Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale promosso, nell'ambito di un procedimento

penale, dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 4 gennaio

2001, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 - recante, tra l'altro, "Modifiche

alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura

penale" - , nella parte in cui non prevede che in esito al

dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il

rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta

di giudizio abbreviato ex art. 438, comma 5, codice procedura penale,

motivato dalla non necessità dell'integrazione probatoria, possa

applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 codice procedura

penale;

che il rimettente premette che in sede di conclusioni il

difensore dell'imputato ha chiesto, in caso di condanna, la riduzione

di un terzo della pena "per ingiustificato rigetto" da parte del

giudice dell'udienza preliminare della richiesta di giudizio

abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria (nella specie,

assunzione di una testimonianza come prova d'alibi);

che al riguardo il giudice a quo osserva che gli artt. 438 e

seguenti codice procedura penale, quali risultano dopo le modifiche

introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non prevedono che il giudice

in esito al dibattimento possa sindacare la valutazione operata dal

giudice dell'udienza preliminare in ordine alla necessità della

prova ai fini della decisione e, quindi, applicare la riduzione di

pena prevista per il rito abbreviato qualora ritenga ingiustificato

il rigetto della richiesta;

che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con

sentenza n. 23 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 codice procedura penale, nel

testo allora vigente, nella parte in cui non prevedono che il

giudice, all'esito del dibattimento, possa applicare la riduzione di

un terzo della pena qualora ritenga che il processo poteva essere

definito allo stato degli atti;

che, in particolare, la Corte aveva allora affermato che non

può spettare al giudice dell'udienza preliminare "l'ultima parola,

in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con

una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla

misura della pena";

che ad avviso del giudice a quo tale principio deve valere,

pur nel mutato quadro normativo che non prevede più il presupposto

della decidibilità allo stato degli atti, anche per la disciplina

del giudizio abbreviato modificata dalla legge n. 479 del 1999;

che, infatti, la valutazione espressa a norma dell'art. 438,

comma 5, codice procedura penale dal giudice dell'udienza preliminare

sulla non necessità dell'integrazione probatoria chiesta

dall'imputato comporterebbe, analogamente al giudizio sulla non

decidibilità allo stato degli atti, "una pronuncia che, senza

possibilità di controllo, incide sulla misura della pena", con

conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa in merito

alla concreta determinazione della sanzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in base

al rilievo che la situazione sottoposta all'esame del giudice

rimettente non è omologabile a quella che a suo tempo aveva indotto

la Corte costituzionale a pronunciare la sentenza n. 23 del 1992 a

causa delle profonde modifiche normative introdotte in tema di

giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999, nonché in materia

di indagini difensive dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte, in

relazione alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta

dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, una pronuncia che consenta al

giudice, in esito al dibattimento di primo grado, ove ritenga che la

prova richiesta dall'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 5, codice

procedura penale sia necessaria ai fini della decisione, di applicare

la riduzione di pena prevista dall'art. 442 codice procedura penale,

analogamente a quanto deciso con la sentenza n. 23 del 1992 nel caso

in cui il giudice dell'udienza preliminare avesse ritenuto che il

processo non poteva essere definito allo stato degli atti;

che il giudice a quo, nel motivare sulla rilevanza della

questione, si limita ad osservare che l'eventuale accoglimento

comporterebbe - in caso di condanna dell'imputato - il riconoscimento

della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, ma

omette qualsiasi considerazione sulle ragioni per cui nella specie

l'integrazione probatoria sarebbe stata necessaria e dovrebbe,

quindi, ritenersi ingiustificata la decisione del giudice

dell'udienza preliminare di non ammettere il rito;

che proprio il fatto che il rigetto della richiesta di

giudizio abbreviato sia ingiustificato costituisce il presupposto

della dedotta questione di legittimità costituzionale, come emerge

dalla constatazione che è lo stesso rimettente a chiedere, in base

alla ratio della sentenza n. 23 del 1992, che al giudice del

dibattimento sia consentito applicare la diminuzione di pena ove

ritenga ingiustificata la decisione con cui il giudice dell'udienza

preliminare, valutando l'integrazione probatoria non necessaria ai

fini della decisione, abbia respinto la richiesta di giudizio

abbreviato;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e

442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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