Sentenza n. 400/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 335/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1997 dal pretore di Pisa sul ricorso proposto da Salvini
Isabella contro l'INPS, iscritta al n. 911 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Salvini Isabella e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Silvano Piccininno per Salvini Isabella e Carlo
De Angelis per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Isabella Salvini contro
l'INPS, il pretore di Pisa ha sollevato, in riferimento all'art. 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Il procedimento a quo è stato instaurato dalla ricorrente per
chiedere il riconoscimento del diritto alla "pensione sociale",
secondo i principi formulati nella sentenza di questa Corte n. 88 del
1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - come
modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito
nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno
1975, n. 160 - nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito
cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della
pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di
determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi (dopo
il compimento del sessantacinquesimo anno di età).
Il giudice a quo - che, in relazione al reddito dichiarato dalla
ricorrente per il 1996, afferma la rilevanza della questione
sollevata - ritiene il principio formulato dalla Corte nel
dispositivo della decisione menzionata applicabile anche "nelle
ipotesi in cui l'aspirante al trattamento sociale sia soggetto
monoreddito", in quanto sarebbe identica la posizione del soggetto
anziano invalido coniugato e singolo.
Ad avviso del rimettente, il legislatore, con l'impugnato art. 3,
comma 6, della legge n. 335 del 1995, che ha riformato il sistema di
intervento in favore degli anziani indigenti, nel sostituire la
pensione sociale con l'assegno sociale, avrebbe illegittimamente
omesso di prevedere limiti di reddito differenziati per soggetti
ultrasessantacinquenni indigenti non invalidi e soggetti
ultrasessantacinquenni indigenti divenuti invalidi dopo il compimento
del sessantacinquesimo anno di età.
Il legislatore, in particolare, avrebbe disatteso i princìpi
affermati nella citata sentenza n. 88 del 1992, secondo la quale "la
previsione rigida e indiscriminata del cumulo per tutti gli anziani -
e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le proprie
energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano
effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di
attendere in piena autonomia alle attività e alle occupazioni
proprie della loro età - non può non dirsi in contrasto con gli
Né, osserva il pretore di Pisa, è più possibile ricorrere alla
determinazione giudiziale di un diverso limite di reddito per gli
aventi diritto all'assegno sociale divenuti invalidi dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di età, poiché "l'istituto
è mutato nella sua struttura e poiché è ipotizzabile che
l'intenzione del legislatore sia stata proprio quella di escludere
dal beneficio gli anziani invalidi aventi un reddito superiore
rispetto a quello ex novo previsto dall'art. 3, comma 6" della legge
n. 335 del 1995.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
ricorrente nel procedimento civile a quo svolgendo deduzioni del
tutto solidali con l'ordinanza di rimessione.
Ad avviso della ricorrente nel giudizio principale, i princìpi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1992
"possono essere applicati, per analogia, anche in relazione
all'assegno sociale introdotto dall'art. 3, comma 6, della legge n.
335 del 1995".
3. - Nel presente giudizio costituzionale, si è costituito anche
l'INPS, per chiedere che la questione sollevata dal pretore di Pisa
sia dichiarata infondata.
L'INPS deduce che la scelta legislativa di parificare il limite di
reddito individuale per la concessione dell'assegno mensile di
invalidità parziale e quello stabilito per la pensione sociale "sta
a significare che solo queste due categorie sono state ricondotte
sotto un unico principio, ossia il livellamento dei redditi; rimane,
viceversa, autonomamente e diversamente disciplinata l'invalidità
totale". Di conseguenza, osserva la parte convenuta nel procedimento
principale, "la volontà del legislatore di non parificare la
pensione sociale a quest'ultimo trattamento è indubbia".
Richiamando la sentenza di questa Corte n. 196 del 1995, l'INPS
conclude che la necessaria opera di omogeneizzazione dei vari sistemi
di protezione, per la complessità delle scelte che essa implica,
compete al legislatore.
4. - In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente nel giudizio
a quo ha depositato una memoria illustrativa per argomentare
ulteriormente la fondatezza della questione sollevata dal pretore di
Pisa e per replicare a quanto dedotto dall'INPS con l'atto di
costituzione.
In particolare, al riferimento operato dall'INPS alla volontà del
legislatore di non parificare la pensione sociale al trattamento
previsto per l'invalidità totale, la parte privata obietta che "è
appunto di tale volontà e della sua coerenza con i principi
costituzionali che il pretore di Pisa a ragione dubita".
Né, si legge nella memoria illustrativa, il richiamo alla sentenza
n. 196 del 1995 può attenuare il dubbio prospettato dal rimettente.
La decisione di accoglimento che viene auspicata nella memoria
dovrebbe, secondo la parte attrice nel giudizio a quo dichiarare la
disposizione impugnata costituzionalmente illegittima "nella parte in
cui non prevede, ai fini del diritto all'assegno sociale, un
meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito in
favore degli anziani ultrasessantacinquenni divenuti invalidi". Si
tratterebbe di una sentenza additiva di principio rispettosa della
sfera riservata alla discrezionalità del legislatore e, sempre ad
avviso della ricorrente nel procedimento a quo non immediatamente
produttiva di nuovi oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza n. 88 del 1992, sul
quale si basa l'ordinanza di rimessione, nella memoria si nega che
assuma rilievo la circostanza che, diversamente che nel caso
all'origine del giudizio definito con la predetta decisione, la
questione sollevata dal pretore di Pisa abbia riguardo a soggetti non
coniugati o, comunque, monoreddito. Ancorché "non venga in rilievo
un problema di actio finium regundorum tra solidarietà coniugale e
solidarietà sociale", si osserva, resta fermo quanto già rilevato
da questa Corte circa la diversità tra la situazione di chi dopo il
sessantacinquesimo anno di età veda normalmente scemare le proprie
energie per la vecchiaia e quella di chi, dopo il sessantacinquesimo
anno, divenga "effettivamente e propriamente invalido".
5. - Anche l'INPS ha depositato una memoria in prossimità della
data fissata per l'udienza, per insistere nella richiesta di una
declaratoria di infondatezza della questione sollevata dal pretore di
Pisa.
L'INPS sottolinea l'incertezza e la disomogeneità della
giurisprudenza di merito successiva alla sentenza n. 88 del 1992, a
ulteriore dimostrazione dell'esclusiva competenza del legislatore in
ordine all'attuazione dei principi formulati da questa Corte nella
predetta sentenza additiva di principio. La parte convenuta nel
procedimento civile a quo afferma in conclusione la necessità di un
provvedimento legislativo per la configurazione di un meccanismo
differenziato di determinazione del limite di reddito ai fini
dell'erogazione della prestazione di cui si tratta. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte
in cui, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale agli
ultrasessantacinquenni, non differenzia le condizioni reddituali cui
viene subordinato l'accesso alla prestazione, a seconda che si tratti
di soggetti non invalidi ovvero di soggetti divenuti invalidi dopo
tale soglia di età. Il rimettente prospetta la violazione dell'art.
38, primo comma, della Costituzione, assumendo la piena
applicabilità, all'impugnata disciplina dell'assegno sociale, dei
princìpi formulati nella sentenza di questa Corte n. 88 del 1992,
con implicita evocazione dell'art. 3 della Costituzione.
In particolare, il rimettente si domanda se l'art. 3, comma 6,
della legge n. 335 del 1995 (che, a partire dal 1 gennaio 1996,
sostituisce la pensione sociale con l'assegno sociale e a norma del
quale, se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è
attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo in esso
indicato, se l'assistito non è coniugato, ovvero fino al doppio di
tale importo, se coniugato), violi l'art. 38 della Costituzione,
giacché, come affermato nella sentenza n. 88 del 1992, con
riferimento al cumulo con il reddito del coniuge, "la previsione
rigida e indiscriminata dello stesso limite reddituale per tutti gli
anziani - e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le
proprie energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano
effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di
attendere in piena autonomia alle attività e alle occupazioni
proprie della loro età - non può non dirsi in contrasto con gli
2. - La questione non è fondata.
3. - Occorre premettere che i princìpi a suo tempo formulati con
la sentenza n. 88 del 1992 non possono essere integralmente estesi
alle disposizioni sul limite reddituale individuale, di cui si tratta
nel procedimento civile a quo poiché in quella pronuncia è oggetto
di scrutinio di costituzionalità la disciplina legislativa del
rapporto tra solidarietà coniugale e solidarietà collettiva ai fini
dell'erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di
reddito; disciplina che non assume rilievo nell'ipotesi ora all'esame
della Corte, concernente il limite di reddito individuale.
Nel subordinare taluni trattamenti assistenziali a limiti di
reddito individuale e a limiti di reddito cumulato, il legislatore
mostra infatti di non ispirarsi, nelle due ipotesi, ad una ratio del
tutto identica. La previsione di un limite di reddito cumulato, e
pertanto la scelta legislativa di annettere al reddito del coniuge un
significato ostativo, è frutto di una specifica e solo eventuale
opzione di particolare rigore, giustificata dall'esistenza
dell'obbligo di assistenza derivante dal rapporto coniugale.
Ciò trova conferma nella circostanza che, in ordine ad alcuni
trattamenti assistenziali, il legislatore ha dato rilievo - ai fini
dell'erogazione della prestazione - al solo limite di reddito
individuale, come nel caso della pensione di inabilità (art.
14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la
legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33) e nel caso dell'assegno
corrisposto agli invalidi parziali (art. 14-septies del citato
decreto-legge; art. 9 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 412), oltre che nelle ipotesi di pensione sociale
sostitutiva dei predetti trattamenti; mentre in altri casi il limite
di reddito cumulato con quello del coniuge non corrisponde al doppio
del limite reddituale individuale, come invece dovrebbe essere, se il
principio del limite di reddito cumulato rispondesse alla medesima
logica del limite reddituale individuale.
A quest'ultimo riguardo, va ricordata la stessa disciplina delle
condizioni reddituali di cui all'art. 26 della legge n. 153 del 1969,
che subordina la corresponsione della pensione sociale al mancato
superamento di un limite di reddito cumulato con quello del coniuge,
di importo decisamente superiore al doppio del limite reddituale
individuale, secondo un criterio che l'impugnata disciplina
dell'assegno sociale modifica sensibilmente, nel senso di maggior
rigore, prevedendo un limite di reddito cumulato pari soltanto al
doppio del limite di reddito individuale.
Quanto al rilievo assegnato al reddito cumulato, questa Corte,
ancora di recente, seppure con riferimento ai limiti di reddito
riguardanti l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo,
ha avuto modo di affermare la legittimità costituzionale della
previsione del cumulo con i redditi del coniuge, a condizione che, in
tal caso, "l'importo che esclude l'attribuzione della integrazione al
minimo adeguatamente superiore all'importo dei redditi propri del
titolare della pensione che determina la medesima esclusione"
(sentenza n. 127 del 1997).
Va aggiunto che, ove si accogliesse la questione prospettata dal
rimettente, in favore dei soggetti divenuti parzialmente invalidi
dopo il compimento del sessantacinquestimo anno di età, si verrebbe
a creare - con inammissibile interferenza nella sfera riservata alla
discrezionalità del legislatore - un regime più favorevole sia
rispetto a quello proprio degli invalidi infrasessantacinquenni, sia
rispetto a quello applicabile ai soggetti titolari di pensione od
assegno sociale attribuiti in sostituzione di un precedente assegno
di invalidità, a séguito dell'accertamento dell'invalidità
parziale in epoca antecedente al superamento della soglia di età che
dà accesso alla pensione od all'assegno sociale.
4. - L'impostazione che il rimettente ritiene preferibile conduce
infatti a riconoscere il soggetto indigente divenuto invalido dopo il
sessantacinquesimo anno - in quanto afflitto da un duplice
svantaggio: la vecchiaia e l'invalidità, seppure parziale -
meritevole di tutela più intensa non solo rispetto al soggetto
ultrasessantacinquenne solo indigente, ma anche rispetto
all'infrasessantacinquenne titolare di assegno mensile per
invalidità parziale ed al soggetto riconosciuto invalido parziale
prima dei sessantacinque anni che, compiuto il sessantacinquesimo
anno, veda trasformato il proprio assegno mensile per l'invalidità
parziale in pensione o assegno sociale.
L'attribuzione della pensione o dell'assegno sociale erogati in
sostituzione della pensione corrisposta ai soggetti totalmente
inabili (art. 12 della legge n. 118 del 1971) e dell'assegno mensile
per l'invalidità parziale (art. 13 della medesima legge) risulta
subordinata agli stessi limiti di reddito previsti per tali
prestazioni, i quali, per altro, risultano più favorevoli di quelli
previsti ai fini della pensione o dell'assegno sociale solo nel caso
della pensione di inabilità. L'art. 13, comma 3, della legge n. 412
del 1991 ha infatti equiparato i limiti di reddito individuale cui è
subordinato il riconoscimento dell'assegno mensile per il soggetto
parzialmente invalido ed il riconoscimento della pensione sociale.
5. - La questione va, dunque, circoscritta all'ipotesi di
invalidità comportante una totale inabilità lavorativa, accertata
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sia perché
questo è il caso sottoposto alla cognizione del giudice a quo sia in
considerazione della "tendenziale indistinguibilità fra lo stato di
invalidità parziale e quello di vecchiaia" (v. sentenza n. 196 del
1995), che lo stesso legislatore ha implicitamente riconosciuto,
introducendo il citato art. 13, comma 3, della legge n. 412 del 1991,
il quale ha equiparato le condizioni reddituali cui sono subordinati
sia il riconoscimento dell'assegno mensile per l'invalidità parziale
sia il riconoscimento della pensione sociale, disponendo che, ai fini
dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione
delle pensioni assistenziali agli invalidi civili - con esclusione
dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali - da parte del
Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale
stabilito per la concessione della pensione sociale da parte
dell'INPS.
Ma ad impedire di estendere alla disciplina dell'assegno sociale le
valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 è - più ancora che
l'attinenza delle stesse al limite di reddito cumulato - il quadro
complessivo della riforma, in cui si inserisce la nuova prestazione
assistenziale prevista dall'ordinamento per coloro che versano in
situazione di indigenza. Riforma operata con la legge n. 335 del 1995
in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, che si caratterizza,
innanzitutto, per i dichiarati obiettivi di contenimento della spesa
previdenziale (art. 1, commi 1-5), oggetto di un bilanciamento in
parte discrezionalmente effettuato dal legislatore del 1995 e in
parte demandato a provvedimenti delegati sulla base dei criteri e dei
principi contenuti nell'art. 3, comma 3.
6. - Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti
tra misure assistenziali e prestazioni previdenziali, nella materia
delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta
anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo
contributivo. A norma dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del
1995, "alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo" (art. 1, comma 16). Si tratta di una disposizione che, nelle
intenzioni del legislatore della riforma, configura l'assegno sociale
come prestazione unica destinata a sostituire, nell'immediato, la
pensione sociale.
Inserito in un contesto normativo notevolmente diverso da quello
nel quale si inseriva la disciplina della pensione sociale scrutinata
da questa Corte nel 1992, l'assegno sociale, in termini ancor più
accentuati rispetto alla pensione sociale, fa fronte a quel
particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando
altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di
accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno
derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un
momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato
alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro,
caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti
infrasessantacinquenni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in
riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte