Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Cuppone

Antonio contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Federico

Giovanni contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, emesse il

10 novembre 1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O.

n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Lecce

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello

stesso d.P.R., "nella parte in cui non prevede, ai fini

dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi

senza organizzazione d'impresa (in particolare i medici generici), la

stessa detrazione prevista dall'art. 17 medesimo decreto con riguardo

all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati";

che nei giudizi a quibus i ricorrenti avevano impugnato il

silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulle istanze di

riliquidazione della tassazione dell'indennità di fine rapporto,

corrisposta dal fondo generici ENPAM, avanzate sul presupposto che

detta indennità debba considerarsi esente da tassazione per quella

quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da

parte dell'interessato;

che, a giudizio del remittente, "da tempo ormai la posizione del

lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa è assimilata a

vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del lavoratore

dipendente, tanto più quando la prestazione del lavoratore autonomo

si ricollega ad un rapporto (ed è indubbiamente tale quella del

medico generico del servizio sanitario nazionale) di collaborazione

coordinata e continuativa";

che, a giudizio del remittente, "le ragioni individuate dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai

lavoratori dipendenti sussistono tutte anche con riferimento ai

lavoratori autonomi che concorrono con contributi previdenziali a

loro carico alla formazione dell'indennità di fine rapporto";

che, pertanto, "la vigente disciplina appare in contrasto con il

principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione";

Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 50 del 1994,

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la

diversità del complesso degli assetti normativi nei quali ricadono

le due indennità esclude la trasponibilità di criteri regolatori

dall'uno all'altro nonché la sussistenza della denunciata disparità

di trattamento;

che, con ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 e

successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35,

primo comma, e 53 della Costituzione;

che, in assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora

proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive

modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917

del 1986, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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