema decidendum, per delibare il
quale non è quindi necessario impegnarsi a verificare la persuasività
dell'argomento ricavato dalla preminenza dell'espropriante sul soggetto
passivo della espropriazione su cui è basata la conclusione
d'infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 51,
commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359, formulata
dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
Che poi l'art. 24 non si appalesi di per sé parametro più valido
dell'art. 3 Cost. riesce agevole desumere da ciò che la durata di
trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate
nelle leggi processuali.
5. - Si appalesa invece fondata la seconda questione cui ha dato
origine il giudice a quo con lamentare che la giurisprudenza e parte
della dottrina non ritengono applicabile al termine per la opposizione
alla stima l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, a tenor del quale "il
decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie
ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15
settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione". Posto che il termine di trenta giorni
previsto nell'art. 51 ha natura ad un tempo processuale e sostanziale
per ciò che la opposizione avanti il giudice competente è l'unico
rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto
indennizzo, nel quale l'art. 42 Cost. ravvisa l'indefettibile
bilanciamento della espropriazione della proprietà privata per
interesse generale, si attenterebbe al diritto di agire in giudizio per
la tutela delle proprie pretese con escludere dall'area di applicazione
dell'art. 1 l'opposizione dell'espropriato alla stima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione d'illegittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 21
aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e secondo, l.
25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di
trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre
dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante,
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista
si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo,
l. 25 giugno 1865, n. 2359.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte