Sentenza n. 40/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 276/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b,
e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di
personale presso le Amministrazioni dello Stato"), promosso con
ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di La Spezia su ricorso
proposto da Fabbrini Federica ed altri contro Ministero delle Finanze,
iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Assunti per un periodo determinato, con scadenza al 31
dicembre 1977, e riassunti per ulteriori novanta giorni, con scadenza
al 31 marzo 1978, alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle finanze
hanno proposto ricorso al Pretore di La Spezia ai sensi dell'art. 700
cod. proc. civ., sostenendo che la nuova assunzione dovesse
considerarsi illegittima e che nei loro confronti trovassero quindi
applicazione le disposizioni della legge n. 230 del 1962, sulla
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ritenuta la propria competenza, il Pretore ha invece sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. b,
limitatamente alla frase "al compimento dei quali il rapporto è
risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276. Il giudice a
quo rileva infatti che la pretesa dei ricorrenti a veder riconosciuta
l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato troverebbe
ostacolo nelle norme impugnate, le quali dispongono la risoluzione di
diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di
servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullità delle
assunzioni temporanee effettuate in violazione della diciplina dettata
dagli artt. 1-3 del predetto decreto presidenziale. Tale disciplina
sarebbe sospetta d'illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto al rapporto
di lavoro a termine di diritto privato, nell'ambito del quale
l'eventuale violazione dei limiti posti dalla legge sulle assunzioni
conduce, invece che alla nullità, alla conversione del contratto in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in riferimento all'art. 4
Cost., in quanto il principio del diritto al lavoro mal si
concilierebbe con previsioni Così drastiche come quelle in esame; in
riferimento all'art. 35 Cost., perché le previsioni stesse urterebbero
"contro il principio di tutela del lavoro, assunto come valore, in
tutte le sue forme"; ed in riferimento all'art. 97 Cost., giacché "le
esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione contro assunzioni
indiscriminate vanno soddisfatte a monte del contratto a termine e non
possono essere addotte per legittimare una situazione in cui il ricorso
a tale forma di contratto sia divenuto sistematico".
2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri osserva
anzitutto che la proposta questione non sarebbe rilevante o, quanto
meno, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sul
punto. L'eventuale annullamento delle nonne impugnate non renderebbe
applicabile la legge n. 230 del 1962, dal momento che nella fattispecie
non era ancora scaduto il termine del rapporto, prorogato fino al 31
marzo 1978, in virtù di un parere del Consiglio di Stato.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata. La
tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici
e di quelli privati non escluderebbe, infatti, le innegabili differenze
che ancora intercorrono tra le due forme di impiego (Corte cost.,
sentt. nn. 209/1975, 49/1976, 118/1976, 43/1977). La ratio delle norme
impugnate andrebbe cioè ravvisata nella regola dell'accesso mediante
concorso alle pubbliche amministrazioni: cui non si potrebbe derogare,
nella specie, se non in considerazione di esigenze straordinarie e nei
previsti limiti di durata del rapporto. Considerato in diritto :
1. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità
promossa dall'Avvocatura dello Stato in base al rilievo che il Pretore
di La Spezia non potrebbe comunque fare applicazione delle norme
invocate dai ricorrenti, ossia della legge 18 aprile 1962, n. 230,
sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Affinché sussista la rilevanza di una impugnazione incidentale, è
infatti sufficiente che la questione sollevata investa la norma o le
norme applicabili - allo stato attuale dell'ordinamento - per la
risoluzione del giudizio a quo.
Né la conclusione può mutare, d'altra parte, in vista della
circostanza che il Pretore di La Spezia è stato adito ex art. 700
cod. proc. civ., mediante una serie di ricorsi proposti nei confronti
del Ministero delle finanze. Sul punto, infatti, il giudice a quo ha
motivato ampiamente. E la sentenza n. 190 del 1985, con cui questa
Corte ha riconosciuto al giudice amministrativo la potestà di adottare
provvedimenti d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di
pubblico impiego, non basta a far ritenere inammissibile la questione
in esame, sebbene prospettata ad opera di un giudice civile.
2. - Nondimeno, l'impugnativa non si dimostra fondata, sotto
nessuno degli aspetti sui quali ha insistito l'ordinanza di rimessione.
La giurisprudenza di questa Corte è tuttora costante nel senso che
non vale far richiamo, per ipotizzare illegittime disparità di
trattamento, al solo dato della "tendenziale convergenza" delle
discipline rispettivamente riguardanti il lavoro privato ed il pubblico
impiego. Certo è che tale convergenza s'è ulteriormente accentuata
negli ultimi anni, soprattutto in virtù della "legge quadro" 29 marzo
1983, n. 93. Ma, anche nel periodo successivo all'emissione
dell'ordinanza predetta, la Corte ha messo in luce le "differenze che
tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico" (si
vedano le sentt. nn. 68 del 1980, 193 del 1981, 46 del 1983, 90 del
1984).
Ciò che più conta, nell'ambito del particolare ordinamento
dell'impiego pubblico l'impugnato d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276,
presenta un carattere spiccatamente derogatorio: come risulta sia dal
suo preambolo, là dove si sottolinea la temporaneità delle assunzioni
delle quali si tratta, in quanto destinate a soddisfare "esigenze di
carattere eccezionale", sia dalla lett. a dell'art. 1, con cui si
ribadisce che "le assunzioni temporanee devono essere giustificate da
esigenze indilazionabili e determinate nella durata". Il che rende
ancor meno sostenibile la richiesta del giudice a quo, intesa ad
allargare di molto la portata di tale disciplina, alterando la stessa
natura dei rapporti da essa regolati, in vista di una legge di cui
generalmente la dottrina disconosce la presente adeguatezza, come
quella recante il n. 230 del 1962.
Si consideri ancora che l'invocato art. 97 Cost., non solo non
concorre a sorreggere la proposta censura, ma anzi fornisce argomenti
per respingerla. Da un lato, lo stesso Pretore di La Spezia individua
esattamente la ragion d'essere del contestato art. 1, primo comma lett.
b, sulla risoluzione di diritto del rapporto allo scadere del
prescritto termine, nell'opportunità di porre "un freno ad assunzioni
senza concorso indiscriminante, clientelari, destinate a trasformarsi
in assunzioni a tempo indeterminato con pregiudizio per la Pubblica
Amministrazione e l'Erario". D'altro lato, diversamente ne
deriverebbero situazioni di privilegio e violazioni del principio
d'imparzialità, in netto contrasto con quel sistema di elenchi e di
precedenze dei vari aspiranti, che è stato congegnato dall'art. 3 del
d.P.R. n. 276, ai fini delle nuove assunzioni straordinarie.
Ciò basta ad imporre il rigetto dell'impugnativa. E nulla
aggiunge, a sostegno della conclusione opposta, il generico richiamo
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma lett. b, limitatamente alle parole "al
compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto", e 4 del d.P.R.
31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le
Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal Pretore di La Spezia - in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione - con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte