Sentenza n. 40/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero
5), del codice civile, promosso con ordinanze emesse: 1) il 16
febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Rodi Agostino e Fallimento Litografia del Sole s.r.l.
iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1995; 2) il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Rocaglioni Giuliana e Fallimento
s.r.l. E.C.M. iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento Litografia del Sole s.r.l., giudizio nel quale l'opponente
Rodi Agostino domandava l'accertamento della natura privilegiata del
suo credito, il tribunale di Milano (con ordinanza emessa il 16
febbraio 1995) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile nella parte in cui
non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori
autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati.
In particolare, il tribunale rimettente - mentre espressamente
esclude che vi sia un'ingiustificata disciplina differenziata
rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione di opera
professionale, di agenzia, di coltivatore diretto - ritiene invece
ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al privilegio
che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo
appare irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela più
ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del
proprio lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del
prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di
reddito dall'esercizio di una attività prevalentemente personale. In
tal modo, sarebbe violato - secondo il tribunale rimettente - il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe negata
la necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
(art. 35 della Costituzione).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata, atteso che la normativa
censurata, accordando, da un lato, il privilegio generale sui mobili
alle prestazioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale e, dall'altro, ai crediti degli artigiani per i
corrispettivi dei servizi e delle vendite, ha coperto l'intera area
del lavoro autonomo.
3. - Analoga questione di costituzionalità ha sollevato il
medesimo tribunale di Milano con una seconda ordinanza in pari data
resa in analogo giudizio.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile perché il tribunale
rimettente domanda alla Corte una pronuncia additiva implicante
scelte ampiamente discrezionali del legislatore; comunque la
questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, infondata perché -
come già sostenuto nel precedente atto di intervento - l'intera area
del lavoro autonomo sarebbe in realtà, coperta dalla garanzia del
privilegio. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione
- dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile, nella parte in
cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i
lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi
prestati, anche se non aventi natura intellettuale, per sospetta
violazione sia del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) in ragione della ingiustificata disciplina più
favorevole prevista per i crediti dell'imprenditore artigiano, che
beneficiano di tale privilegio; sia della necessaria protezione del
lavoro che deve essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni
(art. 35 della Costituzione).
2. - Preliminarmente vanno riuniti i giudizi in ragione
dell'identità della questione di costituzionalità sollevata.
3. - La questione è inammissibile.
Premesso che - come espressamente risulta dall'ordinanza di
rimessione - la censura di disparità di trattamento adduce come
tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal numero 5,
dell'art. 2751-bis del codice civile, in favore dell'imprenditore
artigiano e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in
favore del prestatore d'opera intellettuale, sicché questa ultima
comparazione, ancorché in astratto possibile, è fuori dal thema
decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad inserire
nel n. 5 della disposizione censurata la figura generale del
prestatore d'opera (art. 2222 del codice civile) sull'asserito
presupposto che essa si differenzi da quella dell'imprenditore
artigiano non essendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che
connotano quest'ultima, implicanti un'attività svolta
professionalmente con un'organizzazione, seppur minima, d'impresa.
Tale distinzione - in realtà controversa in dottrina - è
contestata in questa sede dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, al
di là della linea di confine tracciata nel numero 2 dell'art.
2751-bis del codice civile per definire il prestatore d'opera
intellettuale, c'è sempre un prestatore d'opera manuale il quale,
per il solo fatto di dover organizzare quanto meno il proprio lavoro,
assume la connotazione di artigiano (numero 5 della medesima
disposizione).
In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni (art. 35 della Costituzione) potrebbe indurre a
preferire una lettura estensiva dell'una e dell'altra previsione
della norma in esame. Ma è questo un problema esegetico rimesso alla
competenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare
l'assunto vizio di incostituzionalità non è suscettibile di
revisione da parte di questa Corte in mancanza di un diverso diritto
vivente quando risulti, come nella specie, non implausibile secondo
gli ordinari canoni ermeneutici. Sicché, indipendentemente dalla
possibilità di individuare realmente una linea di demarcazione tra
la figura legale dell'artigiano e quella del prestatore autonomo
d'opera manuale, è decisivo, ai fini della risoluzione del proposto
incidente di costituzionalità, rilevare che, nella prospettazione
del giudice rimettente, l'art. 2222 del codice civile non
implicherebbe né la professionalità dell'opera, né
l'organizzazione di mezzi, essendo quindi possibile sia la
prestazione occasionale, sia quella che, pur non potendo qualificarsi
"intellettuale", non implichi alcun approntamento di mezzi materiali
o di struttura organizzativa. Ed infatti, proprio tale impostazione
della questione comporta che il petitum del giudice a quo viene a
collocarsi fuori dall'ambito di competenza di questa Corte, in quanto
si risolve nella richiesta di una vera e propria innovazione
normativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (sentenze n. 84 del 1992 e n. 25 del 1984), lo scrutinio
di costituzionalità è consentito all'interno di una specifica norma
attributiva di un privilegio al fine di sindacare la ragionevolezza
della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od
omogenee rispetto a quella cui la causa di prelazione è riferita;
non è invece consentito per introdurre una causa di prelazione
ulteriore che implicherebbe una scelta economico-politica riservata
alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può apprezzare
la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della
garanzia del credito stesso (sentenza n. 326 del 1983). E nella
questione in esame si ha proprio che il giudice rimettente,
ravvisando nel prestatore d'opera non intellettuale una categoria di
soggetti (e di crediti) diversa (sia da quella del numero 2, che) da
quella del numero 5, propone un petitum che dovrebbe condurre ad
attribuire la garanzia ad una fattispecie estranea a quella
contemplata dal legislatore, ossia ad istituire una nuova ipotesi di
privilegio.
La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice
civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte